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Adunanza generale

Adunanza generale n. 1617/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione C

Schema di decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali recante «Regolamento di riforma del sistema dei controlli degli Istituti di patronato»;

Giustizia amministrativa202600783

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sezione consultiva per gli atti normativiParere su schema di atto normativo

Schema di decreto ministeriale recante il regolamento di riforma del sistema dei controlli degli Istituti di patronato

Esito

INTERLOCUTORIO

La questione giuridica

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha sottoposto al Consiglio di Stato uno schema di regolamento ministeriale adottato ai sensi dell’art. 17, comma 3, della legge n. 400/1988 e fondato sull’art. 13, comma 7, della legge n. 152/2001. Lo schema, composto da dieci articoli, riforma il sistema dei controlli sugli Istituti di patronato mediante l’istituzione del Sistema Informativo Istituti di Patronato (SIIP), la digitalizzazione del mandato e della rendicontazione, l’interoperabilità con le banche dati di INPS, INAIL e INL, la previsione di controlli prevalentemente digitali e residuali verifiche ispettive in loco, nonché la modifica del d.m. n. 193/2008. La Sezione ha esaminato la completezza degli adempimenti procedimentali e documentali, la consultazione del Garante per la protezione dei dati personali, il previsto «sentito» degli Istituti di patronato, la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, la relazione tecnica e la bollinatura della Ragioneria generale dello Stato, la sostenibilità finanziaria della clausola di invarianza e la coerenza redazionale e sistematica delle disposizioni.

Il parere

La Sezione ha sospeso l’espressione del parere in attesa dell’integrazione dell’istruttoria e degli adempimenti indicati in motivazione. In particolare, ha richiesto o sollecitato: l’autorizzazione ministeriale alla trasmissione della richiesta di parere, non essendo sufficiente il mero visto del Ministro; l’acquisizione del parere preventivo del Garante per la protezione dei dati personali, necessario perché lo schema disciplina direttamente finalità, soggetti, categorie di dati e operazioni di trattamento; la documentazione formale del «sentito» degli Istituti di patronato; la prova della comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri prevista per i regolamenti ministeriali; la bollinatura della Ragioneria generale dello Stato e una vera relazione tecnica, verificata dal Ministero dell’economia e delle finanze, con quantificazione degli oneri e indicazione della copertura. La Sezione ha inoltre rilevato criticità nella clausola di invarianza finanziaria, poiché la realizzazione del SIIP e l’adeguamento delle piattaforme di INPS e INAIL implicano presumibilmente costi, non adeguatamente quantificati né coperti. In via anticipata, ha formulato numerosi rilievi sul drafting e sul coordinamento normativo: duplicazione tra le disposizioni autonome dello schema e le novelle al d.m. n. 193/2008; incoerenze tra gli articoli 2, 6, 7, 9 e 10 e il testo a fronte; mancata previsione di termini per i decreti direttoriali attuativi; necessità di coordinare la piattaforma digitale con i requisiti organizzativi esistenti; errato rinvio normativo nell’art. 7; incertezza sulla numerazione degli articoli aggiuntivi; termine transitorio già scaduto per il mandato cartaceo; mancata revisione della composizione nominativa della Commissione ministeriale; uso improprio di formulazioni deontiche e di formule motivazionali nel preambolo. L’esame è quindi interlocutorio e non contiene un giudizio definitivo di favore o contrarietà sullo schema.

Osservazioni

Richiesta ministeriale di parere

Il mero visto del Ministro sulla relazione non integra la richiesta ministeriale necessaria ai sensi dell’art. 36 del regio decreto n. 444/1942. La trasmissione deve essere munita almeno dell’autorizzazione alla trasmissione al Consiglio di Stato.

Parere del Garante per la protezione dei dati personali

Il parere del Garante, indicato nel preambolo ma non allegato, deve essere acquisito preventivamente. Gli articoli 2, 3, 4 e 5 disciplinano direttamente finalità, soggetti, categorie di dati e operazioni di trattamento; il successivo parere previsto sui decreti direttoriali non sostituisce la consultazione richiesta sull’architettura normativa primaria del sistema.

Sentito degli Istituti di patronato

Il previsto «sentito» non può consistere in incontri informali o tavoli meramente illustrativi. Occorre documentare una formale interlocuzione procedimentale, le osservazioni formulate dagli Istituti e i riscontri dell’amministrazione.

Comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri

Deve essere documentata la comunicazione dello schema al Presidente del Consiglio dei ministri, prescritta dall’art. 17, comma 3, della legge n. 400/1988 per i regolamenti ministeriali.

