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Adunanza generale

Adunanza generale n. 1744/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione C

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente «Regolamento recante le procedure, i tempi e le modalità per la programmazione, lo sviluppo e la valutazione del sistema dell’alta formazione artistica musicale e coreutica”.

Giustizia amministrativa202600935

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sezione consultiva per gli atti normativiParere su schema di atto normativo

Schema di d.P.R. recante il regolamento sulle procedure, i tempi e le modalità per la programmazione, lo sviluppo e la valutazione del sistema AFAM.

Esito

INTERLOCUTORIO

La questione giuridica

Il Ministero dell’università e della ricerca ha chiesto il parere sullo schema di regolamento volto a completare la disciplina attuativa della legge 21 dicembre 1999, n. 508. Lo schema interviene sulla programmazione strategica e sullo sviluppo del sistema AFAM, sull’assicurazione della qualità e sull’accreditamento iniziale e periodico di sedi e corsi, sulla valutazione dell’attività e della produzione artistica e della ricerca, sulle fusioni e sui Politecnici delle arti, sul finanziamento delle istituzioni statali e sui sistemi informativi. La Sezione ha esaminato, in particolare, la coerenza dello schema con la delega regolamentare prevista dall’art. 2, commi 7-9, della legge n. 508/1999, l’autosufficienza della disciplina rispetto ai rinvii a decreti ministeriali, la salvaguardia dell’autonomia delle istituzioni AFAM, la ricognizione delle abrogazioni, la distinzione tra riconoscimento delle istituzioni e accreditamento, la disciplina transitoria, la copertura e le variazioni di bilancio e il trattamento dei dati personali nell’anagrafe della ricerca e della produzione artistica.

Il parere

La Sezione non ha reso il parere definitivo e ne ha sospeso l’espressione, chiedendo integrazioni e chiarimenti. Ha rilevato che lo schema non disciplina in modo autosufficiente tutte le materie affidate al regolamento dalla legge n. 508/1999: rinvia a successivi decreti ministeriali la definizione di requisiti, criteri e procedure che, secondo la Sezione, devono trovare disciplina nel regolamento e per i quali non risulta una specifica autorizzazione legislativa al rinvio sub-regolamentare. Ha inoltre chiesto di chiarire la distinzione tra valutazione ministeriale dei programmi e valutazione ANVUR della didattica e della ricerca, nonché di disciplinare i tempi di adozione a regime dei decreti ministeriali. La Sezione ha segnalato possibili interferenze con l’autonomia costituzionale e legislativa delle istituzioni AFAM: i contenuti e i limiti delle linee generali d’indirizzo ministeriali sulla programmazione triennale devono essere precisati; analogamente, va circoscritto il potere ministeriale d’indirizzo previsto per le nuove istituzioni AFAM non statali. Ha inoltre rilevato che, come regolamento di delegificazione, lo schema deve identificare puntualmente le disposizioni incompatibili da abrogare, invece di escludere genericamente effetti abrogativi impliciti. Tra gli ulteriori rilievi, la Sezione ha suggerito di distinguere sul piano concettuale e normativo il riconoscimento delle istituzioni dall’accreditamento di sedi e corsi, chiedendo chiarimenti sulle modalità con cui gli studenti di istituzioni non accreditate potranno concludere gli studi e sul valore dei titoli eventualmente rilasciati. Ha chiesto anche come saranno tutelate le specificità disciplinari dei Politecnici delle arti; se occorra una disposizione per autorizzare le variazioni di bilancio connesse al fondo per il finanziamento ordinario AFAM (FFOA), poiché la relazione tecnica menziona un comma non presente nello schema trasmesso; come saranno garantite, senza nuovi oneri, l’istituzione, l’alimentazione, l’interoperabilità e la manutenzione dell’anagrafe nazionale della ricerca e della produzione artistica; e se siano necessari l’anonimizzazione dei dati e il parere del Garante ai sensi dell’art. 36, par. 4, RGPD, oltre al coordinamento con la proprietà intellettuale. Infine, ha richiesto di menzionare nel preambolo e nell’explicit il controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti. L’Amministrazione è stata invitata a integrare la relazione illustrativa e, se intende modificare lo schema, a trasmettere un nuovo testo.

