Sentenza n. 8/2026 - Milano, Sezione 5
per l'annullamento - del decreto mpi.AOODRLO.RegistroDecreti.U.0000511.09-05-2025 con il quale è stata rettificata e integrata la graduatoria di merito prot. n. 404 del 09/04/2025, compilata dalla Commissione giudicatrice per la procedura concorsuale relativa alla classe A046 e, ove esistente, del relativo verbale di approvazione (v. all.1); - del decreto prot. n. 792 del 26 giugno 2025 (m pi.A00DRLO.Registro Decreti. U.0000792.26-06-2025) con il quale è stata integrata la graduatoria di merito prot.n.511 del 09 maggio 2025 con un numero di candidati idonei pari al 30% ai sensi dell’art.2, comma1, del d.l. 7 aprile 2025 n. 45 (v. all. 2); nonché, di tutti gli ulteriori allegati oggetto di approvazione e che costituiscono parte integrante, nonché successive rettifiche intervenute, nella parte in cui non includono l'odierna ricorrente, a causa della mancata attribuzione del giusto punteggio, nonché l'annullamento di ogni altro atto e/o decreto e/o provvedimento, antecedente o successivo, presupposto o consequenziale, connesso e/o collegato, a qualsiasi titolo, a quello impugnato anche noto o conosciuto dalla ricorrente e di data ignota e per quanto occorra ove e se lesivo degli interessi della ricorrente, nonché di tutti gli atti ad essi presupposti e/o consequenziali e per ottenere l’accertamento di parte ricorrente ad essere utilmente ricompresa, nella posizione spettante con il punteggio legittimamente conseguito, nella graduatoria finale del concorso in esame previa revoca delle imminenti immissioni in ruolo, delle convocazioni che a breve saranno illegittimamente disposte in favore di candidati con un punteggio inferiore a quello della ricorrente o in eccesso rispetto in eccesso rispetto alla quota di riservisti prevista dalla legge e adozione di ogni altra misura idonea ai fini del corretto scorrimento della graduatoria de qua.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreti di rettifica e integrazione della graduatoria di merito del concorso per la classe A046, nella parte in cui hanno escluso la ricorrente dalla graduatoria dei vincitori
Esito
Favorevole al ricorrente (candidata a concorso)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, partecipante al concorso PNRR1 per la classe A046 nella Regione Lombardia, aveva conseguito 187,75 punti ed era stata inizialmente collocata all'undicesimo posto della graduatoria. Ha impugnato i successivi decreti di rettifica e integrazione che ne hanno determinato l'esclusione, deducendo quattro motivi. Con il primo ha contestato il mancato riconoscimento del punteggio relativo alla laurea in giurisprudenza, sostenendo che il voto rapportato in centesimi avrebbe dovuto attribuirle ulteriori 10 punti ai sensi del parametro A.1.1 dell'Allegato B al bando. Con il secondo ha chiesto ulteriori 12,5 punti per l'inserimento nella graduatoria di merito di un precedente concorso ordinario per la medesima classe di concorso, ai sensi del parametro B.4.1, sostenendo che tale titolo fosse distinto dall'abilitazione utilizzata per l'accesso. Con il terzo ha denunciato l'inclusione di candidati con punteggio inferiore, in violazione del limite massimo delle riserve, poiché l'Amministrazione aveva escluso dal computo della quota i candidati riservatari collocatisi tra i vincitori per merito. Con il quarto ha dedotto l'illegittimità dell'omessa pubblicazione della graduatoria completa degli idonei, in violazione della trasparenza e dell'art. 12 del D.M. n. 205/2023.
La decisione
Il ricorso è stato accolto limitatamente al terzo motivo. Il primo motivo è stato respinto perché la ricorrente aveva utilizzato, quale titolo di accesso, la laurea congiunta all'abilitazione specifica e non la laurea integrata dai 24 CFU/CFA. La disciplina del parametro A.1.1 consente la valorizzazione della laurea nel primo canale di accesso, mentre, nel secondo canale, considera l'abilitazione; inoltre, il titolo inferiore è assorbito da quello superiore quando costituisce presupposto necessario di quest'ultimo. Il secondo motivo è stato respinto perché il precedente concorso aveva attribuito anche l'abilitazione utilizzata come titolo di accesso alla procedura attuale, già valutata ai sensi del parametro A.1.2; riconoscere nuovamente il punteggio B.4.1 avrebbe determinato una duplicazione, sicché tale parametro riguarda un concorso diverso da quello il cui titolo è stato speso per l'accesso. Il terzo motivo è stato accolto: ai fini del limite massimo del 50% dei posti riservati previsto dall'art. 5, comma 1, del d.P.R. n. 487/1994, devono essere computati anche i candidati titolari di riserva che siano entrati tra i vincitori per merito, non soltanto quelli che abbiano concretamente utilizzato la riserva per superare altri candidati. L'Amministrazione aveva quindi illegittimamente escluso dal computo i riservatari collocatisi in posizione utile per merito, alterando la graduatoria e determinando lo scavalcamento della ricorrente. Il quarto motivo è stato respinto perché la disciplina applicabile al concorso PNRR prevede la pubblicazione della sola graduatoria dei vincitori e non impone, in via generale, la pubblicazione della graduatoria completa degli idonei. I decreti impugnati sono stati annullati nei limiti dell'interesse della ricorrente, con obbligo di rideterminare la graduatoria computando anche i riservatari vincitori per merito e di inserire la ricorrente secondo il punteggio già attribuitole. Le amministrazioni resistenti sono state condannate alla rifusione delle spese, liquidate in euro 1.500 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 3, comma 7, D.M. 27 ottobre 2023, n. 205
Individua il quadro regolatorio del concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente.