Bollinatura e relazione tecnica

Il fascicolo non contiene la bollinatura della Ragioneria generale dello Stato né una relazione tecnica in senso proprio. La relazione trasmessa è soltanto illustrativa e non quantifica gli oneri, non indica le risorse disponibili e non individua le relative unità gestionali.

Articolo 10 - Clausola di invarianza finanziaria

La clausola secondo cui dal decreto non derivano nuovi o maggiori oneri è posta in tensione con la stessa A.I.R., che prospetta costi per l’implementazione del SIIP e delle piattaforme di INPS e INAIL. L’amministrazione deve quantificare gli oneri e indicare la copertura, oppure riformulare la clausola in modo coerente con il dato sostanziale.

Tecnica di drafting complessiva

La combinazione di disposizioni autonome negli articoli 1-8 e di novelle al d.m. n. 193/2008 nell’articolo 9 crea un sistema a doppio strato, con duplicazioni e possibili antinomie. L’amministrazione deve scegliere tra un regolamento integralmente sostitutivo e una novella puntuale, preferibilmente procedendo a una riscrittura unitaria.

Preambolo

Il riferimento al parere del Consiglio di Stato deve indicare numero, Sezione e data dell’adunanza; il riferimento al parere del Garante deve essere completato dopo la sua acquisizione. Devono inoltre essere espunte dal preambolo le formule motivazionali estranee alla funzione propria dei «Visto».

Articolo 2, comma 3 - Ambito territoriale della piattaforma

Occorre coordinare il testo dell’articolo 2, comma 3, dello schema, che comprende le attività svolte in Italia e all’estero, con l’art. 10-bis, comma 3, inserito nel d.m. n. 193/2008, che menziona soltanto le attività svolte in Italia.

Articolo 2, comma 4 - Decreti direttoriali attuativi

La disposizione non stabilisce un termine per l’adozione dei decreti direttoriali relativi all’attivazione, all’interoperabilità, alle misure di tutela, al censimento, alle anagrafiche, al mandato digitale, agli accessi e alla conservazione dei dati. Deve essere previsto un termine puntuale, poiché l’operatività del sistema dipende da tali atti.

Articolo 3 - Organizzazione territoriale

Il rinvio all’art. 7 del d.m. n. 193/2008 non è coordinato con la nuova piattaforma digitale. Occorre verificare se i requisiti organizzativi, concepiti per controlli cartacei e ispettivi, debbano essere adeguati al nuovo sistema.

Articolo 6, comma 2 - Direttive annuali e indici di rischio

Anche per il decreto direttoriale relativo alle direttive annuali di vigilanza e agli indici di rischio manca un termine di adozione. La disposizione deve essere integrata con un congruo presidio temporale.

Articolo 7 - Erogazione del finanziamento

Esiste una discordanza tra la lettera b) dello schema, che indica il 30 settembre dell’anno successivo per la seconda anticipazione, e il testo a fronte, che indica il 31 luglio. La data deve essere chiarita e uniformata nello schema e in tutti i documenti illustrativi.

Articolo 7, lettera c) - Rinvio normativo

Il riferimento all’art. 3, comma 3, della legge n. 152/2001 è errato; il riferimento corretto è all’art. 13, comma 3, della medesima legge.

Articolo 9 - Numerazione e rubriche degli articoli aggiuntivi

Non è chiaro se gli articoli 10-bis e 10-ter siano inseriti dopo l’art. 10 o secondo altra numerazione aggiuntiva. Occorre chiarire la tecnica di novella e indicare sistematicamente le rubriche degli articoli modificati.

Articolo 10, comma 2 - Disciplina transitoria del mandato cartaceo

Il termine del 30 giugno 2026 è già scaduto alla data del parere. La disposizione deve essere riformulata prevedendo un termine congruo decorrente dall’entrata in vigore del regolamento o comunque successivo a essa.

Articolo 14 del d.m. n. 193/2008 - Commissione ministeriale

La riforma non interviene sulla composizione nominativa della Commissione presso il Ministero. La Sezione richiama il precedente parere n. 343/2008 e invita a superare la cristallizzazione della presenza di determinati Istituti, rinviando la costituzione della Commissione a un atto ministeriale.

Formulazioni deontiche

Devono essere sostituite le formulazioni come «devono garantire» e «assicureranno» con l’indicativo presente, secondo le regole di tecnica normativa e il principio di chiarezza dei testi regolamentari.