Osservazioni

Art. 5, comma 1 - Requisiti delle nuove istituzioni

La disciplina dei requisiti di qualificazione delle istituzioni e dei docenti è rimessa a un successivo decreto ministeriale, di rango incerto e verosimilmente non regolamentare, senza che la legge preveda uno specifico rinvio. La Sezione rileva una carenza di autosufficienza del regolamento rispetto alla delega dell’art. 2, comma 7, lettera a), della legge n. 508/1999 e chiede che la materia sia disciplinata direttamente nello schema.

Art. 4 - Assicurazione della qualità e accreditamento

La definizione e l’aggiornamento, con decreto ministeriale, delle procedure e dei criteri di accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi rinvia a un atto sub-regolamentare profili che, ai sensi dell’art. 2, comma 7, lettera b), della legge n. 508/1999, devono essere regolati dal regolamento, in assenza di una specifica autorizzazione legislativa al rinvio.

Art. 3, comma 1 - Programmazione triennale e linee ministeriali

Pur essendo indicati obiettivi e azioni per i programmi triennali, il loro aggiornamento annuale in coerenza con linee generali ministeriali limita l’autosufficienza della disciplina regolamentare. Occorre inoltre definire contenuti e limiti del potere ministeriale d’indirizzo in modo da salvaguardare l’autonomia delle istituzioni AFAM.

Art. 3, commi 4 e 5, e art. 9 - Valutazione delle istituzioni

Non è chiara la distinzione tra la valutazione ministeriale dei risultati dei programmi e quella ANVUR della didattica e della ricerca. Le disposizioni rinviano inoltre a ulteriori atti ministeriali aspetti oggetto della delega legislativa; la Sezione chiede che il regolamento disciplini direttamente la materia e chiarisca il coordinamento tra le competenze ministeriali e quelle dell’ANVUR.

Art. 12 - Tempi di adozione dei decreti ministeriali

È previsto un termine di sessanta giorni per l’adozione delle linee guida in sede di prima applicazione, ma non sono stabiliti i termini per la loro adozione a regime. La Sezione segnala la lacuna.

Art. 3, comma 1 - Autonomia delle istituzioni AFAM

Il potere ministeriale di emanare linee generali d’indirizzo sulla programmazione può incidere sostanzialmente sull’autonomia organizzativa e ordinamentale delle istituzioni. I contenuti e i limiti di tale potere devono essere precisati nel rispetto dell’art. 33, sesto comma, Cost. e dei principi di autonomia della legge n. 508/1999.

Art. 5, comma 2 - Indirizzo sulle istituzioni non statali

La sottoposizione di una nuova istituzione AFAM non statale all’indirizzo e al coordinamento del Ministero attribuisce un potere d’indirizzo formulato in termini generali. La Sezione ritiene che tale potere debba essere adeguatamente circoscritto, distinguendolo dal mero coordinamento.

Articolo sulle abrogazioni - Ricognizione delle disposizioni incompatibili

Lo schema non individua in una disposizione espressa le norme vigenti incompatibili da abrogare, nonostante la natura di regolamento di delegificazione e l’art. 2, comma 9, della legge n. 508/1999. La Sezione ritiene opinabile l’affermazione dell’ATN secondo cui non vi sarebbero abrogazioni implicite e chiede la puntuale ricognizione delle norme abrogate.

Artt. 4 e 5 - Riconoscimento e accreditamento

La disciplina dovrebbe distinguere, sul piano concettuale e normativo, il riconoscimento dell’istituzione dall’accreditamento delle sedi e dei corsi. Le due determinazioni possono comunque essere adottate contestualmente con un unico atto a oggetto plurimo.

Art. 5, comma 5 - Conclusione degli studi e valore dei titoli

In caso di esito negativo dell’accreditamento è prevista la revoca dell’autorizzazione al rilascio di titoli aventi valore legale, ferma la possibilità per gli studenti iscritti di concludere gli studi. La Sezione chiede chiarimenti sulle modalità di conclusione e sul valore dell’eventuale titolo rilasciato.

Art. 6, comma 9 - Politecnici delle arti

Lo schema afferma che le fusioni in Politecnici delle arti devono rispettare le specificità dei diversi ambiti disciplinari, artistici e progettuali, ma non prevede disposizioni specifiche che garantiscano tale risultato. La Sezione chiede di chiarire come sarà assicurato.

