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Cassazione Penale, Ordinanza n. 10190/2025 del 13/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisando profili di colpa per l'evidente inammissibilità dell'impugnazione, al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Rimane ferma la condanna già confermata in appello per il tentato furto in abitazione.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di L'Aquila che aveva confermato la condanna per tentato furto in abitazione. Ha dedotto, con un primo motivo, violazione di legge penale e carenza di motivazione sulla responsabilità per il delitto tentato; con un secondo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione per asserito travisamento della prova, in particolare delle dichiarazioni rese dai testimoni. La Corte ha osservato che entrambe le censure erano generiche, sostanzialmente fattuali e miravano a ottenere una diversa valutazione del compendio probatorio, senza formulare compiute censure di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 56 c.p.

    Richiamato come base della contestazione per il delitto tentato.

  • art. 624-bis c.p.

    Norma incriminatrice del reato per cui la condanna è stata confermata in appello, in combinazione con l'art. 56 c.p.

  • art. 616 c.p.p.

    Prevede, in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

  • Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000

    Richiamata per fondare la sanzione pecuniaria in presenza di colpa nell'inammissibilità dell'impugnazione.

  • Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01

    Richiamata quale precedente in tema di profili di colpa connessi all'evidente inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non sono ammissibili censure che, sotto la veste della violazione di legge o del vizio di motivazione, si risolvano nella richiesta di una nuova e diversa valutazione del compendio probatorio.
  • Le doglianze che non confrontano in modo specifico la motivazione impugnata e che si limitano a enunciati assertivi o generici sono inammissibili.
  • Il dedotto travisamento della prova deve essere articolato in modo puntuale e non può tradursi in una mera contestazione del merito della valutazione testimoniale.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, quando sussistano profili di colpa nell'impugnazione, anche al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFurto
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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