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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28585/2025 del 05/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Milano del 04/02/2025 che ha dichiarato cessata, dal 14/01/2025, la misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale concessa il 22/04/2024, in seguito al suo arresto eseguito su ordinanza di custodia cautelare in carcere. Il ricorrente, assistito dall'avv. Giambattista Colombo, ha dedotto: (1) violazione di legge in relazione agli artt. 47, 47-ter e 51-ter dell'Ordinamento penitenziario, sostenendo che l'ordinanza avrebbe disposto automaticamente la revoca della misura alternativa senza la necessaria valutazione della condotta attribuita nell'ordinanza cautelare; (2) vizio di motivazione e contraddittorietà, poiché il provvedimento avrebbe trascurato la documentazione probatoria dello svolgimento di un'attività lavorativa e avrebbe fissato in modo illogico la cessazione della misura al 14/01/2025 invece che farne decorrere gli effetti dalla concessione.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Ha confermato che l'emissione di un'ordinanza di custodia cautelare comporta la sospensione della misura alternativa ma non la sua automatica revoca; tuttavia la revoca è legittima se il contenuto dell'ordinanza cautelare contiene elementi che, anche se riferiti a fatti anteriori alla concessione, rendono negativo il giudizio prognostico sulla rieducazione e sulla prevenzione della recidiva. Nel caso di specie la grave accusa di partecipazione, dal 2021 fino almeno all'ottobre 2023, ad un'associazione dedita a truffe ha legittimato la valutazione di inidoneità dell'affidamento in prova a prevenire il pericolo di recidiva, giustificando la cessazione della misura e il diniego della detenzione domiciliare. La Corte ha inoltre ritenuto irrilevante, ai fini della prevenzione della recidiva, lo svolgimento di un'attività lavorativa da parte del ricorrente. Quanto alla decorrenza della cessazione dalla data dell'arresto, la Corte ha ammesso che, pur discutibile, la scelta non è manifestamente illogica e non annullabile in sede di legittimità. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 47 Ord. pen.

    art. 47, comma 3-ter Ord. pen.

    La Corte interpreta l'art. 47 nella prospettiva che la concessione dell'affidamento richiede una valutazione prognostica favorevole, comprensiva della prevenzione del pericolo di recidiva; l'emergere di fatti gravemente negativi, anche antecedenti, può giustificare la revoca della misura alternativa.

  • art. 47-ter Ord. pen.

    Rilevato come norma collegata al regime delle misure alternative e alle condizioni del loro mantenimento o cessazione; impone valutazioni sul comportamento e sull'idoneità della misura.

  • art. 51-ter Ord. pen.

    Richiama gli strumenti di controllo e verifica dell'esecuzione delle misure alternative; la Corte rileva che il giudice della sorveglianza deve rivalutare la misura alla luce di nuove e gravi informazioni.

Massime di principio

  • L'emissione di un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di chi è in affidamento in prova determina la sospensione automatica della misura alternativa, ma non la revoca automatica: la revoca è possibile se l'ordinanza cautelare contiene elementi che cambiano il giudizio prognostico sulla rieducazione e sulla prevenzione della recidiva.
  • Fatti gravi emersi ex post e risalenti anche ad un periodo anteriore alla concessione dell'affidamento possono legittimare la revoca della misura alternativa se incidono sulla valutazione dell'affidabilità e della pericolosità del soggetto.
  • Lo svolgimento di un'attività lavorativa, benché positivo ai fini della rieducazione, può risultare irrilevante rispetto al parametro della prevenzione della recidiva quando siano emersi elementi che dimostrano un concreto rischio di reiterazione di reati.
  • La scelta del giudice della sorveglianza sulla decorrenza della cessazione della misura può rientrare nella sua valutazione discrezionale; decisioni discutibili non sono annullabili dalla Corte di legittimità se non manifestamente illogiche o contraddittorie.
  • Per impugnare efficacemente la revoca occorre dimostrare che il giudice non ha valutato il contenuto dell'ordinanza cautelare o che la motivazione è manifestamente insufficiente o contraddittoria rispetto ai parametri di legge.
  • La sostituzione della custodia in carcere con arresti domiciliari o altri provvedimenti del giudice delle indagini preliminari può essere considerata, ma non elimina automaticamente la valutazione negativa del giudice di sorveglianza circa la concedibilità della misura alternativa.

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