Cassazione Civile, Ordinanza n. 27025/2021 del 06/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto di lavoro domestico intercorso tra le parti tra il 9.9.2009 e il 31.1.2017. La Corte d'appello ha ritenuto provato che il rapporto si fosse svolto a tempo pieno, per 40 ore settimanali, e che le mansioni comprendessero anche l'assistenza a una coppia di anziani, con conseguente riconoscimento del superiore inquadramento nel livello B-Super del CCNL FIDALDO-DOMINA e condanna del datore di lavoro al pagamento delle differenze retributive e del TFR, da quantificarsi in separata sede. Il ricorrente ha impugnato tale decisione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2729 c.c. nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale avrebbe compiuto un percorso logico-giuridico incongruo nel desumere, dagli elementi istruttori, la presunzione della durata a tempo pieno del rapporto e dello svolgimento di mansioni di assistenza agli anziani. Ha inoltre contestato la valutazione delle prove operata dalla Corte d'appello, ma senza riportare in modo autosufficiente la dichiarazione testimoniale ritenuta decisiva, né allegarla o indicarne la collocazione in atti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura si risolvesse in una contestazione generica del ragionamento probatorio seguito dalla Corte d'appello e in una richiesta di diversa lettura del materiale istruttorio, non consentita in sede di legittimità. Ha inoltre osservato che il richiamo a una dichiarazione testimoniale contrastante era inammissibile per difetto di autosufficienza, perché non trascritta né adeguatamente indicata negli atti. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico del ricorrente e, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, è stato dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2697 c.c.
Richiamato dal ricorrente per contestare la ripartizione dell'onere probatorio; la Corte non affronta un principio di merito sulla norma, ma rileva che la censura mira soltanto a rimettere in discussione l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito.
art. 2729 c.c.
Invocato dal ricorrente in tema di presunzioni; la Corte reputa inammissibile la doglianza perché diretta a sollecitare una diversa valutazione delle risultanze istruttorie.
art. 115 c.p.c.
Richiamato per censurare la valutazione delle prove; la Corte osserva che il motivo si traduce in una critica generica all'apprezzamento del materiale probatorio.
art. 116 c.p.c.
Richiamato per contestare il convincimento del giudice di merito; la Corte afferma che non è consentito in cassazione sostituire la propria lettura delle prove a quella compiuta dal giudice di merito.
art. 380-bis c.p.c.
È la norma procedurale richiamata per la trattazione in camera di consiglio non partecipata, con comunicazione della proposta del relatore alle parti.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per individuare la misura dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare la censura in una richiesta di nuova valutazione del materiale istruttorio, quando la doglianza si limita a contrapporre una lettura alternativa dei fatti accertati dal giudice di merito.
- La denuncia di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere usata per sollecitare un riesame del merito della prova, salvo che si indichi specificamente un vero errore di percezione o di regola legale di valutazione della prova.
- La deduzione di un travisamento del compendio testimoniale richiede il rispetto del principio di autosufficienza: la prova richiamata deve essere trascritta o quanto meno indicata con precisione nella sua collocazione processuale, altrimenti il motivo è inammissibile.
- Le censure fondate su presunzioni semplici e onere della prova sono inammissibili in cassazione quando mirano solo a sostituire l'apprezzamento del giudice di merito circa la gravità, precisione e concordanza degli indizi.
- Nel ricorso per cassazione la critica al ragionamento probatorio deve essere specifica e puntuale; una contestazione generica dell'iter logico seguito dalla sentenza impugnata non supera il vaglio di ammissibilità.
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