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Adunanza generale

Adunanza generale n. 1616/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione C

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 in materia di organizzazione del lavoro dei soggetti sottoposti a trattamento penitenziario.

Giustizia amministrativa202600777

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sezione consultiva per gli atti normativiParere su schema di atto normativo

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, in materia di organizzazione del lavoro dei soggetti sottoposti a trattamento penitenziario

Esito

INTERLOCUTORIO

La questione giuridica

Il Ministero della giustizia ha sottoposto al Consiglio di Stato lo schema di d.P.R. volto a modificare il regolamento penitenziario, in attuazione dell’articolo 37 del decreto-legge 11 aprile 2025, n. 48, convertito dalla legge 9 giugno 2025, n. 80. Lo schema interviene sui corsi di formazione professionale, sulla promozione delle occasioni di lavoro, sulle convenzioni per l’inserimento lavorativo, sull’eliminazione dei riferimenti all’obbligo di lavoro e sull’ampliamento delle attività individuali ammesse. La Sezione ha esaminato sia gli adempimenti procedimentali, compreso il concerto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il trattamento dei dati personali, sia la coerenza e la determinatezza delle disposizioni novellate, nonché gli aspetti di drafting.

Il parere

Il parere è interlocutorio e l’emissione del parere definitivo è sospesa. La Sezione ha ritenuto superabile il ritardo nell’adozione del regolamento, poiché il termine previsto dall’articolo 37 del decreto-legge n. 48 del 2025 non è perentorio e la potestà regolamentare generale del Governo può essere esercitata anche successivamente. Ha tuttavia rilevato che il concerto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali è stato espresso in forma non adeguata, “d’ordine” e riferito al Dicastero anziché al Ministro, prescrivendo l’acquisizione di un nuovo concerto validamente espresso. Ha inoltre ritenuto necessario acquisire il parere del Garante per la protezione dei dati personali, considerato il trattamento dei dati di detenuti e internati e la realizzazione della piattaforma per il lavoro qualificante e l’inclusione socio-lavorativa. Sul merito dello schema, la Sezione ha formulato osservazioni sulla specificazione dei requisiti di accreditamento e abilitazione degli enti formativi, sulla definizione delle metodologie del sistema duale e dell’impresa formativa, sull’opportunità di espungere il termine “ulteriori”, sulla natura non sufficientemente precettiva di alcune linee di azione rimesse al Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, sull’attuazione integrale dell’articolo 25-ter della legge n. 354 del 1975, sulla distinzione tra lavorazioni e servizi interni e sul coordinamento dei rinvii normativi. Sono stati formulati anche rilievi redazionali sul preambolo e sulla denominazione del programma annuale di formazione professionalizzante. L’Amministrazione dovrà acquisire gli adempimenti mancanti, valutare le osservazioni e trasmettere un nuovo testo corredato dal testo a fronte.

Osservazioni

Termine per l’adozione del regolamento

Il termine di dodici mesi previsto dall’articolo 37 del decreto-legge n. 48 del 2025, scaduto il 10 giugno 2026, non è perentorio. La potestà regolamentare generale del Governo può quindi essere esercitata anche successivamente, secondo l’orientamento richiamato dalla Sezione.

Concerto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali

Il concerto espresso “d’ordine del Ministro” dal capo dell’Ufficio legislativo e riferito al Dicastero, anziché direttamente al Ministro, non integra una forma giuridicamente adeguata di concerto. Occorre acquisire nuovamente il concerto direttamente dal Ministro o da un organo di staff munito di adeguate competenze e di espressa delega di firma; anche in quest’ultimo caso l’atto deve essere riferito al Ministro.

Parere del Garante per la protezione dei dati personali

Poiché lo schema riguarda attività lavorative e formative che comportano il trattamento e la messa a disposizione di dati personali di detenuti e internati, nonché una piattaforma con finalità anche statistiche, il Ministero deve acquisire il parere del Garante ai sensi dell’articolo 36, paragrafo 4, del GDPR e dell’articolo 154, commi 5-bis e 5-ter, del d.lgs. n. 196 del 2003, trasmettendolo alla Sezione insieme al testo eventualmente riformulato.