Norme richiamate

  • art. 17, comma 3, l. 400/1988

    i regolamenti ministeriali «debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione»

    La comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri costituisce un adempimento procedimentale da documentare; la disposizione è inoltre rilevante per la base regolamentare dello schema.

  • art. 13, comma 7, l. 152/2001

    il regolamento è adottato «sentiti gli istituti di patronato e di assistenza sociale»

    Il «sentito» costituisce un adempimento procedimentale necessario e richiede una formale interlocuzione documentata, non meri incontri informali.

  • art. 36 r.d. 444/1942

    «richiesta del Ministro» che corredi la «comunicazione al Consiglio di Stato» per «averne parere»

    Il visto ministeriale, se non accompagnato almeno dall’autorizzazione alla trasmissione, non integra l’istanza di parere.

  • art. 36, paragrafo 4, Regolamento UE 2016/679

    consultare l’autorità di controllo «durante l’elaborazione di una proposta di atto legislativo [...] o di misura regolamentare basata su detto atto legislativo relativamente al trattamento»

    La consultazione preventiva del Garante è necessaria quando lo schema disciplina il trattamento dei dati personali.

  • art. 154, comma 5-bis, d.lgs. 196/2003

    la norma «disciplina espressamente le modalità del trattamento descrivendo una o più operazioni» sui dati personali

    Il parere del Garante è dovuto quando l’atto disciplina direttamente operazioni quali raccolta, registrazione, interoperabilità, consultazione, uso, comunicazione, raffronto, conservazione o cancellazione dei dati.

  • art. 17, comma 3, l. 196/2009

    Impone la predisposizione di una relazione tecnica in senso proprio, verificata dal Ministero dell’economia e delle finanze, con quantificazione degli oneri e indicazione delle risorse e delle unità gestionali.

  • art. 17, comma 6-bis, l. 196/2009

    la clausola di neutralità finanziaria «non può essere prevista nel caso di spese di natura obbligatoria»

    La clausola di invarianza richiede la dimostrazione delle risorse già disponibili e della loro utilizzabilità; non può sostituire la quantificazione degli oneri effettivamente derivanti dall’intervento.

  • art. 13-bis l. 400/1988

    È richiamato quale fondamento del principio di chiarezza dei testi normativi e delle regole di tecnica normativa, incluso l’uso dell’indicativo presente e la corretta funzione del preambolo.

  • art. 19 l. 152/2001

    È richiamato per le relazioni al Parlamento che hanno evidenziato i ritardi nella definizione dei controlli e nell’erogazione dei saldi dei finanziamenti.

Massime di principio

  • Quando uno schema regolamentare disciplina direttamente finalità, soggetti, categorie di dati e operazioni di trattamento dei dati personali, il parere preventivo dell’autorità di controllo deve essere acquisito sullo schema stesso; non è sufficiente rinviare la consultazione alla successiva fase di adozione degli atti tecnici attuativi.
  • Il previsto «sentito» di soggetti istituzionali o organizzativi richiesto dalla legge primaria deve consistere in una formale interlocuzione procedimentale, della quale siano documentati le osservazioni ricevute e i riscontri dell’amministrazione; incontri informali o meramente illustrativi non sono sufficienti.
  • La clausola di invarianza finanziaria non può essere utilizzata in presenza di costi di implementazione desumibili dalla stessa documentazione dell’amministrazione. Occorrono una quantificazione puntuale degli oneri e l’individuazione delle risorse disponibili e della relativa copertura.
  • Un regolamento non deve duplicare in un testo autonomo e in una novella disposizioni sostanzialmente identiche, poiché la tecnica a doppio strato può generare antinomie e incertezze sull’ambito applicativo della disciplina. L’amministrazione deve optare per una struttura normativa coerente e unitaria.
  • Quando l’effettiva operatività di un sistema regolamentare dipende da decreti direttoriali attuativi, il regolamento deve prevedere un termine per la loro adozione, evitando che l’attuazione sia rimessa indefinitamente alla discrezionalità amministrativa.
  • Il parere del Consiglio di Stato sugli schemi normativi può essere sospeso quando mancano adempimenti procedimentali essenziali o documenti necessari alla valutazione, anche se la Sezione formula nel frattempo rilievi anticipati sul testo per orientare la successiva rielaborazione.

Riforma del sistema dei controlli degli Istituti di patronato

Il Consiglio di Stato, Sezione consultiva per gli atti normativi, ha esaminato lo schema di decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali recante il regolamento di riforma del sistema dei controlli degli Istituti di patronato. Lo schema è adottato ai sensi dell’art. 17, comma 3, della legge n. 400/1988 e trova base legale nell’art. 13, comma 7, della legge n. 152/2001.

