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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13110/2025 del 16/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (autorità di vigilanza)

La controversia

La controversia nasce da una sanzione amministrativa di euro 30.000 irrogata da CONSOB a un ex amministratore di banca per asserita inosservanza degli obblighi informativi previsti dall'art. 94, commi 2 e 7, TUF, in relazione a carenze informative del prospetto relativo a un'offerta di azioni pubblicato il 7 giugno 2013. L'opponente aveva ottenuto in appello l'annullamento della sanzione, perché la Corte territoriale aveva ritenuto tardivo l'avvio del procedimento sanzionatorio, reputando che CONSOB fosse già in grado di accertare l'illecito sin dal 2013, o al più tardi nel 2014, mentre la contestazione era stata avviata solo nel 2016. CONSOB ricorreva per cassazione con sette motivi: deduceva, in sintesi, nullità della motivazione per richiamo a precedenti, omesso esame di fatti decisivi, errori percettivi e violazione dell'art. 115 c.p.c., nonché violazione dell'art. 195, comma 1, TUF e della l. n. 689/1981, sostenendo che il termine di 180 giorni per la contestazione decorre solo quando l'autorità abbia acquisito tutti gli elementi informativi necessari a ricostruire l'illecito, e che tale acquisizione completa sarebbe avvenuta soltanto il 12 maggio 2016 con la trasmissione di documentazione ispettiva e note della Banca d'Italia, oltre all'attività istruttoria svolta dalla CONSOB tra fine 2015 e il 2016.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ritenendo la motivazione della sentenza impugnata non apparente, ma ha accolto il quinto, il sesto e il settimo motivo di ricorso. Ha ritenuto assorbiti il secondo, il terzo e il quarto motivo. La sentenza d'appello è stata quindi cassata in relazione ai motivi accolti e la causa rinviata alla Corte d'appello di Firenze, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. La Corte ha affermato che il giudice di merito aveva erroneamente anticipato il momento dell'accertamento, sostituendosi all'autorità di vigilanza nella valutazione della sufficienza degli elementi conoscitivi, mentre il termine di cui all'art. 195, comma 1, TUF decorre solo quando l'amministrazione abbia effettivamente acquisito tutti i documenti e le informazioni necessari per formulare la contestazione.

Norme richiamate

  • art. 94, commi 2 e 7, d.lgs. 58/1998 (TUF)

    individua gli obblighi informativi relativi al prospetto di offerta, la cui violazione era stata posta a base della sanzione amministrativa

  • art. 195, comma 1, d.lgs. 58/1998 (TUF)

    il termine di 180 giorni per la contestazione decorre dall'accertamento dell'illecito; l'accertamento richiede l'acquisizione completa degli elementi informativi e probatori necessari e non coincide con la mera percezione iniziale dei fatti

  • art. 14, commi 2 e 6, l. 689/1981

    richiamato in collegamento con la disciplina della contestazione tempestiva delle sanzioni amministrative

  • art. 191, comma 2, d.lgs. 58/1998 (TUF)

    richiamato dalla ricorrente nel quadro della disciplina sanzionatoria di settore

  • art. 132, comma 1, n. 4 c.p.c.

    la motivazione sintetica ma comprensibile e non contraddittoria non integra nullità per motivazione apparente

  • art. 115 c.p.c.

    invocato per denunciare errori di percezione e asserita errata valutazione del materiale di causa

Massime di principio

  • In materia di sanzioni amministrative di vigilanza, il "momento dell'accertamento" da cui decorre il termine per la contestazione non coincide con la semplice conoscenza di indizi o con la possibilità astratta di avviare indagini, ma con il momento in cui l'autorità ha acquisito tutti gli elementi informativi e probatori necessari a formulare consapevolmente la contestazione.
  • Il giudice dell'opposizione non può sostituirsi all'autorità amministrativa nel valutare ex post l'opportunità, l'intensità o la tempistica delle indagini istruttorie, né può anticipare il dies a quo dell'accertamento sulla base di una propria diversa valutazione della sufficienza degli elementi raccolti.
  • La motivazione è solo apparentemente nulla quando, pur essendo sintetica, consente di comprendere la ratio decidendi e non presenta mancanza assoluta di motivi, contrasti irriducibili o obiettiva incomprensibilità.
  • Quando la decisione di merito omette l'esame di un fatto decisivo relativo all'acquisizione della documentazione necessaria all'accertamento, tale omissione può determinare la cassazione della sentenza se incide sulla corretta individuazione del momento iniziale del termine di contestazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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