Art. 10 - Fondo per il finanziamento ordinario AFAM e variazioni di bilancio

La relazione tecnica e la bollinatura fanno riferimento a variazioni di bilancio conseguenti all’attuazione dell’art. 10 e a un comma 2 dell’art. 13 che non compare nel testo trasmesso. Il Ministero deve chiarire se sia necessaria una norma che autorizzi il MEF alle variazioni, almeno nella fase transitoria, e, in caso affermativo, integrare lo schema; in alternativa, deve chiarire perché la previsione sia superflua alla luce dell’istituzione del fondo dal primo esercizio successivo o delle disposizioni generali di contabilità e bilancio.

Art. 11 - Anagrafe nazionale della ricerca e della produzione artistica

La previsione dell’inserimento di dati non anonimizzati può comportare un trattamento di dati personali e richiedere il parere del Garante previsto dall’art. 36, par. 4, RGPD. Occorre inoltre coordinare l’anagrafe con la tutela della proprietà intellettuale e chiarire come, senza nuovi oneri, saranno assicurati costituzione e avvio, popolamento, interoperabilità con i sistemi esistenti e manutenzione evolutiva.

Art. 13 - Clausola di invarianza finanziaria

La Sezione prende atto della verifica positiva della Ragioneria generale dello Stato, ma rinvia ai dubbi relativi alle risorse e agli adempimenti concernenti il FFOA e l’anagrafe, chiedendo che siano chiariti in coerenza con la clausola di invarianza.

Preambolo ed explicit - Controllo della Corte dei conti

Trattandosi di atto normativo a rilevanza esterna soggetto al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti, occorre menzionare tale adempimento sia nel preambolo sia nell’explicit.

Relazione illustrativa e testo dello schema - Integrazioni istruttorie

La Sezione invita l’Amministrazione a integrare la relazione illustrativa dando conto delle scelte operate rispetto a tutti i rilievi formulati e, qualora intenda modificare il testo, a trasmettere un nuovo schema regolamentare integrato.

Norme richiamate

  • art. 2, comma 7, l. 508/1999

    Ai sensi delle disposizioni recate dal citato art.2, comma 7, lett. a), b), d), g) ed i) lo schema in esame dovrebbe regolare: i) i requisiti di qualificazione didattica, scientifica ed artistica delle istituzioni e dei docenti (lett. a);ii) i requisiti di idoneità delle sedi (lett. b); iii) i possibili accorpamenti e fusioni, nonché le modalità di convenzionamento con istituzioni scolastiche ed universitarie e con altri soggetti pubblici e privati (lett. d); iv) le procedure, i tempi e le modalità per la programmazione, il riequilibrio e lo sviluppo dell’offerta didattica nel settore (lett. g); v) la valutazione dell’attività delle istituzioni di cui all’art.1 (lett. i).

    Le materie specificamente affidate dalla legge alla disciplina regolamentare devono essere regolate direttamente e in modo sufficientemente completo dal regolamento, senza rinvii non autorizzati ad atti ministeriali sub-regolamentari.

  • art. 2, comma 9, l. 508/1999

    La Sezione, di contro, esprime l’avviso che l’Amministrazione abbia omesso di conformarsi alle previsioni del citato art. 17. comma 2, e alle disposizioni dell’art. 2, comma 9, della legge n. 508/1999 secondo cui: “9. Con effetto dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui al comma 7 sono abrogate le disposizioni vigenti incompatibili con esse e con la presente legge, la cui ricognizione è affidata ai regolamenti stessi”, in quanto, per un verso, è opinabile che lo schema regolamentare non determini effetti abrogativi impliciti di disposizioni vigenti e, per altro verso, non sono indicate in apposito articolo le disposizioni vigenti incompatibili con la disciplina regolamentare in corso di adozione con previsione della loro abrogazione espressa dalla data di entrata in vigore delle nuove norme regolamentari.

    Il regolamento deve ricognire le disposizioni vigenti incompatibili con la nuova disciplina e indicarne l’abrogazione espressa con l’entrata in vigore del regolamento.

  • art. 17, comma 2, l. 400/1988

    Come osservato da questa Sezione, difatti, ad un “regolamento di delegificazione […] compete la puntuale ricognizione delle norme legislative abrogate” (Cons. Stato, Sez. consultiva per gli atti normativi, parere n. 4072/2004).

    Nel regolamento di delegificazione spetta all’Amministrazione identificare puntualmente le norme abrogate; non è sufficiente omettere la ricognizione sostenendo che non vi siano abrogazioni implicite.

  • art. 33, sesto comma, Cost.

    Il richiamato art. 33, sesto comma della Costituzione, opportunamente citato anche nel preambolo del presente schema di regolamento, dispone che “Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.”.