Articolo 42 del regolamento - Accreditamento e abilitazione degli enti formativi

Il rinvio ai soggetti accreditati presso le Regioni o le Province autonome e ai soggetti abilitati conformemente alla normativa in materia è troppo generico. È opportuno richiamare specificamente la disciplina normativa rilevante per l’accreditamento e l’abilitazione, rinviando agli ordinamenti regionali soltanto quando venga in rilievo una disciplina regionale non omogenea.

Articolo 47 del regolamento - Enti formativi e metodologie del sistema duale

Occorre definire con maggiore dettaglio le metodologie del sistema duale e dell’impresa formativa, poiché il loro utilizzo costituisce condizione per l’accesso degli enti alla gestione e organizzazione delle lavorazioni penitenziarie. Deve inoltre essere valutata l’espunzione dell’attributo “ulteriori”, potenzialmente idoneo a far ritenere che Regioni ed enti locali debbano essere accreditati o abilitati.

Articolo 46-bis del regolamento - Contenuto precettivo delle linee di azione

Alcune previsioni relative all’incremento delle relazioni con i datori di lavoro e alla promozione di produzioni interne agli istituti formulano obiettivi, più che specifiche linee di azione normative. La loro collocazione dovrebbe essere valutata nell’ambito di un atto di indirizzo anziché in un testo regolamentare.

Articolo 46-bis del regolamento - Attuazione dell’articolo 25-ter della legge n. 354 del 1975

La disciplina sui modelli di convenzione con i centri per l’impiego non sembra dare attuazione anche alla parte dell’articolo 25-ter della legge n. 354 del 1975 relativa all’assistenza per il conseguimento delle prestazioni assistenziali e previdenziali. L’Amministrazione deve verificare e colmare tale eventuale lacuna.

Articoli 47 e 47-bis del regolamento - Distinzione tra lavorazioni e servizi interni

Il testo deve chiarire se il termine “lavorazioni” sia usato in senso stretto, per le attività dirette alla realizzazione di un prodotto, oppure in senso ampio, comprendente ogni attività lavorativa, inclusi i servizi. Va inoltre chiarito se alla distinzione tra lavorazioni e servizi corrisponda una diversa disciplina quanto alla legittimazione dei soggetti diversi dagli istituti penitenziari a organizzarli e gestirli.

Preambolo

Può essere omesso il quinto paragrafo del preambolo, poiché ripete il richiamo all’articolo 37 del decreto-legge n. 48 del 2025, espone la necessità di darvi attuazione e richiama criteri già impliciti nella disposizione primaria, con contenuto prevalentemente motivazionale non necessario in un atto normativo.

Articolo 1 dello schema - Rinvio al programma di formazione

È opportuno sostituire il riferimento al “programma annuale di formazione professionalizzante predisposto dal provveditorato regionale di cui all’articolo 47-bis, comma 5” con il riferimento al “programma di cui all’articolo 47-bis, comma 5”, così da uniformare la denominazione al testo dell’articolo 47-bis ed evitare ambiguità sul termine oggetto del rinvio.

Norme richiamate

  • articolo 37 del decreto-legge 11 aprile 2025, n. 48, convertito dalla legge 9 giugno 2025, n. 80

    entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione

    La disposizione costituisce la base normativa dello schema e stabilisce un termine non perentorio per l’adozione del regolamento, oltre ai criteri direttivi dell’intervento.

  • articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400

    Lo schema è adottato nell’esercizio della potestà regolamentare governativa prevista dalla disposizione.

  • articolo 76 della Costituzione

    La Sezione lo richiama, insieme all’articolo 14 della legge n. 400 del 1988, per distinguere il termine cogente previsto per i decreti legislativi dai termini non perentori relativi alla potestà regolamentare generale.

  • articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400

    È richiamato quale disposizione attuativa dell’articolo 76 Cost. in materia di termine per l’emanazione dei decreti legislativi delegati.

