Cassazione Civile, Ordinanza n. 28792/2022 del 04/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente riscossore)
La controversia
A seguito del rilascio di un estratto di ruolo, il debitore ha agito davanti al giudice di pace per far dichiarare prescritti i crediti portati da due cartelle esattoriali emesse nel 2009 per sanzioni da violazione del codice della strada, deducendo che le cartelle non gli erano mai state notificate. Il giudice di pace ha accolto la domanda, ma in appello il tribunale ha ritenuto che l'agente della riscossione si fosse regolarmente costituito in primo grado e che la sua comparsa di risposta fosse stata erroneamente inserita in altro fascicolo per un disguido di cancelleria; da ciò ha tratto la nullità della sentenza di primo grado per difetto di contraddittorio e ha rimesso la causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354 c.p.c. Nel ricorso per cassazione il ricorrente ha denunciato violazione degli artt. 100, 101, 161, 291 e 354 c.p.c., sostenendo che la rimessione al primo giudice era ingiustificata perché il giudice di pace aveva comunque esaminato e deciso sulle difese contenute nella comparsa dell'agente della riscossione, sicché l'errore nella dichiarazione di contumacia non avrebbe comportato nullità della sentenza in assenza di un concreto pregiudizio e, inoltre, l'appellante non avrebbe neppure dedotto tale pregiudizio.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato e ha rigettato il ricorso. Ha affermato che la pretermissione di una parte che sia stata erroneamente considerata contumace, quando ciò derivi da un disguido di cancelleria e la parte sia stata quindi totalmente esclusa dal giudizio, integra di per sé una lesione del diritto di difesa e determina la nullità della sentenza per violazione dell'art. 101 c.p.c. Non è stato ritenuto decisivo che il giudice di primo grado avesse comunque affrontato le difese contenute nella comparsa di risposta, perché mancava un contraddittorio correttamente instaurato. È stato quindi confermato l'annullamento della sentenza di primo grado e la rimessione della causa al giudice originario. Non sono state liquidate spese, perché gli intimati non hanno svolto difese. La Corte ha inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 100 c.p.c.
richiamato nel motivo di ricorso come norma asseritamente violata, senza una specifica statuizione interpretativa autonoma da parte della Corte
art. 101 c.p.c.
la sua violazione è ravvisata quando una parte regolarmente costituita viene pretermessa dal giudizio per errore nella dichiarazione di contumacia, con lesione del diritto di difesa e nullità della sentenza
art. 161 c.p.c.
richiamato nel motivo di ricorso come norma processuale asseritamente violata, senza ulteriore sviluppo
art. 291 c.p.c.
richiamato nel motivo di ricorso come norma processuale asseritamente violata, senza ulteriore sviluppo
art. 354 c.p.c.
legittima la rimessione della causa al primo giudice quando la sentenza di primo grado sia nulla per difetto di contraddittorio
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
indica il vizio denunciato in cassazione per violazione o falsa applicazione di legge
art. 360, comma 3, c.p.c.
viene richiamato per affermare l'ammissibilità del ricorso a prescindere da ogni questione sulla ritualità della notifica
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
comporta il presupposto processuale per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato quale parametro di calcolo dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- La mancata partecipazione al giudizio di primo grado di una parte regolarmente costituita, erroneamente considerata contumace per un disguido di cancelleria, integra una lesione del contraddittorio e determina nullità della sentenza, a prescindere dal fatto che il giudice abbia comunque esaminato le difese depositate ma non correttamente acquisite al fascicolo.
- L'errore nella dichiarazione di contumacia non è sanato dal solo fatto che le argomentazioni della parte siano state in astratto valutate dal giudice, se la parte è stata in concreto pretermessa dal processo e il contraddittorio non è stato regolarmente instaurato.
- In presenza di nullità della sentenza di primo grado per difetto di contraddittorio, il giudice d'appello può rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354 c.p.c.
- Nel giudizio di cassazione il motivo che riproduce l'asserita erroneità della rimessione al primo giudice è infondato se la pretermissione della parte risulta effettiva e incidente sul diritto di difesa.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 4 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 28673/2022 del 04/10/2022
- ordinanza_civile · 4 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 28674/2022 del 04/10/2022
- ordinanza_civile · 4 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 28684/2022 del 04/10/2022
- ordinanza_civile · 4 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 28688/2022 del 04/10/2022
- ordinanza_civile · 4 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 28693/2022 del 04/10/2022
- ordinanza_civile · 4 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 28694/2022 del 04/10/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →