Cassazione Civile, Ordinanza n. 12538/2026 del 04/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (società)
La controversia
La lite nasce da una domanda proposta da alcuni proprietari di un edificio confinante per ottenere l'accertamento della violazione delle distanze legali e la demolizione di un muro di contenimento/palificata in cemento armato realizzato dalla società convenuta sul confine o a distanza inferiore a quella prescritta. La società ha contestato la domanda sostenendo che l'opera fosse stata eseguita per evitare smottamenti e che, comunque, fosse collocata al di sotto del piano di campagna. In primo grado il tribunale ha ordinato alla società di eseguire opere correttive a proprie spese e l'ha condannata alle spese. In appello i proprietari hanno impugnato la decisione e la Corte d'appello ha riformato in parte la sentenza, dichiarando la violazione della normativa sulle distanze con riferimento al manufatto, respingendo l'appello incidentale della società e condannandola al risarcimento per equivalente di euro 8.000 oltre interessi. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell'art. 873 c.c. perché la Corte d'appello avrebbe misurato l'altezza dal piano artificialmente ribassato anziché dal piano naturale di campagna, valorizzando un criterio errato e senza considerare che il manufatto non generava intercapedini dannose; 2) violazione dell'art. 112 c.p.c. perché la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto che la qualificazione del manufatto come costruzione imponesse il rigetto dell'appello incidentale, senza confrontarsi con il vizio di ultrapetizione dedotto contro la sentenza di primo grado; 3) violazione degli artt. 112, 115 e 2697 c.c. e omesso esame di un fatto decisivo, per non avere considerato che la società aveva già risarcito in altro giudizio tutti i danni derivanti dalle opere, comprese le spese per la sottofondazione. I resistenti hanno a loro volta proposto ricorso incidentale, deducendo 1) violazione degli artt. 873 e 872 c.c. e del d.m. 1444/1968, sostenendo che la Corte d'appello non avrebbe considerato altri manufatti e la violazione della distanza tra edifici, nonché il mancato riscontro del loro preteso danno e del risparmio di spesa; 2) violazione degli artt. 873 e 872 c.c., 1226 e 2056 c.c. per l'insufficienza della somma liquidata a titolo di danno. La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso principale, ritenendo erroneo il criterio di accertamento della violazione delle distanze perché, ai fini dell'art. 873 c.c., rileva la sporgenza della costruzione rispetto al livello naturale del suolo e la sua idoneità a creare intercapedini dannose, non il piano artificialmente ribassato; ha dichiarato assorbiti gli altri motivi del ricorso principale; ha dichiarato inammissibile il primo motivo del ricorso incidentale perché non confrontato con la motivazione della sentenza impugnata e sostanzialmente nuovo; ha dichiarato assorbito il secondo motivo incidentale. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Ancona in diversa composizione per il riesame delle domande e delle questioni conseguenti, incluse le spese di legittimità.
La decisione
La Corte ha cassato la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto, rinviando alla Corte d'appello di Ancona in diversa composizione. Ha ritenuto fondato il primo motivo del ricorso principale sulla corretta nozione di costruzione e sul criterio di misurazione rispetto al piano naturale di campagna; ha assorbito gli altri due motivi del ricorso principale. Quanto al ricorso incidentale, ha dichiarato inammissibile il primo motivo per difetto di specifica attinenza al decisum e per novità della censura, assorbendo il secondo motivo. Il giudice del rinvio dovrà riesaminare la questione delle distanze e, conseguentemente, il tema del risarcimento del danno, provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 873 c.c.
La nozione di costruzione, ai fini delle distanze legali, comprende solo le opere edilizie che abbiano consistenza e stabilità e emergano in modo sensibile al di sopra del livello del suolo; il criterio di misurazione deve avere riguardo al piano di campagna naturale e alla ratio di evitare intercapedini dannose, non a un piano artificialmente ribassato.
art. 872 c.c.
È richiamato quale norma collegata alle conseguenze della violazione delle distanze legali e al risarcimento conseguente.
art. 112 c.p.c.
Il motivo di ricorso deve confrontarsi con la motivazione effettiva della sentenza impugnata; non è consentito trasformare in cassazione una censura nuova o non riferita al decisum.
art. 115 c.p.c.
È richiamato nel motivo incidentale, ma la Corte non sviluppa una specifica interpretazione autonoma, limitandosi a rilevare il difetto di attinenza al decisum.
art. 2697 c.c.
È richiamato nel motivo principale per contestare l'omessa considerazione di un fatto asseritamente decisivo, ma la doglianza è assorbita dall'accoglimento del primo motivo.
art. 1226 c.c.
Richiamato in relazione alla liquidazione equitativa del danno, che resta assorbita dalla rinnovazione del giudizio di merito.
art. 2056 c.c.
Richiamato per i criteri di liquidazione del danno risarcibile in materia extracontrattuale.
d.m. 02.04.1968 n. 1444
È invocato per la disciplina delle distanze tra edifici; la censura è ritenuta inammissibile perché nuova e non confrontata con la motivazione della sentenza impugnata.
Massime di principio
- Ai fini dell'art. 873 c.c., la qualificazione di un'opera come costruzione dipende dalla sua consistenza, stabilità ed emersione apprezzabile rispetto al piano naturale di campagna; non è corretto ancorare la verifica a un livello artificialmente modificato per effetto di sbancamenti o ribassamenti.
- La ratio della disciplina sulle distanze legali è prevenire la formazione di intercapedini dannose: se l'opera non emerge in modo sensibile dal suolo o non determina intercapedini, occorre valutare con particolare cautela la sussistenza della violazione.
- In cassazione il motivo deve essere specifico e colpire la ratio decidendi della sentenza impugnata; censure che si limitino a prospettare questioni diverse, generiche o non riferite alla motivazione concreta sono inammissibili come 'non motivi'.
- La deduzione di una questione nuova in sede di legittimità è inammissibile se il ricorrente non indica dove e come essa sia stata tempestivamente sollevata nei gradi di merito, consentendo il controllo ex actis.
- Quando la questione sulla violazione delle distanze e quella sul risarcimento del danno sono logicamente collegate, l'accoglimento della prima rende assorbito il riesame della seconda da parte del giudice di rinvio.
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