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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 50766/2023 del 20/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Procuratore Generale contestava la ritenuta erronea applicazione del DPR 13/2017 (punto A17 dell'allegato A) e degli artt. 146 e 181 del D.lgs. 42/2004, sostenendo che le opere in contestazione (struttura composta da quattro pilastri che sorreggono sette travi in legno e una grata in ferro, unitamente ad altre opere di copertura) non potevano rientrare tra le "strutture leggere e facilmente amovibili" esentate dall'autorizzazione paesaggistica e che non si trattasse di manufatti precari

La decisione

La Corte ha ritenuto che il ricorso non fosse manifestamente infondato e ha richiamato il principio per cui il DPR n.31/2017 è regolamentare e va interpretato restrittivamente e in conformità al D.lgs. 42/2004: le ipotesi di esclusione dall'autorizzazione paesaggistica (p.es. punto A17) si applicano solo ad interventi effettivamente di lieve entità e a scarso impatto paesaggistico. Nel caso concreto la struttura contestata, per dimensioni, materiali e carattere di stabile installazione (anche se posta su terrazza), non rientrava nella previsione di opere "facilmente amovibili" ed era idonea a trasformare durablemente l'area. Tuttavia la Corte ha dichiarato d'ufficio l'estinzione dei reati contestati (relativi a fatti accertati il 14/03/2018), con chiusura del procedimento penale nei confronti dell'imputato.

Norme richiamate

  • D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31

    punto A17 dell'allegato A: "installazioni esterne poste a corredo di attività economiche quali esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, attività commerciali, turistico-ricettive, sportive o del tempo libero, costituite da elementi facilmente amovibili quali tende, pedane, paratie laterali frangivento, manufatti ornamentali, elementi ombreggianti o altre strutture leggere di copertura, e prive di parti in muratura o strutture stabilmente ancorate al suolo"

    Il regolamento ha natura regolamentare e va interpretato in modo restrittivo e conforme al D.lgs. 42/2004; la previsione di esclusione dall'autorizzazione vale soltanto per interventi di reale lieve entità e scarso impatto paesaggistico; la facile amovibilità e l'assenza di muratura sono caratteristiche conseguenti allo scarso impatto e non requisiti autonomi e sufficienti

  • D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio)

    La norma di rango superiore (artt. 146, 149, 181) delimita il campo di applicazione delle esclusioni e impone che siano sottratti all'autorizzazione solo interventi non idonei a pregiudicare i valori paesaggistici; il giudice deve valutare tipologia, caratteristiche e contesto

  • Art. 12, comma 2, D.L. 31 maggio 2014, n. 83 (convertito)

    "con regolamento ... sono dettate disposizioni modificative e integrative al regolamento di cui all'articolo 146... al fine di ampliare e precisare le ipotesi di interventi di lieve entità... e di individuare le tipologie di interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica"

    Motivazione normativa dell'adozione del DPR 31/2017: il regolamento è volto a precisare e limitare le ipotesi di lieve entità e non può essere interpretato estensivamente

  • Art. 181, D.lgs. 42/2004

    Il reato paesaggistico di cui all'art.181 può configurarsi anche per manufatti precari se tali da poter compromettere, anche astrattamente, i valori paesaggistici; quindi la precarietà non esclude automaticamente la rilevanza penale

  • Art. 129, comma 2, codice di procedura penale

    Richiamata in relazione alla declaratoria di non punibilità e all'impossibilità di una più favorevole declaratoria di non punibilità per ragioni di merito: in mancanza dei presupposti va dichiarata l'estinzione del reato secondo le norme processuali applicabili

Massime di principio

  • Il DPR n.31/2017 va interpretato restrittivamente: le esclusioni dall'autorizzazione paesaggistica si applicano solo a interventi che, per tipologia, caratteristiche e contesto, risultino di reale lieve entità e privi di impatto sui valori paesaggistici
  • La presenza di elementi apparentemente "amovibili" o l'assenza di muratura non sono di per sé sufficienti a escludere l'obbligo di autorizzazione: occorre una valutazione unitaria di materiali, dimensioni, modalità di fissaggio e capacità dell'opera di trasformare in modo durevole l'area
  • Un manufatto può essere considerato stabile e inamovibile anche se non infisso al terreno quando, per gravità e modalità di posa, si assimili al suolo e produca un uso definitivo dell'area
  • Nei giudizi penali paesaggistici il requisito della "lieve entità" è funzionale alla tutela del paesaggio e deve essere valutato con criterio finalistico: se l'opera può, anche in astratto, pregiudicare i valori tutelati, l'autorizzazione resta necessaria
  • La dichiarazione di estinzione del reato (p.es. per prescrizione o altri motivi processuali) può intervenire anche quando si riconoscano errori nella valutazione normativa: beneficiando l'imputato, conclude il procedimento indipendentemente dall'esito sulla questione di diritto

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