Cassazione Penale, Sentenza n. 11229/2023 del 16/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la conferma della condanna per tentato furto aggravato (art. 625, c.1, n.2 c.p.). Il ricorrente contestava l'applicazione dell'aggravante della "violenza sulle cose", sostenendo di avere semplicemente rimosso le placche antitaccheggio con uno strumento calamitato senza arrecare danno alle confezioni o agli orologi, e che al più poteva configurarsi l'aggravante del mezzo fraudolento. Inoltre veniva sollevata questione procedurale relativa al mutato regime di procedibilità (d.lgs. n.150/2022 e successive modifiche) e alla mancata acquisizione di querela da parte della persona offesa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e genericità delle censure. Ha confermato che l'aggravante della violenza sulle cose era correttamente ritenuta configurata: la giurisprudenza e la sentenza d'appello hanno infatti valorizzato il "mutamento di destinazione" delle placche antitaccheggio (la loro separazione le priva della funzione deterrente) e, soprattutto, il fatto che due delle scatole erano state effettivamente danneggiate (rottura della pellicola), circostanza ammessa dall'imputato e accertata nei gradi di merito. Sul profilo procedurale, la Corte ha precisato che la sopravvenuta trasformazione della procedibilità in regime a querela non incide sul giudicato sostanziale né sulla inammissibilità del ricorso in cassazione quando non è stata proposta querela; le modifiche normative e le disposizioni transitorie non comportano abolitio criminis né obbligo di rinnovare il giudizio di legittimità. Per effetto dell'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e a somme a favore della Cassazione ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 625, comma 1, n. 2, codice penale
circostanza aggravante della violenza sulle cose
L'aggravante si realizza quando la condotta provoca rottura, guasto, danneggiamento o mutamento di destinazione della cosa altrui o il distacco di una componente essenziale; la separazione della placca antitaccheggio dalla merce può costituire "mutamento di destinazione" idoneo a privare il bene della protezione originaria
art. 624 cod. pen. (nella versione modificata dal d.lgs. n.150/2022)
Il delitto è punibile a querela della persona offesa (salve eccezioni)
La novella ha ricondotto taluni furti nel regime di procedibilità a querela; tuttavia tale sopravvenienza non svolge effetto di abolitio criminis e non prevale sulla inammissibilità del ricorso quando non sia stata proposta querela
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 ("Riforma Cartabia"), art. 85 (disposizioni transitorie)
Disposizioni transitorie sul regime di procedibilità e su avvisi alla persona offesa
La versione definitiva, dopo conversione del d.l., ha eliminato l'obbligo generale dell'autorità giudiziaria di informare la persona offesa della possibilità di proporre querela, prevedendo però specifiche eccezioni transitorie (es. misure cautelari in corso) e regole sulla validità degli atti compiuti durante i termini per la querela
d.l. 31 ottobre 2022, n. 162 conv. in legge n. 199/2022
misure di differimento e modifiche transitorie alla riforma
Ha inciso sul regime transitorio della riforma, eliminando gli oneri informativi in origine previsti e introducendo eccezioni circa la ricerca della querela da parte dell'autorità giudiziaria solo in casi di misure cautelari personali
art. 616 codice di procedura penale
conseguenze per ricorso inammissibile
Prevede la condanna alle spese processuali e ad eventuali somme quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. U. e Sez. 5 richiamate nella motivazione)
es. Sez. 5, n. 13431/2021; Sez. U. n. 40150/2018 (Salatino) e altre pronunce citate
Costante giurisprudenza afferma i criteri per la configurabilità della violenza sulle cose (necessità di ripristino, mutamento di destinazione) e ha delineato il principio secondo cui la sopravvenuta procedibilità a querela non annulla il giudicato sostanziale né rende ammissibile un ricorso inammissibile
Massime di principio
- La rimozione delle placche antitaccheggio mediante strumenti calamitati può integrare l'aggravante della "violenza sulle cose" non solo se danneggia fisicamente la placca o la confezione, ma anche se determina un "mutamento di destinazione" della placca tale da privarla della sua funzione deterrente e richiedere attività di ripristino
- La presenza di danni agli involucri (es. rottura della pellicola delle confezioni) rafforza la configurabilità della violenza sulle cose; le ammissioni dell'imputato e i riscontri dei giudici di merito sul punto sono difficili da superare in cassazione se non specificamente e puntualmente contestati
- La sopravvenuta trasformazione della procedibilità da officiosa a querela (per normativa intervenuta) non comporta automaticamente l'annullamento del giudicato sostanziale né rende ammissibile un ricorso per cassazione già inammissibile: la querela mancata deve essere valutata secondo le disposizioni transitorie e la giurisprudenza consolidata
- In giudizio di legittimità i motivi di ricorso devono confrontarsi in modo preciso con i fatti accertati nei gradi di merito; argomentazioni generiche o astratte sono destinate a essere dichiarate manifestamente infondate e inammissibili
- Quando si sollevano questioni relative al mutato regime di procedibilità, è fondamentale verificare le specifiche disposizioni transitorie e se ricorra una delle eccezioni (es. misure cautelari in corso) che impongono all'autorità un obbligo di ricerca della querela
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