Cassazione Penale, Sentenza n. 28451/2022 del 20/07/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il Ministero ha impugnato l'ordinanza della Corte d'appello che aveva riconosciuto a Nunziato il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione (periodo 18/04/2016-09/05/2016) e liquidato l'indennizzo in euro 5.895,50, deducendo violazione dell'art.314 c.p.p. e manifesta illogicità della motivazione per avere la Corte di appello omesso di considerare la condotta colposa del richiedente che avrebbe contribuito all'adozione della misura restrittiva.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha richiamato il principio consolidato (Sez. U., D'Ambrosio) secondo cui, quando la revoca della misura cautelare per insussistenza degli elementi è avvenuta sulla base degli stessi elementi trasmessi al giudice che ha adottato la misura (diversa valutazione degli stessi atti), non è possibile considerare la condotta dolosa o colposa dell'indagato come ostativa al riconoscimento della riparazione. Il Ministero è stato condannato alle spese e al pagamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 314 cod. proc. pen.
Norma invocata dal ricorrente per censurare l'ordinanza; il giudice di legittimità non ha ritenuto fondato l'argomento di violazione alla luce dei principi giurisprudenziali richiamati.
artt. 273 e 280 cod. proc. pen.
Richiamati dalla Corte per indicare le condizioni di applicabilità delle misure cautelari: se tali condizioni risultano insussistenti ab origine e la revoca è basata sugli stessi elementi, la condotta dell'indagato non può essere valutata come causa efficiente dell'adozione della misura.
Sentenza Corte Costituzionale 13/06/2000, n. 186
Richiamata in relazione alla valutazione circa la responsabilità nella proposizione del ricorso e alla determinazione della sanzione pecuniaria (Cassa delle Ammende).
Giurisprudenza (Sez. U. n. 32383 del 27/05/2010, D'Ambrosio; Sez. 4, n. 22806 del 06/02/2018)
Principio applicato: quando la revoca della misura è frutto di una diversa valutazione degli stessi elementi già esistenti al momento dell'adozione, l'errore è dell'Autorità giudiziaria e la condotta dell'imputato non può essere considerata ostativa al diritto all'equa riparazione.
Massime di principio
- Se la revoca della misura cautelare avviene per mancanza di gravità indiziaria sulla base dei medesimi elementi già disponibili al giudice cautelare, il diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione non può essere escluso per la condotta colposa o dolosa dell'interessato.
- La valutazione della responsabilità personale dell'indagato può essere presa in considerazione solo se l'adozione della misura cautelare è fondamentalmente connessa a fatti o elementi diversi rispetto a quelli successivamente valutati per la revoca.
- In una impugnazione della decisione che riconosce la riparazione, il ricorrente deve dimostrare che l'insussistenza della misura non deriva da una mera diversa valutazione degli stessi atti; altrimenti il ricorso è destinato a essere dichiarato inammissibile.
- Il giudice può liquidare l'indennizzo secondo criteri aritmetici; la parte soccombente in cassazione può essere condannata oltre alle spese anche a somme a favore della Cassa delle Ammende se il ricorso è ritenuto infondato ma non proposto con colpa grave.
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