Contenuto dello schema

Il regolamento intende superare il modello di controllo fondato prevalentemente su ispezioni in loco e documentazione cartacea, introducendo un sistema informativo integrato e una piattaforma digitale. Il SIIP, realizzato dall’INPS presso il Ministero, dovrebbe consentire l’interoperabilità tra amministrazioni e Patronati, la gestione digitale dei mandati, la raccolta dei dati organizzativi e degli operatori, l’aggiornamento delle informazioni sulle singole pratiche e controlli prevalentemente automatizzati.

Lo schema prevede dieci articoli: istituzione e funzionamento del SIIP; obblighi informativi dei Patronati; mandato digitale e incentivo di 0,25 punti; alimentazione del sistema da parte degli enti previdenziali e assicurativi; nuova vigilanza digitale; termini di erogazione dei finanziamenti; controlli automatizzati sulle sedi estere; modifiche al d.m. 10 ottobre 2008, n. 193; disposizioni transitorie e clausola di invarianza finanziaria.

Adempimenti procedimentali preliminari

La Sezione ha rilevato che la relazione al Ministro è corredata soltanto dal visto ministeriale. Ai sensi dell’art. 36 del regio decreto n. 444/1942, occorre invece una richiesta del Ministro che accompagni la comunicazione al Consiglio di Stato; il visto può essere sufficiente solo se accompagnato almeno dall’autorizzazione alla trasmissione.

Il preambolo dichiara acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, ma tale parere non risulta nel fascicolo. La Sezione ritiene necessaria la consultazione preventiva perché gli articoli 2, 3, 4 e 5 disciplinano direttamente un trattamento su larga scala di dati personali, comprese interoperabilità, anagrafiche, mandati digitali, dati sulle istruttorie, accessi selettivi e conservazione. Il rinvio al parere del Garante sui futuri decreti direttoriali non è sufficiente, poiché lo schema definisce già l’architettura essenziale del trattamento.

Anche il «sentito» degli Istituti di patronato non risulta adeguatamente documentato. La convocazione di una riunione e il riferimento a tavoli tecnici non dimostrano una formale interlocuzione, soprattutto considerato che l’A.I.R. riferisce l’esistenza di perplessità sull’uso esclusivo della firma elettronica avanzata messa a disposizione dall’INPS. Devono essere acquisiti verbali, osservazioni scritte e riscontri dell’amministrazione.

Comunicazioni, relazione tecnica e copertura finanziaria

Non è documentata la comunicazione dello schema al Presidente del Consiglio dei ministri, prescritta dall’art. 17, comma 3, della legge n. 400/1988 per i regolamenti ministeriali. Manca inoltre la bollinatura della Ragioneria generale dello Stato.

La cosiddetta relazione tecnico-illustrativa coincide con una relazione meramente illustrativa e non contiene la quantificazione degli oneri, l’indicazione delle risorse disponibili o delle relative unità gestionali. La Sezione richiama l’art. 17, comma 3, della legge n. 196/2009 e precisa che la relazione tecnica è un adempimento non eludibile, già ribadito nei pareri n. 1440 del 19 dicembre 2025 e n. 291 del 17 febbraio 2026.

La clausola di invarianza finanziaria dell’art. 10 è problematica. L’A.I.R. ammette che INPS e INAIL dovranno implementare le rispettive piattaforme, con incremento delle spese, e prospetta un possibile ricorso al PNRR. Secondo la Sezione, la realizzazione del SIIP e l’adeguamento dei sistemi informativi richiedono risorse finanziarie, umane e strumentali per INPS, INAIL, INL e Ministero. Il richiamo al PNRR è inoltre formulato in termini dubitativi e non appare coerente con un’operazione strutturale e a regime.

L’amministrazione deve quindi predisporre una relazione tecnica che quantifichi gli oneri e individui la copertura finanziaria, oppure riformulare la clausola di invarianza in modo coerente con l’effettivo impatto dell’intervento.

Criticità di coordinamento e drafting

La Sezione ha rilevato che lo schema utilizza una tecnica mista: gli articoli 1-8 contengono disposizioni autonome, mentre l’articolo 9 novella il d.m. n. 193/2008 riproducendo in larga parte le stesse regole. Questo sistema a doppio strato può produrre antinomie e incertezze. La Sezione suggerisce una scelta netta tra regolamento integralmente autonomo e novella puntuale, auspicando una riscrittura unitaria.

