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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04948/2023 del 16/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dal decreto con cui la Corte d'appello di Bari, in parziale riforma del decreto del Tribunale di Foggia, ha dichiarato l'incandidabilità del ricorrente alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali in Puglia, limitatamente al primo turno elettorale successivo allo scioglimento del consiglio comunale di Cerignola disposto con d.P.R. del 20 luglio 2015. Il ricorrente ha proposto tre motivi: con il primo ha dedotto violazione dell'art. 143, commi 1 e 11, d.lgs. 267/2000, sostenendo che il giudizio di incandidabilità sarebbe autonomo rispetto al giudizio amministrativo sulla legittimità dello scioglimento e che la Corte d'appello si sarebbe limitata a recepire acriticamente il decreto di scioglimento; con il secondo ha denunciato omesso esame di fatti decisivi, omessa valutazione delle prove, travisamento dei fatti ed error in procedendo; con il terzo ha lamentato violazione dell'art. 143, comma 11, d.lgs. 267/2000 in relazione all'art. 6 CEDU e profili di incostituzionalità della norma per asserita compressione dei diritti di elettorato attivo e passivo garantiti dagli artt. 3, 48 e 51 Cost.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che nel procedimento camerale ex art. 143, comma 11, T.U.E.L. il giudice può fondare il proprio convincimento sugli atti della proposta di scioglimento e della relazione prefettizia, integrati eventualmente da ulteriori prove, ma deve verificare in relazione al singolo amministratore se questi abbia effettivamente contribuito a determinare lo scioglimento; nel caso concreto la Corte d'appello ha correttamente valorizzato la partecipazione del ricorrente a matrimoni di persone collegate ad ambienti malavitosi come indice di organico collegamento con il contesto criminoso emerso dagli atti. Il secondo motivo è stato sostanzialmente respinto perché la valutazione delle prove e la selezione del materiale probatorio spettano al giudice di merito e non sono riesaminabili in cassazione se sorrette da motivazione logicamente coerente; il mancato esame di elementi contrari rileva solo se tali elementi eliminino con certezza la base della decisione. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito, osservandosi comunque che la questione di costituzionalità dell'art. 143 era già stata scrutinata con esito positivo. Le spese sono state poste a carico del ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 143, commi 1 e 11, d.lgs. n. 267/2000

    Il comma 1 riguarda i presupposti per lo scioglimento del consiglio in presenza di infiltrazioni o condizionamenti mafiosi; il comma 11 richiede invece, ai fini dell'incandidabilità, la verifica degli stessi elementi con specifico riferimento agli amministratori indicati nella proposta, imponendo un accertamento individuale della responsabilità del singolo.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    È il parametro invocato per denunciare violazione o falsa applicazione di legge.

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    Il sindacato di legittimità è limitato all'omesso esame di un fatto decisivo nei rigorosi limiti consentiti dalla norma, non potendo trasformarsi in riesame del merito o delle prove.

  • art. 6, protocollo 1 della Convenzione dei Diritti dell'uomo

    Richiamato dal ricorrente a sostegno della doglianza sul giusto processo, ma il motivo è rimasto assorbito dal rigetto delle censure principali.

  • artt. 3, 48 e 51 Cost.

    Richiamati dal ricorrente per sostenere l'illegittimità costituzionale della disciplina dell'incandidabilità, ma la Corte ha rilevato che la questione era già stata ritenuta infondata in precedenti arresti.

Massime di principio

  • Nel giudizio di incandidabilità ex art. 143, comma 11, T.U.E.L., il giudice deve accertare in concreto la responsabilità del singolo amministratore per le condotte che hanno determinato o concorso a determinare lo scioglimento dell'ente, non potendosi limitare a una mera automatica derivazione dal provvedimento di scioglimento.
  • Ai fini della dichiarazione di incandidabilità, gli atti che hanno condotto allo scioglimento del consiglio comunale possono essere utilizzati come base probatoria nel procedimento camerale, senza che ciò elimini l'autonomia del successivo giudizio, purché resti svolta la verifica individuale sulla posizione del soggetto interessato.
  • In cassazione non è consentito un riesame del merito della vicenda né una nuova valutazione del materiale probatorio; il vizio di omesso esame di fatti decisivi sussiste solo quando le risultanze non considerate siano tali da distruggere con certezza la base logica della decisione impugnata.
  • La motivazione del giudice di merito è censurabile solo se presenti errori di diritto o vizi logico-formali rilevanti nei limiti del controllo di legittimità; non è necessario confutare espressamente ogni elemento probatorio contrario non accolto.
  • Le questioni di legittimità costituzionale della disciplina dell'incandidabilità ex art. 143 T.U.E.L. non impediscono, di per sé, il rigetto del ricorso quando la Corte richiami l'esistenza di precedenti che hanno già ritenuto la norma conforme a Costituzione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàGiudicato

Testo integrale

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