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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19872/2024 del 18/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha respinto il ricorso del contribuente, confermando la legittimità della procedura di riliquidazione effettuata dall’Agenzia delle Entrate in sede di controllo automatizzato e la correttezza della diversa tassazione applicata alle somme maturate dal 1° gennaio 2001. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese di lite e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Il contribuente aveva ricevuto un avviso bonario a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 sulla tassazione delle prestazioni in capitale erogategli dal Fondo Pensioni Previdai alla cessazione del rapporto di lavoro. Dopo aver rateizzato l’importo e versato una rata, aveva chiesto in autotutela il riesame e il rimborso della somma pagata; a fronte del silenzio-rifiuto aveva proposto ricorso, accolto in primo grado e poi riformato in appello. In cassazione deduceva, con unico motivo, la violazione dell’art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973, sostenendo che l’Ufficio non si fosse limitato a correggere un errore materiale o di calcolo, ma avesse in realtà rideterminato l’aliquota applicabile, attività non consentita dalla norma. La Corte ha ritenuto infondata la censura, osservando che il controllo automatizzato era giustificato dalla discrasia emersa tra il calcolo del sostituto d’imposta e quello dell’Ufficio sulla base dei dati della dichiarazione, senza necessità di istruttoria ulteriore. Ha inoltre rilevato, nel merito, che per i vecchi iscritti ai fondi previdenziali complementari le somme maturate dal 1° gennaio 2001 sono integralmente soggette a tassazione separata, sicché il calcolo del sostituto era errato già alla luce dei dati dichiarati.

Norme richiamate

  • art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973

    consente il controllo automatizzato e la correzione di discrasie o errori di calcolo ricavabili dai dati formali della dichiarazione, senza necessità di attività istruttoria ulteriore; il contribuente può contestare la correttezza del ricalcolo ma non la procedura quando il rilievo deriva da dati dichiarativi.

  • artt. 16, comma 1, lett. a), e 17 d.P.R. n. 917/1986

    per le prestazioni in capitale di vecchi iscritti ai fondi previdenziali complementari, gli importi maturati dal 1° gennaio 2001 sono assoggettati integralmente a tassazione separata.

  • art. 6 l. n. 482/1985

    per gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, la parte riferibile al cd. rendimento è soggetta alla ritenuta del 12,50%.

  • d.lgs. 21 aprile 1993, n. 124

    viene richiamato come spartiacque temporale per individuare il regime fiscale delle prestazioni dei fondi previdenziali integrativi riferite ai soggetti iscritti in epoca anteriore alla sua entrata in vigore.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    in caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Il controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 è legittimo quando l’Ufficio si limita a rilevare, sulla base dei dati formali della dichiarazione, una discrasia o un errore di calcolo, senza svolgere una nuova attività istruttoria o introdurre elementi estranei alla dichiarazione.
  • Quando il ricalcolo dell’imposta deriva da una diversa applicazione delle regole fiscali ai dati già dichiarati, il contribuente può contestarne il contenuto nel merito, ma non può negare in radice l’accesso alla procedura automatizzata se il presupposto è un errore obiettivamente desumibile dalla dichiarazione.
  • In materia di prestazioni in capitale erogate da fondi pensione complementari a vecchi iscritti, gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000 e quelli maturati dal 1° gennaio 2001 seguono regimi fiscali diversi, con tassazione separata integrale per il secondo periodo.
  • Se la questione fiscale è risolvibile sulla base della documentazione dichiarativa e dei criteri normativi applicabili, l’eventuale errata qualificazione operata dal sostituto d’imposta può essere corretta dall’Amministrazione in sede di controllo automatizzato.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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