art. 4, commi 1 e 3, decreto dipartimentale 6 dicembre 2023, n. 2575
Prevede due canali di accesso: titolo di studio con abilitazione specifica, oppure titolo di studio con servizio pregresso o 24 CFU/CFA.
Allegato B, parametro A.1.1, D.M. 27 ottobre 2023, n. 205
Se il punteggio è inferiore a 75/100 si attribuiscono 0 punti; Se il punteggio è superiore a 75/100, si calcola (punteggio – 75) ÷ 2
Il punteggio della laurea è valutabile secondo il parametro A.1.1 quando la laurea, integrata dai 24 CFU/CFA, costituisce il titolo di accesso; se l'accesso avviene mediante laurea e abilitazione, è valutata l'abilitazione e la laurea resta assorbita.
Allegato B, parametro A.1.2, D.M. 27 ottobre 2023, n. 205
Attribuisce il punteggio al titolo di abilitazione specifica utilizzato per l'accesso alla procedura.
Allegato B, parametro B.4.1, D.M. 27 ottobre 2023, n. 205
Inserimento nella graduatoria di merito ovvero superamento di tutte le prove di un precedente concorso ordinario per titoli ed esami per lo specifico posto
È applicabile a un concorso ulteriore rispetto a quello il cui titolo, comprensivo dell'abilitazione, sia stato utilizzato come requisito di accesso; non consente la duplicazione della valutazione del medesimo titolo.
art. 5, comma 1, d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487
nei pubblici concorsi, le riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini, comunque denominate, non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso
Il limite massimo delle riserve deve essere calcolato includendo anche i candidati riservatari collocati tra i vincitori per merito, non soltanto quelli che abbiano fatto concretamente valere la riserva.
art. 13, commi 9 e 10, D.M. 27 ottobre 2023, n. 205
Disciplina la riserva in favore dei candidati con almeno tre anni di servizio scolastico.
art. 9, decreto direttoriale 6 dicembre 2023, n. 2575
Prevede la formazione e pubblicazione della graduatoria dei vincitori, senza imporre la pubblicazione della graduatoria completa degli idonei.
art. 59, comma 10, lett. d), decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla legge 23 luglio 2021, n. 106
Consente, nel contesto della procedura concorsuale disciplinata, la pubblicazione della sola graduatoria dei vincitori, in ragione delle esigenze di celerità e speditezza.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti.
Massime di principio
- Nel calcolo del limite massimo complessivo delle riserve nei pubblici concorsi devono essere inclusi anche i candidati appartenenti a categorie riservatarie che siano stati collocati tra i vincitori per il solo merito, poiché il loro ingresso soddisfa contemporaneamente l'interesse alla selezione meritocratica e quello perseguito dalla norma istitutiva della riserva.
- Quando un candidato riservatario è vincitore per merito, non può essere escluso dal computo della quota massima riservata mediante la distinzione tra riserva effettivamente utilizzata e riserva non utilizzata; tale distinzione eluderebbe il limite legale e altererebbe la graduatoria.
- Nelle procedure concorsuali per l'accesso all'insegnamento, il punteggio della laurea è autonomamente valutabile quale titolo di accesso quando la laurea sia integrata dai 24 CFU/CFA; se invece il candidato accede mediante laurea e abilitazione specifica, la valutazione del titolo di accesso si concentra sull'abilitazione e la laurea, quale titolo necessariamente presupposto, è assorbita.
- Il punteggio previsto per l'inserimento nella graduatoria o il superamento delle prove di un precedente concorso ordinario non può essere riconosciuto quando il medesimo concorso abbia attribuito l'abilitazione già utilizzata come titolo di accesso alla procedura attuale, poiché ciò comporterebbe una duplicazione della valutazione dello stesso titolo.
- La disciplina concorsuale che, per esigenze di celerità e speditezza proprie delle procedure PNRR, impone la pubblicazione della sola graduatoria dei vincitori non è illegittima per il solo fatto di non prevedere la pubblicazione della graduatoria completa degli idonei.
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