Adunanza generale n. 1618/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione C
Schema di decreto del Presidente della Repubblica, concernente “Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 2002, n. 316, recante Regolamento concernente la disciplina per il reclutamento e la dismissione dall’attività agonistica dei militari atleti della Guardia di finanza”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeSchema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al d.P.R. 18 dicembre 2002, n. 316, sulla disciplina del reclutamento e della dismissione dall'attività agonistica dei militari atleti della Guardia di finanza
Esito
La questione giuridica
Il Ministero dell'economia e delle finanze ha sottoposto al Consiglio di Stato uno schema di d.P.R. composto da due articoli. Lo schema modifica l'art. 3 del d.P.R. n. 316/2002, prevedendo che i bandi stabiliscano le date entro le quali gli aspiranti devono possedere e conservare i requisiti di ammissione, compreso quello anagrafico, in luogo delle date fisse del 30 giugno e del 31 ottobre; inoltre sostituisce la pubblicazione dei bandi nel Bollettino Ufficiale della Guardia di finanza con la pubblicazione nella home page del sito istituzionale, in attuazione degli obblighi di trasparenza. La questione principale esaminata riguarda il corretto fondamento normativo e procedimento di adozione della novella: se, esaurito l'effetto delegificante prodotto dal d.P.R. n. 316/2002, il nuovo intervento debba essere adottato ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge n. 400/1988 anziché del comma 2, e se risulti documentata la previa deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri. Sono stati inoltre esaminati i profili finanziari, l'AIR, il controllo preventivo della Corte dei conti e alcuni aspetti di redazione del preambolo e del dispositivo.
Il parere
Il Consiglio di Stato ritiene che lo schema costituisca un nuovo esercizio del potere regolamentare, ammissibile quale intervento manutentivo anche a distanza di tempo. Tuttavia, poiché il d.P.R. n. 316/2002 è un regolamento di delegificazione adottato ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge n. 400/1988 e l'effetto delegificante può prodursi una sola volta, la novella non può fondarsi nuovamente sul comma 2, ma deve seguire il procedimento previsto dall'art. 17, comma 1. Tale procedimento richiede la proposta ministeriale, la previa approvazione preliminare del Consiglio dei ministri, il parere del Consiglio di Stato e la successiva deliberazione definitiva del Consiglio dei ministri. Poiché agli atti non risulta l'attestazione della previa deliberazione preliminare, la Sezione sollecita il Ministero ad acquisirla e a verificare la regolarità della sequenza procedimentale, senza sospendere il parere. Nel merito delle modifiche non sono formulati rilievi. La Sezione segnala inoltre che il regolamento deve essere sottoposto al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti e che tale adempimento deve essere menzionato nel preambolo. Sono suggerite modifiche redazionali: indicare nel preambolo l'art. 17, comma 1, della legge n. 400/1988, inserire i riferimenti al d.lgs. n. 33/2013 e agli artt. 9 e 19, menzionare la previa deliberazione del Consiglio dei ministri ed espungere la firma del Ministro dell'economia e delle finanze, trattandosi di un d.P.R.
Osservazioni
Procedimento di adozione e base normativa
La novella costituisce un nuovo esercizio del potere regolamentare, ma l'effetto delegificante prodotto dal d.P.R. n. 316/2002 non può essere reiterato. Il nuovo schema deve pertanto fondarsi sull'art. 17, comma 1, della legge n. 400/1988 e seguire il relativo procedimento.
Previa deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri
Agli atti non risulta l'attestazione della previa approvazione preliminare dello schema da parte del Consiglio dei ministri, che deve precedere il parere del Consiglio di Stato. Il Ministero è sollecitato ad acquisire tale attestazione e a verificare la regolarità della scansione procedimentale.
Controllo preventivo della Corte dei conti
Poiché il provvedimento ha natura regolamentare ed è un atto normativo a rilevanza esterna, deve essere sottoposto al visto e alla registrazione della Corte dei conti ai sensi dell'art. 17, comma 4, della legge n. 400/1988 e dell'art. 3, comma 1, lettera c), della legge n. 20/1994. L'adempimento deve essere menzionato nel preambolo.
Preambolo
Si suggerisce di sostituire il riferimento all'art. 17, comma 2, con quello all'art. 17, comma 1, della legge n. 400/1988; di inserire il riferimento al d.lgs. n. 33/2013, in particolare agli artt. 9 e 19; e di menzionare la previa deliberazione del Consiglio dei ministri.
Firma del provvedimento
Deve essere espunta dallo schema la firma del Ministro dell'economia e delle finanze, poiché il provvedimento è un decreto del Presidente della Repubblica.
