Sentenza n. 5/2026 - Trento, Sezione 1
per l’accertamento e la declaratoria del diritto patrimoniale del ricorrente al riconoscimento di sei scatti contributivi tra le voci computabili al fine della liquidazione del Trattamento di fine servizio (TFS) e per la conseguente condanna dell’Amministrazione intimata alla rideterminazione del Trattamento di fine servizio mediante l’inclusione nella relativa base di calcolo dei sei scatti stipendiali contemplati dall’art. 6-bis del d.l. 21 settembre 1987 n. 387, convertito dalla legge 20 novembre 1987 n. 472 con il conseguente pagamento delle differenze maturate e/o l’annullamento, la dichiarazione di inefficacia e/o nullità del provvedimento di liquidazione protocollo n. INPS. 2300.20/09/2024.0348548 (Pratica N. 002202100138611, Fascicolo N. 200400224894TF) Direzione Provinciale di Chieti, con cui è stato conferito al signor -OMISSIS- il Trattamento di Fine Servizio, nella parte in cui è stato omesso, per la liquidazione del TFS, il computo dei sei scatti previsti dall’art. 6-bis del d.l. n. 387 del 1987 convertito con l. n. 472 del 1987 di ogni altro atto presupposto, connesso o derivato, infra-procedimentale e/o consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di liquidazione del TFS nella parte in cui ha omesso il computo dei sei scatti stipendiali previsti dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987
Esito
Favorevole al ricorrente (militare in quiescenza)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, già Appuntato dell'Arma dei Carabinieri, era stato collocato in congedo a domanda dopo il compimento dei 55 anni di età e con oltre 35 anni di servizio utile. Ha chiesto l'accertamento del diritto al computo nel TFS di sei scatti stipendiali, ciascuno pari al 2,50% dell'ultimo stipendio, e la conseguente rideterminazione del trattamento. Ha dedotto la violazione e falsa o omessa applicazione dell'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, in combinato disposto con l'art. 1911, comma 3, del d.lgs. n. 66/2010. Secondo il ricorrente, il beneficio spetta anche al personale cessato a domanda, purché abbia compiuto 55 anni e maturato 35 anni di servizio utile; il termine del 30 giugno per presentare la domanda di collocamento a riposo non avrebbe natura decadenziale. L'INPS ha eccepito la propria carenza di legittimazione, ha sostenuto la decadenza dal beneficio per mancato rispetto del termine del 30 giugno e ha affermato che l'art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 avrebbe limitato il beneficio ai casi di cessazione per raggiungimento del limite di età, inabilità o decesso, escludendo la cessazione a domanda salvo pagamento della contribuzione aggiuntiva.
La decisione
Il Tribunale ha respinto l'eccezione relativa alla legittimazione, rilevando che l'INPS è l'unico soggetto obbligato a corrispondere il TFS e che la controversia deve essere instaurata nei suoi confronti. Ha respinto anche l'eccezione di decadenza: il termine del 30 giugno non determina l'estinzione del diritto in assenza di un'espressa previsione normativa, ma incide soltanto sulla decorrenza del collocamento a riposo dal 1° gennaio dell'anno successivo. Nel merito ha aderito al consolidato orientamento del Consiglio di Stato, secondo cui l'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 continua a consentire il computo dei sei scatti nel TFS anche per il personale delle forze di polizia cessato a domanda dopo il compimento di 55 anni e con almeno 35 anni di servizio utile. L'abrogazione della norma novellatrice non ha fatto rivivere la disciplina originaria più restrittiva, poiché la reviviscenza è istituto eccezionale e non risultava una volontà legislativa certa in tal senso. L'art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 è stato ritenuto applicabile ai soli fini della base pensionabile e non anche al calcolo del TFS. L'art. 1911, comma 3, del d.lgs. n. 66/2010 conferma inoltre la perdurante applicazione dell'art. 6-bis al trattamento di fine rapporto del personale delle forze di polizia a ordinamento militare. Il ricorso è stato quindi accolto, con accertamento del diritto e condanna dell'INPS alla riliquidazione del TFS mediante inclusione dei sei scatti. L'INPS è stato condannato anche alle spese di lite, liquidate in euro 1.000, oltre spese generali e accessori.
Norme richiamate
art. 6-bis d.l. 21 settembre 1987, n. 387, convertito dalla l. 20 novembre 1987, n. 472
ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell’indennità di buonuscita [...] sei scatti ciascuno del 2,50 per cento da calcolarsi sull’ultimo stipendio
La disposizione attribuisce il beneficio dei sei scatti anche al personale che chieda il collocamento in quiescenza, purché abbia compiuto 55 anni di età e maturato 35 anni di servizio utile; il termine del 30 giugno non ha natura decadenziale.
art. 1911, comma 3, d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66
continua ad applicarsi l’articolo 6-bis, del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472
La norma conferma, per le forze di polizia a ordinamento militare, la perdurante applicazione dell'art. 6-bis d.l. n. 387/1987 anche ai fini del trattamento di fine rapporto e quindi del TFS.
art. 4 d.lgs. 30 aprile 1997, n. 165
sono attribuiti, in aggiunta alla base pensionabile
La disciplina riguarda esclusivamente il calcolo della base pensionabile e non modifica il regime di calcolo del TFS derivante dall'art. 6-bis d.l. n. 387/1987.
art. 1, comma 15-bis, d.l. 16 settembre 1987, n. 379, convertito dalla l. 14 novembre 1987, n. 468, e successivamente sostituito dall'art. 11 l. 8 agosto 1990, n. 231
La disciplina più restrittiva, riferita alle sole cessazioni per età, inabilità permanente o decesso, non interferisce con l'ambito applicativo dell'art. 6-bis d.l. n. 387/1987; l'abrogazione della norma novellatrice non determina la reviviscenza del testo originario.
art. 16 l. 1 aprile 1981, n. 121
È richiamata per delimitare in senso ampio la nozione di forze di polizia, comprensiva anche delle forze a ordinamento militare.
Massime di principio
- Il personale delle forze di polizia, compreso quello a ordinamento militare, che cessa dal servizio a domanda dopo aver compiuto 55 anni di età e maturato 35 anni di servizio utile ha diritto al computo nel TFS di sei scatti stipendiali, ciascuno pari al 2,50% dell'ultimo stipendio, ai sensi dell'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987.
- Il termine del 30 giugno previsto dall'art. 6-bis, comma 2, del d.l. n. 387/1987 per la presentazione della domanda di collocamento in quiescenza non è decadenziale, poiché in assenza di un'espressa previsione non può determinare l'estinzione del diritto al beneficio; il termine rileva per la decorrenza del collocamento a riposo.
- L'art. 4 del d.lgs. n. 165/1997, riferendosi all'incremento della base pensionabile, disciplina il calcolo della pensione e non modifica il regime di computo dei sei scatti nel TFS previsto dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987.
- L'abrogazione di una disposizione che aveva novellato una norma precedente non determina di regola la reviviscenza della disciplina originaria; la reviviscenza è eccezionale e richiede una volontà legislativa certa e indiscutibile.
- Ai sensi dell'art. 1911, comma 3, del d.lgs. n. 66/2010, il richiamo all'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 mantiene applicabile tale disciplina al trattamento di fine rapporto del personale delle forze di polizia a ordinamento militare.
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