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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16092/2023 del 07/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

Due coniugi avevano costituito nel 2007 un fondo patrimoniale conferendovi l’immobile adibito ad abitazione familiare. Successivamente una società, poi divenuta Lazio Innova s.p.a., aveva promosso azione revocatoria ex art. 2901 c.c. sostenendo che la costituzione del fondo pregiudicava un proprio credito sorto da un accordo intervenuto poco dopo l’atto dispositivo, in forza del quale uno dei coniugi si era obbligato al pagamento di una somma rilevante. Il Tribunale aveva accolto la domanda e la Corte d’appello aveva confermato. In cassazione i coniugi deducevano: 1) violazione dell’art. 2901 c.c., perché per un atto anteriore al credito la Corte d’appello avrebbe erroneamente ritenuto sufficiente la mera consapevolezza del pregiudizio, mentre sarebbe necessaria la dolosa preordinazione dell’atto a danno dei creditori; 2) omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che il giudice di merito non avrebbe considerato varie circostanze incompatibili con la prova presuntiva del dolo, tra cui la situazione economica della società partecipata dal debitore, la pretesa imprevedibilità dell’obbligazione, l’adempimento parziale del debito e la vendita di altri beni per farvi fronte.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha riconosciuto che, per revocare un atto dispositivo anteriore al sorgere del credito, non basta la semplice consapevolezza del pregiudizio, ma occorre la dolosa preordinazione dell’atto al fine di danneggiare i creditori. Tuttavia ha ritenuto corretta in concreto la decisione di merito, perché la Corte d’appello, pur usando un’espressione giuridicamente imprecisa, aveva accertato fatti univocamente sintomatici del consilium fraudis: breve intervallo temporale tra atto e insorgenza del debito, costituzione del fondo dopo molti anni di matrimonio, contestuale modifica del regime patrimoniale e assenza di altri immobili. Quanto al secondo motivo, la Corte lo ha dichiarato inammissibile sia per il divieto derivante dall’art. 348-ter c.p.c. in presenza di doppia conforme, sia perché non si trattava di fatto decisivo omesso, ma di rivalutazione di elementi istruttori già apprezzati dal giudice di merito; inoltre le circostanze invocate non erano comunque decisive, non escludendo logicamente la dolosa preordinazione. Il ricorso è stato dunque respinto con condanna dei ricorrenti alle spese e all’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2901 c.c.

    Per l’atto dispositivo anteriore al sorgere del credito è necessaria la dolosa preordinazione a pregiudizio dei creditori; la mera consapevolezza del danno non basta, ma il vizio di motivazione può essere corretto se il giudice di merito ha comunque accertato il dolo specifico in fatto.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    Consente la censura per violazione di legge, utilizzata per denunciare l’erronea applicazione dell’art. 2901 c.c.

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    Il vizio ricorre solo se un fatto decisivo è stato completamente omesso; non quando il giudice abbia esaminato il fatto e valutato le prove privilegiando alcune risultanze rispetto ad altre.

  • art. 348 ter c.p.c.

    In presenza di due decisioni conformi in fatto, il vizio di omesso esame del fatto decisivo non è deducibile in cassazione.

  • art. 385, comma 1, c.p.c.

    Fondamento della condanna alle spese del giudizio di legittimità secondo la soccombenza.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Presuppone, in caso di rigetto dell’impugnazione, il raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • Quando l’atto dispositivo è anteriore al sorgere del credito, l’azione revocatoria ordinaria richiede la prova della dolosa preordinazione dell’atto, cioè che esso sia stato posto in essere con lo specifico fine di pregiudicare la garanzia patrimoniale del futuro creditore.
  • La prova della dolosa preordinazione può essere fornita anche per presunzioni, desumendo l’animus fraudandi da un complesso di indizi gravi, precisi e concordanti, come il ristretto intervallo temporale tra atto e insorgenza del debito e l’assenza di altre risorse patrimoniali.
  • In cassazione il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non sussiste quando il giudice di merito abbia effettivamente esaminato il nucleo fattuale controverso e abbia semplicemente dato maggior peso ad alcune prove rispetto ad altre.
  • L’omesso esame di singoli elementi istruttori non integra di per sé il vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c., se il fatto storico rilevante è stato comunque considerato dal giudice di merito.
  • In presenza di doppia conforme sulle questioni di fatto, il motivo di ricorso fondato sull’omesso esame del fatto decisivo è precluso nei limiti previsti dall’art. 348-ter c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieTransazioneImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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