Sentenza n. 1202/2026 - Salerno, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti di gara e successiva aggiudicazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti e spazzamento del Comune di Castellabate
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il bando, il disciplinare, il capitolato, la relazione progettuale e gli ulteriori atti della procedura aperta, deducendo anzitutto la contraddittorietà e l’erronea quantificazione del costo della manodopera, l’incapienza della base d’asta e l’impossibilità di formulare un’offerta sostenibile. Ha inoltre contestato la diversa indicazione dei punteggi massimi attribuibili all’offerta tecnica e a quella economica. Con motivi aggiunti ha impugnato l’aggiudicazione a favore di un’altra impresa, sostenendo che l’inadeguatezza della base d’asta incidesse sulla sostenibilità delle offerte, anche alla luce degli incrementi salariali derivanti dal rinnovo del CCNL, e ha chiesto l’acquisizione della documentazione di gara e la verifica della corretta stima dei costi della manodopera. Il Comune ha eccepito l’inammissibilità del ricorso, rilevando la mancata partecipazione della ricorrente e l’assenza di clausole immediatamente escludenti, oltre a contestarne il merito.
La decisione
Il Tribunale ha prescisso dalle eccezioni preliminari e ha esaminato il merito, respingendo il ricorso introduttivo. Quanto al costo della manodopera, ha rilevato che la relazione progettuale indicava il costo annuo e quadriennale del personale e riportava un quadro economico comprensivo anche degli altri costi, delle spese generali e dell’utile d’impresa, la cui somma coincideva con l’importo complessivo dell’appalto e, al netto dei costi della sicurezza, con la base d’asta. La maggiore cifra riportata nel bando e nel disciplinare costituiva quindi un errore palese e riconoscibile, non una contraddizione insanabile impeditiva della formulazione dell’offerta; la ricorrente avrebbe potuto chiedere chiarimenti. Il metodo di calcolo basato sui costi annui delle singole figure professionali, risultanti dalle tabelle ministeriali, non è stato ritenuto illegittimo, anche perché la documentazione non imponeva un monte ore minimo obbligatorio. Neppure è stata ritenuta decisiva la deduzione relativa agli aumenti salariali, sia perché il rinnovo del CCNL è intervenuto successivamente alla pubblicazione del bando, sia perché la perizia di parte non ne quantificava l’incidenza concreta sull’appalto. Anche la censura sui punteggi è stata respinta: il chiarimento dell’Amministrazione aveva corretto l’errore del disciplinare, mentre l’allegato I indicava chiaramente 90 punti per l’offerta tecnica, articolati in sette criteri e relativi sub-criteri la cui somma era matematicamente coerente. I motivi aggiunti sono stati dichiarati improcedibili, poiché la ricorrente, non avendo partecipato alla gara, non avrebbe potuto conseguire alcun vantaggio dall’annullamento dell’aggiudicazione dopo il rigetto delle censure contro gli atti di indizione. Le spese sono state compensate in ragione della non corretta compilazione della documentazione di gara.
Norme richiamate
art. 82 d.lgs. 36/2023
Il Tribunale ha escluso l’applicazione della disposizione al caso concreto, ritenendo che l’errore palese e riconoscibile nella quantificazione del costo della manodopera non integrasse una contraddizione insanabile degli atti di gara.
art. 17, comma 5, d.lgs. 36/2023
Richiamato nell’atto di aggiudicazione impugnato con motivi aggiunti; il testo non sviluppa una specifica interpretazione della disposizione.
art. 74 c.p.a.
Richiamato tra le disposizioni processuali applicate; il testo non sviluppa una specifica interpretazione della norma.
art. 120 c.p.a.
Richiamato quale disciplina processuale del rito in materia di affidamento di contratti pubblici; il testo non sviluppa una specifica interpretazione della norma.
Massime di principio
- La discordanza numerica tra gli atti di gara non determina illegittimità invalidante quando la documentazione, letta complessivamente e mediante i rinvii interni, consente di individuare con chiarezza le singole voci di costo e di verificare matematicamente la coincidenza tra il quadro economico, l’importo complessivo dell’affidamento e la base d’asta.
- Un errore palese e riconoscibile contenuto nel bando o nel disciplinare, che non impedisca agli operatori economici di comprendere la reale portata della lex specialis e di formulare l’offerta, non rende necessariamente illegittima la gara; l’operatore può, in tal caso, sollecitare chiarimenti alla stazione appaltante.
- La stima del costo della manodopera può essere effettuata sulla base del costo annuo delle singole figure professionali risultante dalle tabelle ministeriali; in assenza di un monte ore minimo obbligatorio previsto dalla documentazione di gara, non è dimostrata una sottostima per il solo fatto che il calcolo non coincida con un ipotetico monte ore teorico.
- L’operatore economico che non abbia partecipato alla gara non può conseguire un’utilità dall’annullamento della sola aggiudicazione, quando siano state respinte le censure contro gli atti di indizione: in tale situazione viene meno l’interesse alla prosecuzione dei motivi aggiunti contro l’aggiudicazione.
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