Norme richiamate
art. 6, comma 4, lettere a), b) e d), legge 31 marzo 2000, n. 78
Con uno o più regolamenti da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono determinate le modalità per il reclutamento … del personale dei gruppi sportivi … delle Forze di polizia
Costituisce la base primaria del d.P.R. n. 316/2002 e autorizza la disciplina regolamentare delle modalità di reclutamento e impiego dei militari atleti.
art. 17, comma 1, legge 23 agosto 1988, n. 400
È il fondamento corretto del nuovo esercizio del potere regolamentare, poiché l'effetto delegificante collegato al comma 2 si è già esaurito con l'adozione del d.P.R. n. 316/2002.
art. 17, comma 2, legge 23 agosto 1988, n. 400
Ha fondato il d.P.R. n. 316/2002 quale regolamento di delegificazione, ma non può essere nuovamente utilizzato per reiterare l'effetto delegificante.
art. 17, comma 4, legge 23 agosto 1988, n. 400
Impone, per il regolamento avente natura di atto normativo a rilevanza esterna, il controllo preventivo della Corte dei conti.
art. 17, comma 4-ter, legge 23 agosto 1988, n. 400
È richiamato quale elemento sistematico a sostegno del principio secondo cui l'effetto delegificante non può essere reiterato dopo il primo esercizio del potere regolamentare.
art. 4, comma 2, legge 23 agosto 1988, n. 400
Attribuisce al sottosegretario di Stato competente la cura della verbalizzazione e della conservazione del registro delle deliberazioni del Consiglio dei ministri, rilevanti per attestare la deliberazione preliminare.
artt. 9 e 19, decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33
Rilevano per l'aggiornamento della disciplina regolamentare degli obblighi di pubblicazione dei bandi di concorso nella home page del sito istituzionale.
art. 3, comma 1, lettera c), legge 14 gennaio 1994, n. 20
Prevede il controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti sugli atti normativi a rilevanza esterna, tra i quali rientra il regolamento in esame.
art. 7, comma 1, punto b), d.P.C.m. 15 settembre 2017, n. 169
È richiamato in relazione alla possibile esenzione dall'AIR per interventi rivolti a un numero esiguo di destinatari.
Massime di principio
- L'amministrazione può riesercitare il potere regolamentare conferito dalla legge anche a distanza di tempo, quando sussistano esigenze di intervento manutentivo sulla disciplina vigente.
- L'effetto delegificante prodotto da un regolamento adottato ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge n. 400/1988 si realizza una sola volta e non può essere reiterato mediante successive novelle fondate sulla medesima autorizzazione alla delegificazione.
- Quando una novella interviene su un regolamento di delegificazione dopo l'esaurimento dell'effetto delegificante, il nuovo esercizio del potere regolamentare deve essere ricondotto all'art. 17, comma 1, della legge n. 400/1988.
- Nel procedimento di adozione di un regolamento ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge n. 400/1988, la previa deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri deve precedere il parere del Consiglio di Stato e deve risultare adeguatamente attestata agli atti.
- La deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri non è un adempimento meramente formale: approva e valida la proposta ministeriale provvisoria e ne definisce il contenuto sul quale il Consiglio di Stato esercita la funzione consultiva.
Modifiche al regolamento sul reclutamento dei militari atleti della Guardia di finanza
Il Consiglio di Stato, Sezione consultiva per gli atti normativi, esamina lo schema di decreto del Presidente della Repubblica trasmesso dal Ministero dell'economia e delle finanze, volto a modificare il d.P.R. 18 dicembre 2002, n. 316, recante la disciplina del reclutamento e della dismissione dall'attività agonistica dei militari atleti della Guardia di finanza.
Contenuto dello schema
Lo schema consta di due articoli. L'articolo 1 modifica l'art. 3 del d.P.R. n. 316/2002 sotto due profili:
- consente ai bandi di concorso di fissare le date entro le quali devono essere posseduti e conservati i requisiti di ammissione, compreso quello anagrafico, superando le date fisse del 30 giugno e del 31 ottobre;
- sostituisce la pubblicazione dei dati relativi ai bandi nel Bollettino Ufficiale della Guardia di finanza con la pubblicazione nella home page del sito istituzionale.
La prima modifica amplia la platea dei potenziali partecipanti e allinea la disciplina della Guardia di finanza a quella vigente per i gruppi sportivi della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri. In particolare, possono essere ammessi anche coloro che maturino il requisito anagrafico minimo di 17 anni negli ultimi due mesi dell'anno di riferimento. La seconda modifica è diretta ad adeguare il regolamento agli obblighi di pubblicità previsti dagli artt. 9 e 19 del d.lgs. n. 33/2013.
