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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23541/2021 del 27/08/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce da un licenziamento disciplinare intimato a un lavoratore per fatti risalenti al 2011, contestati solo nel dicembre 2017 dopo la conclusione del procedimento penale a suo carico e una condanna penale. I giudici di merito hanno ritenuto tardiva la contestazione disciplinare, rilevando che la società aveva già pochi giorni dopo il fatto una conoscenza sufficiente della condotta, grazie alle dichiarazioni di un altro dipendente e a un video che mostrava il lavoratore mentre frugava nella giacca di un collega all'interno dell'armadietto. La datrice di lavoro ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato la violazione dell'art. 7, comma 2, L. 300/1970, degli artt. 1335 e 2087 c.c., sostenendo che la Corte territoriale non avrebbe considerato l'esigenza di tutela non solo dell'affidamento del lavoratore incolpato, ma anche di quello del lavoratore denunciante e della sua integrità fisica e morale; con il secondo ha dedotto la violazione dell'art. 7, comma 2, L. 300/1970 e dell'art. 2119 c.c., censurando la ritenuta illegittimità del differimento della contestazione disciplinare in assenza di pregiudizio per il lavoratore.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi, pur formalmente prospettati come violazioni di legge, mirassero in realtà a contestare la ricostruzione fattuale e l'iter logico-argomentativo delle sentenze di merito, introducendo un vizio motivazionale non deducibile nel caso di doppia conforme ai sensi dell'art. 348-ter c.p.c. La Corte ha inoltre osservato, ad abundantiam, che il giudizio di merito sulla tardività era conforme al principio secondo cui, in materia di licenziamento disciplinare, la rilevanza penale dei fatti e la denuncia all'autorità inquirente non fanno venir meno l'obbligo di immediata contestazione quando il datore disponga già di elementi idonei a far emergere con ragionevole certezza la responsabilità del lavoratore. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 7, comma 2, L. 300/1970

    impone l'immediata contestazione dell'addebito disciplinare; il differimento non è giustificato quando il datore abbia già elementi sufficienti per una ragionevole certezza della responsabilità del lavoratore

  • art. 1335 c.c.

    richiamato dalla ricorrente, ma non oggetto di specifica applicazione decisoria autonoma

  • art. 2087 c.c.

    richiamato dalla ricorrente in relazione alla tutela dell'integrità fisica e della personalità morale dei lavoratori, senza rilievo decisivo nella ratio di inammissibilità

  • art. 2119 c.c.

    richiamato dalla ricorrente per sostenere la legittimità del differimento della contestazione, ma la censura è stata ritenuta inammissibile

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    il ricorso, pur formalmente qualificato come violazione di legge, si risolveva in una critica alla motivazione, quindi in un vizio non deducibile nei limiti del caso

  • art. 348-ter c.p.c.

    in presenza di doppia conforme il vizio di motivazione non è deducibile in cassazione; la preclusione è stata applicata anche alla sentenza resa nel reclamo ex legge Fornero

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per la trattazione camerale non partecipata

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    fonte dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di esito sfavorevole del ricorso

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 115/2002

    richiamato come parametro del contributo unificato ulteriore

Massime di principio

  • Nel licenziamento disciplinare, la contestazione deve essere tempestiva rispetto al momento in cui il datore abbia acquisito una conoscenza sufficiente e ragionevolmente certa dei fatti e della responsabilità del lavoratore, non già rispetto alla sola definizione del procedimento penale eventualmente connesso.
  • La pendenza o l'esito del procedimento penale non sospendono, di per sé, l'obbligo di contestazione immediata quando gli elementi già disponibili consentano una valutazione attendibile dell'addebito.
  • In sede di legittimità, non è ammissibile formulare sotto veste di violazione di legge una censura che in realtà mira a contestare la ricostruzione dei fatti e la motivazione della decisione di merito, specie in presenza di doppia conforme.
  • Il giudizio di doppia conforme preclude la deduzione del vizio motivazionale nei limiti dell'art. 360, n. 5, c.p.c., anche quando la sentenza impugnata sia quella che definisce il reclamo nel rito Fornero.
  • Ai fini della tempestività della contestazione disciplinare, è decisivo il momento in cui il datore dispone di elementi fattuali idonei a fondare, con ragionevole certezza, la responsabilità del dipendente, anche se tali elementi provengano da dichiarazioni testimoniali o da riprese video.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causaRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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