Sono state segnalate, tra le altre, le seguenti incoerenze:

  • l’articolo 6 replica quasi integralmente modifiche apportate dall’articolo 9 all’art. 10 del d.m. n. 193/2008;
  • l’articolo 2 e il nuovo art. 10-bis presentano formulazioni non perfettamente coincidenti sull’ambito territoriale della piattaforma;
  • l’incentivo di 0,25 punti previsto dall’articolo 4 non è riprodotto nella novella dell’articolo 4 del d.m. n. 193/2008;
  • l’articolo 2, comma 3, comprende attività in Italia e all’estero, mentre il corrispondente art. 10-bis limita la piattaforma alle attività svolte in Italia;
  • gli articoli 10-bis e 10-ter non sono collocati con sufficiente chiarezza nella numerazione del decreto novellato e in più punti mancano le rubriche degli articoli modificati.

Termini degli atti attuativi e coordinamento organizzativo

L’articolo 2, comma 4, demanda a decreti direttoriali il piano tecnico di attivazione e interoperabilità, le misure di tutela degli interessati, il censimento organizzativo, le anagrafiche, il mandato digitale, gli accessi selettivi e i tempi di conservazione. Non è previsto alcun termine per la loro adozione, sebbene l’intero funzionamento del sistema dipenda da tali atti. La Sezione suggerisce di introdurre un termine puntuale.

Analoga osservazione riguarda l’articolo 6, comma 2, che demanda a un decreto direttoriale le direttive annuali di vigilanza e gli indici di rischio senza fissare un termine.

L’articolo 3 rinvia all’art. 7 del d.m. n. 193/2008 per l’organizzazione territoriale delle sedi. Tuttavia, tale disposizione è stata concepita per un sistema cartaceo e ispettivo e conserva requisiti strutturali e organizzativi non coordinati con la nuova piattaforma digitale. Occorre verificare se tali requisiti debbano essere adeguati.

Erogazione dei finanziamenti e disciplina transitoria

L’articolo 7 contiene una discordanza sulla data della seconda anticipazione: il testo dello schema indica il 30 settembre dell’anno successivo, mentre il testo a fronte indica il 31 luglio. La stessa oscillazione emerge dall’A.I.R. e dalla relazione illustrativa. La data deve essere individuata e uniformata in tutti i documenti.

La lettera c) dell’articolo 7 contiene inoltre un errato rinvio all’art. 3, comma 3, della legge n. 152/2001; il riferimento corretto è all’art. 13, comma 3.

L’articolo 10, comma 2, prevede che il mandato cartaceo continui ad applicarsi sino al 30 giugno 2026. Poiché tale termine è già decorso alla data del parere, la norma transitoria rischierebbe di essere priva di effetto utile sin dall’entrata in vigore del regolamento. Deve essere fissato un termine congruo e successivo all’entrata in vigore.

Commissione ministeriale e tecnica linguistica

Lo schema non modifica l’art. 14 del d.m. n. 193/2008, che indica nominativamente gli Istituti di patronato componenti della Commissione presso il Ministero. La Sezione richiama il parere n. 343/2008, nel quale aveva già considerato dubbia la cristallizzazione della composizione indipendentemente dalla perdurante rappresentatività, suggerendo di rinviare la costituzione della Commissione a un atto ministeriale.

Infine, il testo contiene formulazioni deontiche inappropriate, come «devono garantire» e «assicureranno», da sostituire con l’indicativo presente. Il preambolo contiene inoltre formule motivazionali quali «Considerato che» e «Ritenuto necessario», che devono essere espunte perché il preambolo regolamentare dovrebbe limitarsi ai «Visto» relativi alle norme di riferimento e alla base legale. Le motivazioni dell’intervento devono restare nelle relazioni illustrative e nell’A.I.R.

Conclusione

La Sezione ha sospeso l’espressione del parere in attesa degli adempimenti indicati. Il parere è quindi interlocutorio: non esprime ancora un giudizio definitivo sul merito complessivo dello schema, ma richiede l’integrazione dell’istruttoria, la regolarizzazione degli adempimenti procedimentali, la verifica della sostenibilità finanziaria e una complessiva revisione del testo.

Come è indicizzato

MaterieRegolamenti governativi e ministerialiTecnica normativa e draftingAIR, VIR e relazioni di accompagnamentoProtezione dei dati personali
RamiFonti e atti normativiProcedimento amministrativoAutorità indipendenti e regolazione
IstitutiRiserva di legge e gerarchia delle fontiDifetto di istruttoriaTrasparenza e pubblicitàPrincipio di legalità e tipicità

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