Sentenza del 21/03/2017 n. 2251 - Comm. Trib. Prov. Milano
ACCERTAMENTO - Violazione che comporta obbligo di denuncia penale - Denuncia presentata oltre lo spirare dei termini di decadenza - Raddoppio dei termini - Inammissibilità - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl raddoppio dei termini non è applicabile quando la denuncia penale viene presentata oltre la scadenza ordinaria dei termini per l'accertamento. La denuncia tardiva non consente quindi all'Amministrazione finanziaria di recuperare retroattivamente il raddoppio dei termini; l'accertamento notificato oltre il termine ordinario deve essere considerato decaduto e, secondo il principio indicato, inammissibile o comunque illegittimo.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda l'applicabilità del raddoppio dei termini per l'accertamento fiscale in presenza di una violazione tributaria che comporta l'obbligo di denuncia penale ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74. La questione decisiva è se la denuncia sia stata presentata o trasmessa entro la scadenza dei termini ordinari di decadenza.
Norme richiamate
Articolo 331 del codice di procedura penale
Obbligo di denuncia da parte dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio
L'obbligo di denuncia per i reati perseguibili d'ufficio rileva ai fini del raddoppio dei termini solo se la denuncia viene presentata o trasmessa entro la scadenza ordinaria dei termini di accertamento.
Decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74
Reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto
La commissione di uno dei reati previsti dal decreto può astrattamente giustificare il raddoppio dei termini, ma soltanto nel rispetto della tempestività della denuncia penale.
Massime di principio
- Il raddoppio dei termini di accertamento non opera automaticamente per il solo fatto che la violazione tributaria possa configurare un reato.
- La denuncia penale deve essere presentata o trasmessa entro la scadenza del termine ordinario di accertamento; una denuncia successiva non sana la decadenza già maturata.
- Per verificare la validità dell'accertamento occorre confrontare la data di scadenza ordinaria, la data di presentazione o trasmissione della denuncia e la data di notifica dell'avviso.
- L'Amministrazione deve poter collegare la denuncia a una concreta violazione penalmente rilevante prevista dal decreto legislativo n. 74/2000; non è sufficiente una denuncia generica o meramente strumentale.
- In situazioni analoghe, il contribuente può contestare l'accertamento tardivo eccependo l'inesistenza del presupposto per il raddoppio o la tardività della denuncia.
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