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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10540/2026 del 19/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma (02/07/2025) che aveva confermato la condanna del Latini a 6 mesi di reclusione per il reato previsto dall'art. 336 c.p. e aveva rigettato l'istanza di sostituzione della pena detentiva con una pena sostitutiva ai sensi dell'art. 58 L. 689/1981. Il ricorrente deduce violazione dell'art. 58 L. 689/81 e mancanza e manifesta illogicità della motivazione, sostenendo che la Corte di appello non ha adeguatamente valutato la modesta gravità del fatto (risalente al 2015), la non recentità dei precedenti, la presenza di carichi pendenti per reati colposi non ancora accertati, il cambiato stile di vita, l'assenza di reati da anni e l'esistenza di una regolare occupazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che l'art. 58 L. 689/81 conferisca al giudice di merito un ampio potere discrezionale nella valutazione della sostituzione della pena, richiamando i criteri dell'art. 133 c.p., e che le valutazioni sul pericolo di recidiva e sull'idoneità delle pene sostitutive costituiscano giudizi di fatto riservati al giudice di merito. La motivazione della Corte di appello è stata ritenuta adeguata: essa aveva valorizzato i numerosi precedenti penali (anche con violenza), i ripetuti ritorni a delinquere, le tre condanne definitive per evasione (come indice di inaffidabilità a rispettare prescrizioni) e i carichi pendenti per reati colposi relativi al negligente mantenimento di cani aggressivi, ritenuti sintomatici di pericolosità. La Corte di cassazione ha quindi escluso vizi di contraddittorietà o manifesta illogicità nella motivazione e ha aggiunto che la difesa si limitava a chiedere un nuovo apprezzamento dei fatti, non consentito in sede di legittimità. Conseguenze: declaratoria di inammissibilità, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma stimata in € 3.000,00.

Norme richiamate

  • art. 58 legge 24 novembre 1981, n. 689

    Disciplina il potere discrezionale del giudice di applicare le pene sostitutive alla pena detentiva; richiede che la pena sostitutiva sia più idonea alla rieducazione, assicuri la prevenzione di nuovi reati e che non vi siano fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute.

  • art. 133 cod. pen.

    Elenca i criteri per la determinazione della pena (gravità del fatto, precedenti, condotte successive, carichi pendenti, ecc.); richiamato come parametro valutativo anche ai fini della sostituzione della pena prevista dall'art. 58 L. 689/81.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede le conseguenze in caso di inammissibilità del ricorso per cassazione; applicato per condannare il ricorrente alle spese processuali.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Limita la motivazione del ricorso per cassazione ai 'limiti strettamente necessari'; richiamato per inquadrare la forma e l'estensione dei motivi presentati.

  • Corte cost. sent. n. 186/2000

    Giurisprudenza costituzionale citata in relazione alla valutazione dell'eventuale assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità e alle conseguenze pecuniarie connesse.

Massime di principio

  • La richiesta di sostituzione della pena detentiva con pene sostitutive è rimessa a un ampio potere discrezionale del giudice di merito: la gravità del fatto è solo uno dei criteri previsti dall'art. 133 c.p. e non è necessariamente decisiva.
  • La valutazione del pericolo di recidiva, dell'affidabilità del condannato a rispettare prescrizioni e l'idoneità della pena sostitutiva costituiscono giudizi di fatto riservati al giudice di merito e difficilmente sindacabili in Cassazione se sostenuti da motivazione congrua.
  • I carichi pendenti possono essere considerati ai fini della sostituzione della pena e della valutazione della pericolosità, anche se riguardano reati colposi, quando la loro dinamica o il comportamento contestato siano ritenuti rilevanti rispetto alla sicurezza dei terzi.
  • Per ottenere un esito favorevole in sede di legittimità è necessario dimostrare vizi formali o logici nella motivazione della corte di merito; la semplice richiesta di un diverso apprezzamento dei fatti non è sufficiente.
  • In caso di inammissibilità del ricorso per cassazione il ricorrente può essere condannato alle spese processuali e a pagare una somma alla Cassa delle ammende; è quindi importante valutare con attenzione la fondatezza dell'impugnazione prima di proporla.

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