    Le istituzioni AFAM godono di autonomia ordinamentale, da rispettare nel definire i poteri ministeriali di indirizzo e coordinamento; tali poteri devono restare entro i limiti stabiliti dalla legge.

  • art. 2, comma 1, l. 508/1999

    Considerato, quindi, che l’art. 2, comma 1 della legge n. 508/1999, in linea con l’art. 33 Cost., riconosce alle AFAM autonomia organizzativa e ordinamentale, lo schema regolamentare in esame presenta problemi di compatibilità con tale riconosciuta autonomia sotto due profili

    Il riconoscimento legislativo dell’autonomia organizzativa e ordinamentale delle AFAM impone di circoscrivere le previsioni regolamentari che attribuiscono al Ministero poteri d’indirizzo suscettibili di incidere sulla programmazione delle istituzioni o sulla loro organizzazione.

  • art. 2, comma 3, l. 508/1999

    Nel contempo l’art. 2, comma 3, della legge n. 508/1999 prevede che: “3. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica esercita, nei confronti delle istituzioni di cui all'articolo 1, poteri di programmazione, indirizzo e coordinamento sulla base di quanto previsto dal titolo I della legge 9 maggio 1989, n. 168, e nel rispetto dei principi di autonomia sanciti dalla presente legge.”.

    I poteri ministeriali di programmazione, indirizzo e coordinamento devono essere esercitati nel rispetto dei principi di autonomia delle istituzioni AFAM; il regolamento deve precisare i limiti del potere d’indirizzo.

  • art. 3, comma 1, lett. i-bis), d.P.R. 76/2010

    Tanto premesso, le richiamate disposizioni dello schema di regolamento in oggetto appaiono alla Sezione non in linea con la cennata previsione dell’art. 2, comma7, lett. i) della l. n. 508/1999 in quanto non disciplinano direttamente le materie indicate, ma dispongono un rinvio ad ulteriori atti.

    La disposizione attribuisce all’ANVUR la valutazione della qualità della ricerca delle istituzioni AFAM sulla base di linee guida ministeriali; lo schema deve coordinare tale funzione con la distinta valutazione ministeriale dei risultati dei programmi e disciplinare direttamente gli aspetti demandati al regolamento.

  • art. 36, par. 4, Regolamento (UE) 2016/679

    in mancanza di una previsione che disponga l’anonimizzazione dei dati, verrebbe in considerazione un trattamento di dati personale e occorrerebbe dunque l’acquisizione da parte dell’Amministrazione del parere del Garante per la protezione dei dati personali previsto dall’art. 36, par. 4, RGPD

    Se l’anagrafe comporta il trattamento di dati personali e non è prevista l’anonimizzazione, l’Amministrazione deve considerare l’acquisizione del parere del Garante prevista dalla norma durante l’elaborazione della misura regolamentare.

  • art. 3, comma 1, lett. c), l. 20/1994

    Rientrando nel novero degli “atti normativi a rilevanza esterna” per i quali sussiste – ai sensi non meno dell’articolo 3, comma 1, lettera c), della legge 14 gennaio 1994, n. 20 che dell’articolo 17, comma 4 della citata legge n. 400 – il controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti, con obbligo di sottoposizione al visto ed alla registrazione, del relativo adempimento va operata menzione sia nel preambolo che nell’explicit

    Per gli atti normativi a rilevanza esterna assoggettati al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti, il preambolo e l’explicit devono dare conto della sottoposizione al visto e alla registrazione.

  • art. 17, comma 4, l. 400/1988

    Rientrando nel novero degli “atti normativi a rilevanza esterna” per i quali sussiste – ai sensi non meno dell’articolo 3, comma 1, lettera c), della legge 14 gennaio 1994, n. 20 che dell’articolo 17, comma 4 della citata legge n. 400 – il controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti, con obbligo di sottoposizione al visto ed alla registrazione, del relativo adempimento va operata menzione sia nel preambolo che nell’explicit

    Il controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti e i relativi adempimenti devono essere menzionati nel preambolo e nell’explicit del regolamento.

  • art. 21, comma 17, l. 196/2009

    L’articolo 10 prevede che i mezzi finanziari destinati dallo Stato alle Istituzioni AFAM statali sono iscritti, ai sensi dell’articolo 21, comma 17, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in un unico capitolo dello stato di previsione del Ministero dell’università e della ricerca, denominato fondo per il finanziamento ordinario delle AFAM (FFOA).

