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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13542/2024 del 03/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava la conferma della condanna in primo grado per il reato di truffa contestando: 1) la mancata applicazione dell'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis c.p. (violazione di legge e difetto di motivazione ex art. 606 lett. b) e d) c.p.p.); 2) la tardiva comunicazione al difensore delle conclusioni scritte del Procuratore Generale nell'ambito del procedimento cartolare d'appello, con violazione dell'art. 23 comma 2 D.L. n.137/2020 e dell'art. 180 c.p.p., e quindi lesione del diritto di difesa (art. 606 lett. c) c.p.p.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo, la Corte ha ritenuto la censura generica e ha ritenuto che i giudici di merito avessero adeguatamente motivato il rifiuto dell'applicazione dell'art. 131-bis c.p., valorizzando l'entità della somma, la pianificazione e la propensione a commettere condotte truffaldine e il pregiudizio subito dalla parte offesa; tali valutazioni ricadono nel merito e non sono sindacabili in cassazione in assenza di vizi motivazionali 'radicali'. Sul secondo motivo, la Corte ha accertato che le conclusioni erano state effettivamente comunicate tardivamente (consegna il 20 gennaio per udienza del 27 gennaio) ma ha ricordato che il deposito tardivo per via telematica non comporta automaticamente nullità: va dimostrato un concreto pregiudizio per la difesa, che qui non è stato specificato. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    Norma sull'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto; i giudici di merito hanno ritenuto che, alla luce dell'entità del danno, della pianificazione e della propensione a recidiva della condotta, non ricorressero i presupposti per l'applicazione della norma. La Corte di Cassazione non ha riesaminato il merito in assenza di vizi motivazionali rilevanti.

  • art. 606 c.p.p.

    Articolo che disciplina i motivi di ricorso per cassazione; il Collegio ha ritenuto i motivi b) e d) generici/inaspecifici rispetto alla contestazione dell'applicazione di art.131-bis e il motivo c) infondato nella parte in cui non è dimostrato il concreto pregiudizio derivante dalla tardiva comunicazione delle conclusioni.

  • art. 23, comma 2, D.L. n. 137/2020

    Disposizione che fissa termini per la comunicazione telematica delle conclusioni del Procuratore Generale nei procedimenti cartolari d'appello; nel caso concreto la comunicazione è avvenuta con ritardo rispetto al termine, ma la Corte ha ritenuto che il ritardo, di per sé, non determini nullità se non è dimostrato un concreto pregiudizio per la difesa.

  • art. 180 c.p.p.

    Norma sul deposito e comunicazione degli atti nel procedimento; richiamata in relazione alla tardiva trasmissione delle conclusioni scritte del Procuratore Generale e alla necessità di verificare il pregiudizio per la parte.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che prevede le conseguenze processuali per l'inammissibilità del ricorso; applicata per condannare la ricorrente al pagamento delle spese e, avendo riscontrato profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La valutazione sulla sussistenza dell'esclusione della punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.) rientra primariamente nel merito dei giudici di merito: la Cassazione non riconsidera tali apprezzamenti se la motivazione dei giudici di merito è logica, congrua e non contraddittoria.
  • Un motivo di ricorso generico o aspecifico (che non indica in modo chiaro i vizi motivazionali) è destinato all'inammissibilità: va indicata con precisione la violazione di legge o l'illogicità/manifesta contraddittorietà della motivazione.
  • La tardiva comunicazione telematica delle conclusioni del Procuratore Generale, pur essendo violativa del termine normativo, non comporta automaticamente nullità o lesione del diritto di difesa: è necessario dimostrare il concreto pregiudizio subito dalla difesa derivante dal ritardo.
  • In procedimenti cartolari o a termine la tempestività della comunicazione è importante ma la sanzione processuale non è automatica; la difesa deve specificare come il ritardo ha inciso sulle possibilità difensive (es. impossibilità di presentare memorie, impedimento nella raccolta di mezzi di prova, ecc.).
  • L'inammissibilità del ricorso può comportare condanne alle spese e, se sussistono profili di colpa nella presentazione del ricorso, anche sanzioni pecuniarie (cassa delle ammende).

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