L'articolo 2 contiene la clausola di invarianza finanziaria.
Documentazione e profili finanziari
Alla richiesta di parere sono stati allegati lo schema bollinato, la relazione al Ministro, la relazione illustrativa, la relazione tecnica, l'ATN, l'AIR, la valutazione del NUVIR e la documentazione relativa alla bollinatura della Ragioneria generale dello Stato.
La relazione tecnica afferma che dallo schema non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La relazione AIR evidenzia tuttavia l'ampliamento della platea dei potenziali aspiranti, stimata prudenzialmente in 84.110 soggetti sulla base dei dati relativi ai nati negli ultimi due mesi degli anni dal 2009 al 2018. La platea effettiva è ritenuta verosimilmente esigua, poiché devono essere considerati anche gli ulteriori requisiti richiesti dal regolamento. Il NUVIR ha ritenuto adeguata l'attività di analisi svolta e l'intervento potenzialmente riconducibile alla condizione di esenzione dall'AIR prevista dall'art. 7, comma 1, punto b), del d.P.C.m. n. 169/2017.
Base normativa e natura dell'intervento
Il d.P.R. n. 316/2002 è stato adottato in attuazione dell'art. 6, comma 4, lettere a), b) e d), della legge n. 78/2000 e ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge n. 400/1988, quale regolamento di delegificazione.
La Sezione riconosce che lo schema rappresenta un nuovo esercizio del potere regolamentare e che l'amministrazione può procedere a interventi manutentivi anche a distanza di tempo. Richiama, in proposito, i precedenti pareri della Sezione consultiva per gli atti normativi n. 1585 del 23 dicembre 2023, n. 1558 del 23 dicembre 2024 e n. 1485 del 24 dicembre 2025.
Esaurimento dell'effetto delegificante
Il Consiglio di Stato precisa che l'effetto delegificante collegato all'art. 17, comma 2, della legge n. 400/1988 può prodursi una sola volta, in occasione del primo esercizio del potere regolamentare autorizzato dalla legge. Esso si è quindi esaurito con l'adozione del d.P.R. n. 316/2002 e non può essere nuovamente prodotto mediante la novella in esame.
Il nuovo intervento deve pertanto fondarsi sull'art. 17, comma 1, della legge n. 400/1988. La procedura richiede, in sequenza, la proposta del Ministro competente, la previa approvazione preliminare del Consiglio dei ministri, il parere del Consiglio di Stato e la definitiva deliberazione del Consiglio dei ministri.
Deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri
Agli atti non risulta l'attestazione della previa approvazione preliminare dello schema da parte del Consiglio dei ministri. La Sezione richiama l'art. 4, comma 2, della legge n. 400/1988, che attribuisce al sottosegretario di Stato competente la cura della verbalizzazione e della conservazione del registro delle deliberazioni.
La deliberazione preliminare costituisce un passaggio sostanziale, oltre che formalmente necessario. Essa serve ad approvare e validare la proposta ministeriale, ancora provvisoria, orientandone e definendone il contenuto anche rispetto a eventuali modifiche o integrazioni. Poiché la mancanza della relativa attestazione non induce la Sezione a sospendere il parere, il Ministero è sollecitato ad acquisire la documentazione e a verificare la regolarità dell'intera sequenza procedimentale.
Valutazione del merito e controllo della Corte dei conti
Nel merito delle disposizioni elaborate la Sezione non formula rilievi. Il regolamento deve tuttavia essere sottoposto al visto e alla registrazione della Corte dei conti, in quanto atto normativo a rilevanza esterna soggetto al controllo preventivo di legittimità ai sensi dell'art. 17, comma 4, della legge n. 400/1988 e dell'art. 3, comma 1, lettera c), della legge n. 20/1994.
La menzione del visto e della registrazione della Corte dei conti deve essere inserita nel preambolo.
Rilievi redazionali
La Sezione suggerisce di:
- richiamare nel preambolo l'art. 17, comma 1, della legge n. 400/1988, anziché il comma 2;
- inserire il riferimento al d.lgs. n. 33/2013 e, in particolare, agli artt. 9 e 19;
- menzionare la previa deliberazione del Consiglio dei ministri;
- espungere la firma del Ministro dell'economia e delle finanze, poiché lo schema ha natura di decreto del Presidente della Repubblica.
Conclusione
Il parere è favorevole nei sensi della motivazione. Le modifiche sostanziali non presentano rilievi di merito, ma il procedimento deve essere ricondotto all'art. 17, comma 1, della legge n. 400/1988, deve essere verificata e documentata la previa deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri e devono essere recepiti i rilievi relativi al controllo della Corte dei conti e alla redazione del preambolo e del dispositivo.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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