    La disposizione è richiamata come base per l’iscrizione dei finanziamenti statali alle istituzioni AFAM in un unico capitolo del bilancio ministeriale; la Sezione chiede di chiarire le conseguenti variazioni di bilancio e la loro base autorizzativa.

  • art. 33, commi 2 e 2-bis, l. 196/2009

    ovvero se tale previsione sia da ritenersi superflua in ragione del fatto che: (i) l’istituzione del FFOA, come disposto dall’art. 10, dovrà avvenire a decorrere dal primo esercizio finanziario successivo alla data di entrata in vigore del presente schema regolamentare; (ii) al di là di una specifica autorizzazione, si possa in ogni modo fare ricorso alla norma di carattere generale contenuta nell’art. 33, commi 2 e 2-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernente la “Legge di contabilità e finanza pubblica”, ovvero alla legge di bilancio di riferimento al momento dell’entrata in vigore del regolamento all’esame.

    La Sezione prospetta, come alternativa da chiarire, che le variazioni di bilancio possano trovare fondamento nella disciplina contabile generale o nella legge di bilancio applicabile, senza una specifica autorizzazione nel regolamento.

Massime di principio

  • Quando una legge affida a un regolamento governativo la disciplina di requisiti, procedure o criteri essenziali, il regolamento deve definirli direttamente e in modo autosufficiente; il rinvio a decreti ministeriali non regolamentari è problematico in assenza di una specifica base legislativa.
  • Un regolamento di delegificazione deve individuare puntualmente le disposizioni vigenti incompatibili da abrogare, prevedendone l’abrogazione espressa dalla data di entrata in vigore della nuova disciplina.
  • I poteri ministeriali di programmazione e indirizzo sulle istituzioni di alta cultura devono essere definiti in modo da rispettare l’autonomia ordinamentale riconosciuta dall’art. 33, sesto comma, Cost. e dalla legge, distinguendo l’indirizzo dal coordinamento.
  • Quando l’attività valutativa è ripartita tra Ministero e ANVUR, la disciplina deve chiarire l’oggetto e il coordinamento delle rispettive funzioni, evitando sovrapposizioni e rinvii che non consentano di individuare con certezza procedure e criteri applicabili.
  • Se un sistema informativo comporta il trattamento di dati personali non anonimizzati, l’Amministrazione deve considerare gli obblighi di consultazione del Garante previsti dal RGPD e disciplinare il coordinamento con la tutela della proprietà intellettuale.
  • Per gli atti normativi a rilevanza esterna soggetti al controllo preventivo della Corte dei conti, l’avvenuta sottoposizione al visto e alla registrazione deve essere menzionata nel preambolo e nell’explicit.

Regolamento per la programmazione e la valutazione del sistema AFAM

Il Consiglio di Stato, Sezione consultiva per gli atti normativi, ha esaminato su richiesta del Ministero dell’università e della ricerca uno schema di d.P.R. volto a completare la disciplina del sistema dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica. Il parere è interlocutorio: l’espressione del parere definitivo è sospesa in attesa degli approfondimenti e degli eventuali adeguamenti richiesti.

Finalità e quadro normativo

Lo schema si colloca nel percorso di attuazione della legge 21 dicembre 1999, n. 508, che ha riconosciuto autonomia alle istituzioni AFAM e ne ha disposto la progressiva integrazione nel sistema nazionale dell’alta formazione. L’intervento intende disciplinare programmazione e sviluppo del sistema, assicurazione della qualità, accreditamento iniziale e periodico di sedi e corsi, valutazione della didattica, della ricerca e della produzione artistica, nonché finanziamento delle istituzioni statali. La base regolamentare è individuata nell’art. 2, commi 7-9, della legge n. 508/1999 e nell’art. 17, comma 2, della legge n. 400/1988.

Autosufficienza della disciplina regolamentare

La Sezione ritiene che le materie affidate dalla legge al regolamento debbano essere disciplinate direttamente nello schema, e non rinviate a successivi decreti ministeriali senza una specifica autorizzazione legislativa. Il rilievo riguarda i requisiti di qualificazione delle istituzioni e dei docenti e quelli di idoneità delle sedi, le procedure e i criteri di accreditamento, la programmazione triennale aggiornata annualmente secondo linee ministeriali e la valutazione dell’attività delle istituzioni.