  • articolo 36, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679

    gli Stati membri consultano l’autorità di controllo durante l’elaborazione di una proposta di atto legislativo che deve essere adottato dai parlamenti nazionali o di misura regolamentare basata su detto atto legislativo relativamente al trattamento

    Impone la consultazione dell’autorità di controllo nella formazione di misure regolamentari concernenti il trattamento di dati personali.

  • articolo 154, commi 5-bis e 5-ter, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

    la legge o il regolamento in corso di adozione disciplina espressamente le modalità del trattamento descrivendo una o più operazioni

    Prevede il parere del Garante nei casi in cui la legge o il regolamento disciplini espressamente modalità di trattamento o autorizzi espressamente trattamenti da parte di soggetti privati senza rinvio a fonti subordinate.

  • articolo 27 della Costituzione

    La funzione rieducativa della pena costituisce uno degli obiettivi costituzionali perseguiti dall’ampliamento delle opportunità lavorative e formative dei detenuti e degli internati.

  • legge 26 luglio 1975, n. 354

    Costituisce la fonte primaria dell’ordinamento penitenziario e disciplina, tra l’altro, il lavoro penitenziario, le convenzioni di inserimento lavorativo, la commissione regionale per il lavoro penitenziario e i servizi di politica attiva.

  • articolo 18 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150

    Individua i servizi e le misure di politica attiva del lavoro da erogare ai detenuti e agli internati tramite convenzioni con i centri per l’impiego.

  • articolo 20, comma 8, della legge 26 luglio 1975, n. 354

    Abilita gli organi centrali e territoriali dell’Amministrazione penitenziaria a stipulare convenzioni di inserimento lavorativo con soggetti pubblici, privati o cooperative sociali.

  • articolo 20, comma 9, della legge 26 luglio 1975, n. 354

    È richiamato quale base della possibilità di prestare sotto costo, per le direzioni degli istituti, i servizi resi mediante prestazioni lavorative dei detenuti e degli internati.

  • articolo 25-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354

    Oltre ai servizi e alle misure di politica attiva del lavoro, impone all’Amministrazione penitenziaria l’erogazione del servizio di assistenza per le pratiche relative a prestazioni assistenziali e previdenziali.

  • articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 124

    Ha eliminato dall’articolo 20, comma 3, della legge n. 354 del 1975 l’obbligo di lavoro per i condannati e per i sottoposti alle misure di sicurezza della colonia agricola e della casa di lavoro.

  • decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36

    È previsto dallo schema per le convenzioni relative a lavorazioni penitenziarie aventi ad oggetto servizi interni quando il contraente non sia un ente del terzo settore.

Massime di principio

  • Il termine previsto dalla legge primaria per l’esercizio della potestà regolamentare generale del Governo è, in assenza di una specifica previsione di perentorietà, ordinatorio e la sua scadenza non impedisce l’adozione successiva del regolamento.
  • Il concerto ministeriale è un atto di livello politico e legalmente personale del Ministro: deve essere espresso direttamente dal Ministro oppure da un organo di staff munito di adeguata competenza e di espressa delega di firma, e deve essere riferito al Ministro, non genericamente al Dicastero.
  • Quando uno schema regolamentare disciplina espressamente trattamenti di dati personali o autorizza trattamenti da parte di soggetti privati, il parere del Garante per la protezione dei dati personali costituisce adempimento istruttorio necessario ai sensi del GDPR e della normativa nazionale di attuazione.
  • Le disposizioni regolamentari che subordinano la legittimazione di determinati soggetti all’accreditamento o all’abilitazione devono individuare con sufficiente precisione la disciplina normativa di riferimento, evitando rinvii generici idonei a creare incertezza sui soggetti autorizzati.
  • Un atto normativo secondario deve contenere precetti sufficientemente determinati e non limitarsi a enunciare obiettivi amministrativi o politici che, per natura, risultino più propri di un atto di indirizzo.

Modifiche al regolamento penitenziario sul lavoro dei detenuti

Il Consiglio di Stato, Sezione consultiva per gli atti normativi, ha esaminato lo schema di d.P.R. predisposto dal Ministero della giustizia per modificare il d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230 in materia di lavoro e formazione professionale dei detenuti e degli internati. Il parere è interlocutorio: l’emissione del parere definitivo è stata sospesa in attesa di ulteriori adempimenti istruttori e della riformulazione, eventualmente conseguente, dello schema.

