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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01784/2023 del 20/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione, da parte della contribuente, dell'estratto di ruolo ottenuto presso l'agente della riscossione, per far valere la prescrizione di crediti iscritti a ruolo e portati da cartelle di pagamento che risultavano regolarmente notificate ma non impugnate. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto solo parzialmente il ricorso, ritenendo prescritti i crediti relativi ad alcune cartelle notificate oltre il termine decennale; la Commissione tributaria regionale aveva respinto l'appello dell'Amministrazione, ritenendo ammissibile l'impugnazione dell'estratto di ruolo anche per far valere la prescrizione delle cartelle prodromiche. L'Agenzia delle entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha dedotto la violazione dell'art. 2946 c.c., sostenendo che la prescrizione decennale era stata interrotta da un'intimazione di pagamento notificata alla contribuente il 10 settembre 2015, quindi prima del compimento del termine; con il secondo ha denunciato la violazione dell'art. 112 c.p.c., lamentando l'omessa pronuncia della CTR sul motivo d'appello relativo all'interruzione della prescrizione per effetto di tale intimazione.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, reputando assorbito il secondo, ma soprattutto ha ritenuto che il giudice di merito si fosse discostato dal principio secondo cui l'estratto di ruolo non è impugnabile per far valere fatti estintivi successivi, come la prescrizione, quando il credito sia già stato portato da cartella regolarmente notificata e non impugnata. Richiamando Cass. S.U. n. 26283 del 2022 e la disciplina introdotta dall'art. 12, comma 4-bis, del D.P.R. n. 602 del 1973, la Corte ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata ai sensi dell'art. 382, comma 3, c.p.c., perché la causa non poteva essere proposta. Ha inoltre compensato le spese dell'intero giudizio e ha escluso il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2946 c.c.

    È richiamato come norma sulla prescrizione ordinaria decennale, rispetto alla quale l'Amministrazione deduceva l'interruzione prima del decorso del termine.

  • art. 360, comma 3, c.p.c.

    È indicato come parametro processuale dei motivi di ricorso per cassazione dedotti dall'Agenzia delle entrate.

  • art. 112 c.p.c.

    È evocato per censurare l'omessa pronuncia del giudice di appello su uno specifico motivo relativo all'interruzione della prescrizione.

  • art. 12, comma 4-bis, D.P.R. n. 602 del 1973

    Viene interpretato nel senso che l'estratto di ruolo non è impugnabile, salvo i casi eccezionali espressamente previsti dalla norma per la tutela immediata contro cartelle non notificate o invalidamente notificate con pregiudizio attuale.

  • art. 80, comma 4, D.Lgs. n. 50 del 2016

    È richiamato come una delle ipotesi in cui l'iscrizione a ruolo può essere direttamente impugnata per il pregiudizio alla partecipazione a procedure di appalto.

  • art. 48-bis D.P.R. n. 602 del 1973

    È richiamato quale ulteriore ipotesi di possibile pregiudizio da iscrizione a ruolo legata ai controlli sui pagamenti della pubblica amministrazione.

  • art. 382, comma 3, c.p.c.

    È applicato per la cassazione senza rinvio quando la causa non poteva essere proposta.

  • D.L. n. 146 del 2021, art. 3-bis

    È richiamato per affermare che la novella all'art. 12 del D.P.R. n. 602 del 1973 si applica ai processi pendenti e specifica l'interesse alla tutela immediata.

  • L. n. 215 del 2021

    È richiamata come legge di conversione del decreto che ha introdotto la novella sull'estratto di ruolo.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    È richiamato per escludere, in ragione dell'esito della lite, il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • L'impugnazione dell'estratto di ruolo è ammessa solo per recuperare tutela contro una cartella di pagamento omessa o invalidamente notificata e non anche per far valere fatti estintivi sopravvenuti, come la prescrizione, quando la cartella sia stata regolarmente notificata e non impugnata.
  • In assenza di una situazione di obiettiva incertezza e di un'iniziativa esecutiva già intrapresa, non è configurabile un interesse ad agire per l'accertamento negativo del credito mediante impugnazione dell'estratto di ruolo.
  • La novella dell'art. 12 del D.P.R. n. 602 del 1973 che delimita l'impugnabilità dell'estratto di ruolo si applica ai processi pendenti e chiarisce, senza innovare irragionevolmente, i presupposti dell'interesse alla tutela immediata.
  • Quando la causa è proposta in difetto assoluto del presupposto processuale individuato dalla disciplina applicabile, la sentenza di merito deve essere cassata senza rinvio perché la domanda non era proponibile.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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