Cassazione Penale, Sentenza n. 15664/2023 del 13/04/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso in cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina che aveva confermato la pronuncia del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto (sentenza 30.11.2020) con cui era stato dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato per intervenuta prescrizione su larga parte delle imputazioni. La difesa deduceva: mancata, contraddittoria e illogica motivazione; violazioni di norme processuali e costituzionali (art. 129 comma 2 c.p.p., artt. 24 e 111 Cost., e varie norme del codice penale e procedura penale indicate); erronea valutazione degli elementi probatori, insistendo sull'inesistenza della condotta di falsità o di istigazione e sulla consistenza delle certificazioni mediche e delle deposizioni dei sanitari; illegittimità della condanna alla rifusione delle spese delle parti civili in assenza di una pronuncia di condanna o in presenza di estinzione dei reati intervenuta prima della sentenza di primo grado.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi del ricorso sollecitassero una rivalutazione di merito degli elementi probatori non consentita in sede di legittimità e che, ai sensi della giurisprudenza sul 129 c.p.p., la sentenza di proscioglimento per prescrizione può essere sostituita in appello da una sentenza di assoluzione nel merito solo quando l'inesistenza del fatto o la responsabilità non sorga alcun dubbio e risulti dall'istruttoria in modo assoluto (valutazione del tipo ictu oculi). Quanto alla rifusione delle spese a favore delle parti civili, la Corte ha ritenuto legittima la condanna dell'appellante (Zarcone) a rifondere le spese sostenute dalle parti civili in questa fase, perché l'imputato aveva impugnato in appello una sentenza di proscioglimento per prescrizione chiedendo in sostanza una pronuncia liberatoria nel merito che avrebbe inciso sugli interessi civili; le parti civili avevano quindi interesse a resistere e, soccombendo l'appellante, questi era tenuto alla refusione delle spese. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa delle parti civili.
Norme richiamate
art. 129 cod. proc. pen. (comma 1 e comma 2)
La Corte ricorda che la dichiarazione di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p. può essere sostituita da una assoluzione di merito in appello solo quando dagli atti emerga in modo assoluto e incontestabile l'inesistenza del fatto o l'estraneità dell'imputato; la semplice contraddittorietà o insufficienza della prova non è sufficiente a riqualificare la pronuncia di estinzione.
art. 531 cod. proc. pen.
Norma richiamata in relazione alla pronuncia di non doversi procedere per prescrizione e alla separazione delle imputazioni; utilizzata nel contesto della decisione di primo grado.
art. 652 cod. proc. pen.
Richiamata per spiegare l'effetto della pronuncia liberatoria sul giudizio civile: una sentenza di proscioglimento o assoluzione può incidere sul giudizio civile quando abbia efficacia ai sensi dell'art. 652.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma inerente alle spese processuali e alle sanzioni pecuniarie a favore della Cassa delle Ammende; la Corte ha applicato l'art. 616 per condannare il ricorrente al pagamento di una somma alla Cassa delle Ammende.
art. 23 comma 8 del DL 137/2020
Riferimento formale alla trasmissione della requisitoria scritta della Procura Generale; citato come atto ricevuto ai fini del procedimento.
art. 642 cod. pen.
Riferito alla fattispecie di falso in atti o falsa perizia per induzione: la difesa contestava l'integrazione della fattispecie in diritto e in fatto, ma la Corte di cassazione ha ritenuto che tali censure richiedessero una rivalutazione di merito non consentita in questa sede.
artt. 479, 373, 48, 81, 40, 110, 56, 640, 372 cod. pen.
Articoli del codice penale relativi alle varie imputazioni contestate (falsità, istigazione, concorso, truffa, ecc.). La sentenza riporta che la difesa ha contestato la sussistenza di tali reati in astratto e l'efficacia probatoria degli elementi acquisiti, ma la Cassazione non ha riesaminato il merito.
Massime di principio
- Se in primo grado viene dichiarata l'estinzione del reato per prescrizione (art. 129 comma 1 c.p.p.), l'imputato può comunque appellare chiedendo una pronuncia liberatoria nel merito; in tal caso le parti civili hanno interesse a resistere e possono ottenere la rifusione delle spese se l'appellante soccombe.
- La Corte di cassazione non riesamina il merito processuale per correggere valutazioni probatorie: i motivi che chiedono una rivalutazione esaustiva dell'istruttoria sono, in genere, inammissibili nella sede di legittimità.
- Una assoluzione per manifesta insussistenza del fatto ai sensi dell'art. 129 comma 2 c.p.p. è consentita solo quando l'inesistenza del fatto o l'estraneità dell'imputato emergano dagli atti in modo assoluto, senza necessità di ulteriori accertamenti (valutazione 'ictu oculi').
- Quando l'appello determina la rimozione di statuizioni civili contenute in una sentenza precedente (ad es. perché la prescrizione fu dichiarata prima della condanna di primo grado), la Corte d'appello deve revocare le statuizioni civili; se invece l'appellante aveva chiesto la pronuncia liberatoria e perde, è legittimo condannarlo alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili nell'impugnazione.
- Le questioni relative alla correttezza delle valutazioni tecniche o delle testimonianze (es. contenuto di certificati medici) costituiscono tipicamente materiali di merito: contestarle richiede il riesame degli atti, non consentito in cassazione salvo profili di violazione di legge o macroscopici vizi motivazionali.
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