In particolare, non è chiaro il rapporto tra la valutazione ministeriale dei risultati dei programmi e la valutazione ANVUR della didattica e della ricerca, anche in relazione all’art. 3, comma 1, lettera i-bis), del d.P.R. n. 76/2010. La Sezione chiede che siano chiariti oggetto e coordinamento delle rispettive competenze e che le procedure e i criteri oggetto della delega siano regolati nel testo. Segnala inoltre che il termine di sessanta giorni previsto per l’adozione delle linee guida ministeriali vale per la prima applicazione, ma non è indicata una tempistica per l’adozione a regime.

Autonomia delle istituzioni AFAM

Richiamando l’art. 33, sesto comma, Cost. e l’art. 2 della legge n. 508/1999, la Sezione osserva che l’autonomia organizzativa e ordinamentale delle istituzioni deve essere salvaguardata. Occorre pertanto precisare i contenuti e i limiti delle linee generali ministeriali sulla programmazione triennale. Deve inoltre essere circoscritto il potere d’indirizzo previsto per le nuove istituzioni AFAM non statali, distinguendolo dal coordinamento.

Abrogazioni e rapporto tra riconoscimento e accreditamento

Poiché lo schema è un regolamento di delegificazione, la Sezione ritiene necessario ricognire puntualmente le disposizioni vigenti incompatibili e prevederne l’abrogazione espressa, come richiesto dall’art. 2, comma 9, della legge n. 508/1999. Non ritiene sufficiente l’affermazione dell’ATN secondo cui lo schema non produrrebbe abrogazioni implicite.

La Sezione suggerisce inoltre di distinguere, sul piano concettuale e normativo, il riconoscimento delle istituzioni dall’accreditamento delle sedi e dei corsi, pur ammettendo che i due procedimenti possano concludersi contestualmente con un unico provvedimento a oggetto plurimo. In caso di mancato accreditamento di un’istituzione già autorizzata a rilasciare titoli aventi valore legale, chiede chiarimenti sulle modalità con cui gli studenti iscritti potranno concludere gli studi e sul valore dei titoli eventualmente conseguiti. Chiede anche di spiegare quali garanzie assicurino il rispetto delle specificità disciplinari, artistiche e progettuali nei Politecnici delle arti.

Finanziamento e anagrafe nazionale

L’art. 10 istituisce il fondo per il finanziamento ordinario delle AFAM (FFOA), nel quale confluiscono dal primo esercizio finanziario successivo all’entrata in vigore del regolamento i mezzi statali destinati alle istituzioni, salve le finalizzazioni di legge e le risorse per edilizia e attrezzature didattiche. La Sezione prende atto della bollinatura positiva della relazione tecnica, ma rileva che essa richiama variazioni di bilancio e un comma dell’art. 13 non incluso nel testo trasmesso. Chiede quindi di chiarire se occorra una specifica autorizzazione al MEF per le variazioni, almeno nella fase transitoria, oppure se siano sufficienti la disciplina contabile generale o la legge di bilancio applicabile.

L’art. 11 prevede un’anagrafe nazionale dei prodotti della ricerca e della produzione artistica dei docenti. La Sezione segnala che, in assenza di anonimizzazione, può ricorrere un trattamento di dati personali e può essere necessario il parere del Garante ai sensi dell’art. 36, par. 4, RGPD. Chiede altresì un coordinamento con la tutela della proprietà intellettuale e chiarimenti su come, senza nuovi oneri, saranno garantiti avvio, popolamento, interoperabilità e manutenzione evolutiva dell’anagrafe.

Altri adempimenti e conclusione

La Sezione ricorda che, per gli atti normativi a rilevanza esterna sottoposti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti, occorre menzionare il visto e la registrazione nel preambolo e nell’explicit. Pur prendendo atto della verifica positiva della Ragioneria generale dello Stato sulla clausola di invarianza finanziaria, rinvia ai chiarimenti richiesti per il FFOA e per l’anagrafe.

In conclusione, la Sezione sospende l’espressione del parere e invita il Ministero a integrare la relazione illustrativa dando conto delle scelte compiute su tutti i rilievi. Se intende modificare lo schema, l’Amministrazione dovrà trasmettere un nuovo testo regolamentare.

Come è indicizzato

MaterieRegolamenti governativi e ministerialiTecnica normativa e draftingAIR, VIR e relazioni di accompagnamentoAFAM, enti di ricerca e formazione
RamiFonti e atti normativiIstruzione e università
IstitutiRiserva di legge e gerarchia delle fontiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezza

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