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Sentenza

Sentenza n. 132/2026 - Lecce, Sezione 2

per l’annullamento - del verbale in data 19.4.2024 con la quale l’U.V.M. dell’ASL di Taranto stabiliva che “l’Ente Civico provvederà ad integrare la retta a titolo di anticipazione, atteso che la sig.ra -OMISSIS-risulta comproprietaria per la quota del 50% di un immobile sito in Taranto e che la stessa ha ottenuto il riconoscimento del beneficio di accompagnamento dal 23/10/2023”; - di ogni altro atto presupposto e/o conseguente e comunque connesso avente ad oggetto la partecipazione al costo del servizio fruito dalla sig.ra -OMISSIS--OMISSIS-presso la R.S.A. “-OMISSIS-”, in gestione alla Fondazione “-OMISSIS-”.

Giustizia amministrativa202400802

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: verbale dell’Unità Valutativa Multidimensionale dell’ASL di Taranto relativo alla compartecipazione alla retta di degenza presso una RSA, nella parte in cui prevedeva l’integrazione comunale a titolo di anticipazione

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente locale e ASL)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, ricoverata presso una RSA e assistita dall’amministratore di sostegno, aveva chiesto al Comune l’integrazione delle spese di ricovero. Ha impugnato il verbale dell’U.V.M. che indicava l’intervento dell’ente civico a titolo di anticipazione, richiamando la comproprietà di un immobile e il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento, con possibile successiva ripetizione delle somme. Sono stati dedotti violazione di numerose disposizioni costituzionali, della normativa in materia di disabilità, servizi sociali e compartecipazione al costo delle prestazioni, nonché eccesso di potere per sviamento, travisamento dei presupposti, illogicità, difetto di istruttoria, carenza e genericità della motivazione, irragionevolezza e violazione dei principi di proporzionalità, non discriminazione, dignità, autonomia e indipendenza della persona disabile. L’ASL ha eccepito il difetto di giurisdizione e il difetto di interesse nei propri confronti.

La decisione

Il TAR ha respinto l’eccezione di difetto di giurisdizione, affermando la giurisdizione amministrativa. La controversia riguarda infatti la legittimità dell’esercizio del potere amministrativo di conformare e ripartire i costi delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie residenziali tra collettività e beneficiario, non la diretta pretesa patrimoniale alla compartecipazione. La posizione della ricorrente è qualificabile come interesse legittimo, poiché la ripartizione dei costi è discrezionalmente conformata dall’amministrazione secondo criteri legislativi, regolamentari e amministrativi. Il ricorso è stato tuttavia dichiarato inammissibile perché il verbale dell’U.V.M. non è un provvedimento amministrativo immediatamente lesivo e autonomamente impugnabile. Esso ha natura meramente ricognitiva, non esprime una definitiva volontà amministrativa, non è stato formalmente adottato dal Comune titolare del potere di compartecipazione e non risulta imputabile a un organo comunale competente a manifestare all’esterno la volontà dell’ente. L’inciso sull’integrazione a titolo di anticipazione non determina quindi una lesione attuale e concreta della sfera giuridica della ricorrente. Sono state assorbite le ulteriori eccezioni. Le spese sono state integralmente compensate. È stata confermata l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato e liquidato al difensore il compenso di euro 1.000, oltre accessori, a carico dell’Erario.

Norme richiamate

  • art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Il giudice richiama la possibile riconducibilità della controversia alla giurisdizione esclusiva, senza fondare su tale disposizione la decisione, avendo ritenuto sufficiente la giurisdizione generale di legittimità.

  • art. 73 c.p.a.

    Richiamato quale base per il deposito delle memorie difensive.

  • art. 74, comma 2, d.P.R. 115/2002

    Richiamato, insieme all’art. 136, comma 2, d.P.R. 115/2002, per confermare l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

  • art. 136, comma 2, d.P.R. 115/2002

    Richiamato per escludere la revoca del patrocinio a spese dello Stato.

  • D.P.C.M. 159/2013

    Invocato dalla ricorrente tra le norme che disciplinano i criteri di valutazione della situazione economica e la compartecipazione alle prestazioni sociali, ma non esaminato nel merito per l’inammissibilità del ricorso.

  • art. 2-sexies d.l. 42/2016, convertito in l. 89/2016

    Invocato dalla ricorrente in relazione alla disciplina della valutazione economica delle persone con disabilità, ma non esaminato nel merito.

  • art. 5, comma 2, D.P.C.M. 14 febbraio 2001

    Richiamato dalla ricorrente nell’ambito della disciplina delle prestazioni socio-sanitarie e della relativa ripartizione dei costi, senza esame di merito.

Massime di principio

  • La controversia sulla legittimità dei criteri con cui l’amministrazione ripartisce tra collettività e beneficiario i costi di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie residenziali appartiene alla giurisdizione amministrativa quando la domanda è diretta alla caducazione dell’atto amministrativo e non all’ottenimento immediato di una prestazione patrimoniale.
  • La posizione dell’utente rispetto alla determinazione amministrativa della compartecipazione al costo di una prestazione socio-sanitaria è qualificabile come interesse legittimo quando la ripartizione dei costi è conformata dall’amministrazione mediante l’esercizio di un potere regolato da criteri legislativi, regolamentari e amministrativi.
  • Un verbale meramente ricognitivo, privo di autonoma manifestazione di volontà amministrativa e non immediatamente lesivo, non è autonomamente impugnabile con azione di annullamento per carenza di un interesse concreto e attuale.
  • Un atto formato da un’unità valutativa istituita presso un’azienda sanitaria non è imputabile all’ente locale titolare del potere di compartecipazione, né è immediatamente lesivo, se non risulta adottato dall’organo comunale competente o comunque da un soggetto abilitato a manifestare all’esterno la volontà del Comune.

Come è indicizzato

MaterieAssistenza e prestazioni sanitarieServizi sociali ed educativiGiurisdizione e ripartoLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiSanitàServizi pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneLegittimazione e interesse a ricorrereDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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