Sentenza n. 421/2026 - Napoli, Sezione 6
per l’annullamento del provvedimento del 19 aprile 2021 di rigetto della istanza di emersione ai sensi dell’art. 103, comma 1, del d.lg. n. 34 del 2020;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di emersione ai sensi dell'art. 103, comma 1, d.l. n. 34/2020, fondato sull'insufficienza del reddito del datore di lavoro
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento prefettizio di rigetto dell'istanza di emersione presentata dal datore di lavoro ai sensi dell'art. 103, comma 1, d.l. n. 34/2020. Non ha contestato l'accertata mancanza del requisito reddituale del datore di lavoro, ma ha sostenuto che, essendo il mancato perfezionamento della procedura imputabile al datore e non alla volontà del lavoratore, avrebbe avuto diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione. L'Amministrazione ha eccepito preliminarmente la tardività del ricorso. Il diniego era stato notificato il 13 aprile 2022, mentre il ricorso era stato notificato il 7 ottobre 2022. Il ricorrente aveva inoltre presentato istanza di accesso agli atti il 6 ottobre 2022, sostenendo implicitamente che tale iniziativa potesse incidere sul termine per ricorrere.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso irricevibile per tardività, rilevando che il termine decadenziale ordinario di sessanta giorni decorreva dalla notificazione del diniego, avvenuta il 13 aprile 2022, e scadeva il 13 giugno 2022. La notificazione del ricorso il 7 ottobre 2022 era quindi tardiva. L'istanza di accesso agli atti presentata sei mesi dopo la notificazione non poteva differire o riaprire il termine per impugnare, poiché ciò contrasterebbe con i doveri di diligenza e autoresponsabilità e rimetterebbe all'arbitrio della parte la determinazione del dies a quo, pregiudicando la certezza delle situazioni giuridiche. Il Collegio ha comunque esaminato il merito, ritenendo il ricorso infondato. Ha affermato che il permesso per attesa occupazione previsto dall'art. 5, comma 11-bis, d.lgs. n. 109/2012 costituisce una disciplina eccezionale, non estensibile a fattispecie diverse da quelle espressamente previste. La disciplina dell'emersione del 2020 non contiene un'analoga previsione per il rigetto dovuto all'insufficienza del reddito del datore di lavoro e consente il rilascio del permesso previsto dall'art. 22, comma 11, d.lgs. n. 286/1998 soltanto nel caso di cessazione del rapporto di lavoro contemplato dall'art. 103, comma 4, d.l. n. 34/2020. Poiché il requisito reddituale del datore costituisce presupposto indefettibile per dimostrare l'effettività e sostenibilità del rapporto di lavoro, non sussisteva il presupposto per l'emersione né per il rilascio del permesso per attesa occupazione. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 103, comma 1, d.l. n. 34/2020
Disciplina la procedura di emersione del lavoro irregolare attivata dal datore di lavoro; il rigetto è legittimo quando manca il requisito reddituale previsto dalla normativa di riferimento.
art. 103, comma 4, d.l. n. 34/2020
La disciplina dell'emersione del 2020 richiama l'art. 22, comma 11, d.lgs. n. 286/1998 limitatamente al caso di cessazione del rapporto di lavoro, senza estenderlo al rigetto dell'emersione per insufficienza del reddito del datore.
art. 9 d.m. 27 maggio 2020
Prevede il requisito reddituale del datore di lavoro, ritenuto presupposto indefettibile per la definizione positiva della procedura di emersione.
art. 5, comma 11-bis, d.lgs. n. 109/2012
nei casi in cui la dichiarazione di emersione sia rigettata per cause imputabili esclusivamente al datore di lavoro, previa verifica da parte dello sportello unico per l'immigrazione della sussistenza del rapporto di lavoro, dimostrata dal pagamento delle somme di cui al comma 5, e del requisito della presenza al 31 dicembre 2011 di cui al comma 1, al lavoratore viene rilasciato un permesso di soggiorno per attesa occupazione
Prevede eccezionalmente il permesso per attesa occupazione in caso di rigetto della dichiarazione di emersione per cause imputabili esclusivamente al datore; la norma non è applicabile analogicamente alla disciplina dell'emersione del 2020.
art. 22, comma 11, d.lgs. n. 286/1998
Nella disciplina dell'emersione del 2020 è applicabile, ai sensi dell'art. 103, comma 4, esclusivamente al caso di cessazione del rapporto di lavoro.
art. 14 preleggi al codice civile
Le norme eccezionali, comprese quelle in materia di sanatorie e condoni, non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati.
art. 29 c.p.a.
Stabilisce il termine ordinario di sessanta giorni per proporre l'azione di annullamento dei provvedimenti amministrativi.
art. 41, comma 2, c.p.a.
Prevede che il termine per ricorrere decorra dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza dell'atto e che il ricorso debba essere notificato all'amministrazione emanante e ad almeno un controinteressato.
art. 35, comma 1, lett. a), c.p.a.
Impone la dichiarazione di irricevibilità del ricorso tardivamente notificato.
art. 43, comma 1, c.p.a.
Consente la proposizione di motivi aggiunti per introdurre nuove ragioni a sostegno delle domande già proposte o domande nuove connesse, senza incidere sulla tardività del ricorso introduttivo.
art. 64, comma 2, c.p.a.
Il fatto dell'incapienza reddituale del datore, non specificamente contestato, è stato ritenuto provato.
Massime di principio
- Il termine di sessanta giorni per impugnare un provvedimento amministrativo decorre dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza dell'atto; la tardiva presentazione di un'istanza di accesso agli atti non differisce né riapre il termine quando la parte conosce già il provvedimento da impugnare e avrebbe potuto attivarsi tempestivamente per acquisire la documentazione sottostante.
- La disciplina del permesso di soggiorno per attesa occupazione prevista per l'emersione del lavoro irregolare ha natura eccezionale e non può essere applicata oltre i casi espressamente contemplati dalla legge.
- Nella procedura di emersione disciplinata dall'art. 103 d.l. n. 34/2020, l'insufficienza del reddito del datore di lavoro impedisce la definizione positiva dell'istanza, poiché il requisito reddituale dimostra l'effettività e la sostenibilità del rapporto di lavoro.
- L'art. 103 d.l. n. 34/2020 non consente il rilascio del permesso per attesa occupazione quando la dichiarazione di emersione è rigettata per insufficienza del reddito del datore di lavoro; il richiamo all'art. 22, comma 11, d.lgs. n. 286/1998 opera soltanto nel caso di cessazione del rapporto di lavoro previsto dall'art. 103, comma 4.
- La previsione dell'art. 5, comma 11-bis, d.lgs. n. 109/2012, che consente il rilascio del permesso per attesa occupazione in caso di rigetto imputabile esclusivamente al datore di lavoro, non è estensibile analogicamente alla diversa procedura di emersione introdotta nel 2020.
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