Base normativa e obiettivi dello schema

Lo schema attua l’articolo 37 del decreto-legge 11 aprile 2025, n. 48, convertito dalla legge 9 giugno 2025, n. 80, che autorizza l’adozione di un regolamento ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge n. 400 del 1988. L’intervento mira a promuovere il lavoro penitenziario, ampliare le opportunità di formazione professionalizzante, rafforzare il raccordo con il mercato del lavoro esterno e coinvolgere soggetti pubblici, privati e del terzo settore, in coerenza con la funzione rieducativa della pena prevista dall’articolo 27 Cost.

Lo schema interviene su cinque profili: corsi di formazione professionale; promozione delle occasioni di lavoro; convenzioni per l’inserimento lavorativo; eliminazione dei riferimenti all’obbligo di lavoro, venuto meno per effetto del d.lgs. n. 124 del 2018; ampliamento delle attività artigianali, intellettuali, artistiche e di produzione per autoconsumo esercitabili individualmente. Un ulteriore articolo contiene la clausola di invarianza finanziaria.

Termine per l’adozione

La Sezione ha rilevato che il termine di dodici mesi previsto dall’articolo 37 del decreto-legge n. 48 del 2025 è scaduto il 10 giugno 2026. Il ritardo non impedisce tuttavia la prosecuzione del procedimento, perché il termine non è perentorio. Richiamando la propria giurisprudenza, la Sezione ha distinto la potestà regolamentare generale del Governo dai termini cogenti previsti per l’emanazione dei decreti legislativi delegati dall’articolo 76 Cost. e dall’articolo 14 della legge n. 400 del 1988.

Concerto del Ministero del lavoro

Il concerto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali è stato espresso dal capo dell’Ufficio legislativo “d’ordine del Ministro” e riferito al Dicastero. La Sezione ha ritenuto tale modalità non idonea a perfezionare un concerto giuridicamente efficace. Il Ministero della giustizia dovrà acquisire un nuovo concerto direttamente dal Ministro oppure da un organo di staff munito di espressa delega di firma e di adeguate competenze. Anche in quest’ultima ipotesi, il concerto dovrà essere riferito al Ministro e non genericamente all’Amministrazione.

Trattamento dei dati personali

L’attuazione del regolamento comporterà il trattamento dei dati personali dei detenuti e degli internati coinvolti nelle attività lavorative e formative. Tali dati dovranno essere nella disponibilità anche dei soggetti terzi incaricati di organizzare o gestire tali attività. Inoltre, la piattaforma per il lavoro qualificante e l’inclusione socio-lavorativa comporterà la raccolta e l’analisi di dati relativi, tra l’altro, all’occupazione successiva alla pena, al reddito lavorativo e alla recidiva.

Alla luce dell’articolo 36, paragrafo 4, del GDPR e dell’articolo 154, commi 5-bis e 5-ter, del d.lgs. n. 196 del 2003, la Sezione ha ritenuto necessario acquisire il parere del Garante per la protezione dei dati personali. Il parere dovrà riguardare il testo in esame, eventualmente riformulato, e dovrà essere trasmesso nuovamente alla Sezione.

Contenuto delle modifiche

L’articolo 1 modifica l’articolo 42 del regolamento, coordinando la partecipazione ai corsi professionali con il programma annuale predisposto dal provveditorato regionale e consentendo accordi con soggetti pubblici o privati accreditati o abilitati alla formazione professionale.

L’articolo 2 introduce l’articolo 46-bis e modifica l’articolo 47. Il nuovo articolo 46-bis attribuisce al Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria compiti di definizione delle modalità operative per incrementare le occasioni di lavoro, censire le competenze, predisporre elenchi di soggetti interessati, semplificare i rapporti con l’esterno e digitalizzare i procedimenti. Prevede inoltre modelli di convenzione con i centri per l’impiego per i servizi e le misure di politica attiva del lavoro di cui all’articolo 18 del d.lgs. n. 150 del 2015.

