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Sentenza

Sentenza n. 341/2026 - Catania, Sezione 5

per l'ottemperanza - della sentenza del Tribunale Civile sez. Lavoro di Catania n. 2335/2024, pubblicata in data 29/04/2024.

Giustizia amministrativa202502112

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale civile di Catania, sezione lavoro, che aveva riconosciuto interessi sulle differenze retributive dovute per la ricostruzione di carriera

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente creditrice)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale civile di Catania, sezione lavoro, n. 2335/2024, che aveva condannato i Ministeri convenuti al pagamento degli interessi maturati sulle differenze retributive riconosciute in relazione alla ricostruzione della carriera, dalla maturazione di ciascun credito fino al pagamento. La sentenza era stata notificata in formula esecutiva via PEC il 13 ottobre 2025 ed era divenuta irrevocabile, come attestato dal certificato di mancata proposizione dell'appello. Secondo la ricorrente, le amministrazioni erano rimaste inerti. Il Ministero dell'Istruzione si è costituito con atto meramente formale senza provare l'adempimento. Il Ministero dell'Economia ha sostenuto di non essere competente, ritenendo che l'esecuzione spettasse all'Ambito territoriale del Ministero dell'Istruzione, ma ha riferito di avere chiesto agli uffici centrali chiarimenti sulla competenza e sulle modalità di pagamento.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che la sentenza civile era stata validamente notificata in forma esecutiva, era passata in giudicato e imponeva solidalmente ai due Ministeri il pagamento delle somme dovute. Il Ministero dell'Istruzione non ha fornito la prova dell'adempimento, pur essendo onerato di dimostrarlo. È stata respinta l'eccezione del Ministero dell'Economia relativa alla propria estraneità all'obbligo esecutivo, poiché la sentenza da eseguire poneva il pagamento solidalmente a carico di entrambi i Ministeri. Il Collegio ha quindi ordinato alle amministrazioni di dare esatta esecuzione alla sentenza entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della pronuncia, nominando sin d'ora un Commissario ad acta per l'eventuale persistente inerzia. Il Commissario dovrà insediarsi entro dieci giorni dalla scadenza del termine e provvedere entro i successivi sessanta giorni, con facoltà di delega. Le amministrazioni sono state inoltre condannate in solido al pagamento di 800 euro per spese di giudizio, oltre oneri di legge e rimborso del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 71 d.P.R. 115/2002

    entro 100 giorni dalla conclusione dell'incarico

    La parcella del Commissario ad acta deve essere presentata entro cento giorni dalla conclusione dell'incarico.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando una sentenza passata in giudicato impone a più amministrazioni un obbligo solidale, ciascuna amministrazione è tenuta a dare esecuzione integrale al comando giudiziale e non può sottrarsi invocando una ripartizione interna di competenze.
  • L'amministrazione che assume di avere adempiuto a una sentenza ha l'onere di provare l'avvenuto adempimento; la mera costituzione formale o il deposito di una memoria priva di documentazione esecutiva non è sufficiente.
  • In caso di persistente inerzia dell'amministrazione obbligata, il giudice dell'ottemperanza può assegnare un termine per l'esecuzione e nominare preventivamente un Commissario ad acta, attribuendogli il potere di provvedere in via sostitutiva dopo la scadenza del termine.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivoEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

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