Sentenza n. 248/2026 - Trieste, Sezione 1
per l’accertamento e la dichiarazione giudiziale, previo annullamento di qualsiasi eventuale contrario atto, del diritto del ricorrente al riconoscimento del beneficio di cui all’art. 6 bis del decreto legge n. 387/1987 e, quindi, al ricalcolo dell’indennità di buonuscita mediante l’inclusione nella relativa base di calcolo dei sei scatti stipendiali di cui alla normativa appena citata (oltre rivalutazione ed interessi), condannando altresì parte resistente a porre in essere tutti i relativi e conseguenti incombenti. e consequenziale condanna dell'Istituto resistente a versare quanto dovuto al ricorrente, con maggiorazione degli interessi fino all'effettivo soddisfo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: eventuale diniego o mancato riconoscimento del beneficio dei sei scatti stipendiali nella base di calcolo dell'indennità di buonuscita
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l'accertamento del diritto al riconoscimento del beneficio previsto dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 e la conseguente rideterminazione dell'indennità di buonuscita, includendo nella base di calcolo i sei scatti stipendiali, oltre rivalutazione e interessi. Ha inoltre chiesto la condanna dell'INPS al pagamento delle somme dovute. L'INPS si è costituito resistendo al ricorso. La controversia concerneva, in particolare, l'applicabilità del beneficio agli appartenenti alle Forze di polizia cessati dal servizio a domanda, l'incidenza dell'art. 4 del d.lgs. n. 165/1997, gli effetti dell'abrogazione dell'art. 11 della l. n. 231/1990 e il rilievo del termine previsto dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 per la presentazione della domanda di collocamento in quiescenza.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso con sentenza in forma semplificata, richiamando la propria giurisprudenza consolidata e quella conforme del Consiglio di Stato. Ha accertato il diritto del ricorrente a percepire i benefici economici previsti dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 e il correlato obbligo dell'INPS di rideterminare l'indennità di buonuscita includendo nella base di calcolo i sei scatti stipendiali. Il giudice ha ritenuto che l'art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 riguardi esclusivamente la base pensionabile e non il calcolo dell'indennità di buonuscita; che l'abrogazione dell'art. 11 della l. n. 231/1990 non abbia fatto rivivere la precedente limitazione del beneficio ai soli casi di cessazione per raggiunti limiti di età, inabilità permanente o decesso; e che il termine del 30 giugno previsto dall'art. 6-bis abbia natura funzionale alla decorrenza del collocamento a riposo, senza carattere decadenziale rispetto alla fruizione del beneficio. L'INPS è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in euro 1.000, oltre accessori, nonché al rimborso del contributo unificato al passaggio in giudicato della sentenza.
Norme richiamate
art. 6-bis d.l. n. 387/1987
la domanda di collocamento in quiescenza deve essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell'anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità
La disposizione riconosce il beneficio dei sei scatti stipendiali agli appartenenti alle Forze di polizia e il termine per la domanda non ha natura decadenziale, ma serve a consentire la decorrenza del collocamento a riposo dal primo gennaio dell'anno successivo.
art. 4 d.lgs. n. 165/1997
La norma riguarda la base pensionabile definita ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 503/1992 e non incide sul calcolo dell'indennità di buonuscita.
art. 11 l. n. 231/1990
La sua abrogazione non determina la reviviscenza della precedente formulazione dell'art. 1, comma 15-bis, del d.l. n. 379/1987 e, pertanto, non opera la limitazione del beneficio ai soli casi di cessazione per età, inabilità permanente o decesso.
art. 1, comma 15-bis, d.l. n. 379/1987
La disposizione, nella formulazione precedente sostituita dall'art. 11 della l. n. 231/1990, non è tornata in vigore per effetto dell'abrogazione di quest'ultima norma.
art. 2268, comma 1, n. 872, d.lgs. n. 66/2010
L'abrogazione dell'art. 11 della l. n. 231/1990, disposta dalla norma, non comporta la reviviscenza della disciplina previgente limitativa del beneficio.
art. 74 c.p.a.
Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata quando la controversia è definibile sulla base di giurisprudenza consolidata.
art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115/2002
Impone all'istituto soccombente il rimborso del contributo unificato versato, al passaggio in giudicato della sentenza.
Massime di principio
- Il beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 spetta agli appartenenti alle Forze di polizia a ordinamento civile o militare anche quando la cessazione dal servizio avvenga a domanda.
- L'art. 4 del d.lgs. n. 165/1997, riferendosi alla base pensionabile, non disciplina né esclude l'inclusione dei sei scatti stipendiali nella base di calcolo dell'indennità di buonuscita.
- L'abrogazione di una disposizione sostitutiva non determina la reviviscenza automatica della disciplina previgente, sicché l'abrogazione dell'art. 11 della l. n. 231/1990 non ripristina la limitazione del beneficio prevista dall'originario art. 1, comma 15-bis, del d.l. n. 379/1987.
- Il termine previsto dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 per presentare la domanda di collocamento in quiescenza non è decadenziale rispetto al beneficio dei sei scatti, essendo funzionale esclusivamente alla determinazione della decorrenza del collocamento a riposo.
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