La Sezione ha segnalato che alcune di tali previsioni, in particolare l’incremento delle relazioni con i datori di lavoro e la promozione delle produzioni interne, sembrano enunciare obiettivi più che precetti normativi puntuali. Ha inoltre evidenziato che la disciplina non sembra attuare integralmente l’articolo 25-ter della legge n. 354 del 1975, nella parte relativa all’assistenza per le pratiche concernenti prestazioni assistenziali e previdenziali.

La modifica dell’articolo 47 amplia il novero dei soggetti che possono organizzare e gestire le lavorazioni penitenziarie, includendo enti accreditati alla formazione professionale che utilizzino le metodologie del sistema duale e dell’impresa formativa, istituzioni AFAM ed enti del terzo settore. La Sezione ha chiesto maggiore precisione sul significato di tali metodologie e sulla disciplina dell’accreditamento e dell’abilitazione.

Distinzione tra lavorazioni e servizi

La Sezione ha rilevato una possibile commistione terminologica tra “lavorazioni” e “servizi interni”. Il testo deve chiarire se la nozione di lavorazioni sia utilizzata in senso stretto, con riferimento alle attività produttive, oppure in senso ampio, comprendente ogni attività lavorativa, inclusi i servizi. Deve inoltre essere verificato se la distinzione comporti una diversa disciplina della legittimazione dei soggetti esterni agli istituti penitenziari a organizzare e gestire tali attività.

Convenzioni per l’inserimento lavorativo

L’articolo 3 introduce l’articolo 47-bis, attuando l’articolo 20, comma 8, della legge n. 354 del 1975. La disposizione disciplina il contenuto delle convenzioni con soggetti pubblici, privati e cooperative sociali, comprese le aree, i locali, i macchinari, le attrezzature concesse in comodato, i controlli, la durata e il rimborso dei costi indiretti. È prevista l’applicazione del d.lgs. n. 36 del 2023 quando le attività riguardano servizi interni e il soggetto convenzionato non è un ente del terzo settore, nonché una disciplina transitoria per le convenzioni non conformi al nuovo assetto.

Obbligo del lavoro e attività individuali

L’articolo 4 elimina dal regolamento i riferimenti all’obbligo del lavoro, in coerenza con la modifica dell’articolo 20, comma 3, della legge n. 354 del 1975 operata dal d.lgs. n. 124 del 2018. L’articolo 5 consente lo svolgimento di attività artigianali, intellettuali, artistiche e di produzione per autoconsumo in alternativa all’ordinaria attività lavorativa, e non più soltanto in aggiunta a essa.

Rilievi di drafting

La Sezione ha suggerito di eliminare dal preambolo il paragrafo che ripete il richiamo all’articolo 37 del decreto-legge n. 48 del 2025 e ne espone la necessità di attuazione, trattandosi di contenuti motivazionali non necessari in un atto normativo.

È stato inoltre suggerito di modificare il rinvio contenuto nell’articolo 1 dello schema, sostituendo la formula “programma annuale di formazione professionalizzante predisposto dal provveditorato regionale di cui all’articolo 47-bis, comma 5” con il più preciso riferimento al “programma di cui all’articolo 47-bis, comma 5”.

Adempimenti richiesti e conclusione

L’emissione del parere definitivo è stata sospesa. Il Ministero della giustizia dovrà:

  • acquisire nuovamente il concerto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;
  • acquisire il parere del Garante per la protezione dei dati personali;
  • valutare i rilievi sugli articoli 42, 46-bis, 47 e 47-bis e quelli di drafting;
  • trasmettere alla Sezione il nuovo testo eventualmente riformulato, corredato dal testo a fronte rispetto sia allo schema originario sia al regolamento vigente.

Come è indicizzato

MaterieRegolamenti governativi e ministerialiTecnica normativa e draftingAIR, VIR e relazioni di accompagnamento
RamiFonti e atti normativiPubblico impiego e concorsi
IstitutiTermini del procedimentoRiserva di legge e gerarchia delle fontiDifetto di istruttoriaPrincipio di legalità e tipicità

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