Cassazione Penale, Sentenza n. 16516/2022 del 28/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione per violazione di legge e vizio di motivazione: (i) omissione dell'esame di documenti e della relazione di consulente di parte allegati in appello; (ii) contestazione della valutazione della sussistenza del profitto personale derivante da operazioni tra le società Algasoil e Stareng (ruolo di amministratore unico in entrambe le società); (iii) contestazione dell'appropriazione relativa a 17.000 euro versati alla Stareng come presunto compenso; (iv) doglianza sulla errata rideterminazione della pena dopo la declaratoria di prescrizione del fatto più grave in un reato continuato
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il primo motivo generico e inammissibile; il secondo e il terzo motivo manifestamente infondati; ha invece accolto il quarto motivo perché la declaratoria di estinzione per prescrizione del reato del 11 luglio 2013 ha mutato la struttura del reato continuato, imponendo una nuova individuazione del reato più grave e la rideterminazione degli aumenti per i reati satelliti. Conseguentemente la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali perché i reati sono estinti per prescrizione. Sono invece confermate le statuizioni civili relative agli episodi del 30/9/2013, 25/10/2013, 10/12/2013 e 9/5/2014. Il ricorso è stato rigettato agli effetti civili.
Norme richiamate
art. 192 cod. proc. pen.
Riferimento alle regole sulla motivazione e sulle deduzioni nel procedimento; la Corte richiede specificità nel dedurre l'omesso esame di atti e la loro incidenza sull'accertamento
art. 546, comma 1, lett. E), cod. proc. pen.
Norma richiamata in relazione ai motivi di ricorso; utilizzata per contestare violazioni di legge in sede di impugnazione
art. 111 Cost.
Principio di giudice imparziale e processo equo invocato a fondamento delle doglianze sul diritto di difesa e sulla motivazione
art. 2462 cod. civ.
Richiamato in relazione ai doveri degli amministratori e alla disciplina delle operazioni infragruppo; la Corte ha ritenuto che dagli accertamenti emergesse l'uso delle società per transitare somme verso il patrimonio personale dell'imputato
art. 646 cod. pen.
Norma che disciplina l'appropriazione indebita: la Corte ha confermato la sussistenza dell'illiceità materiale e della consapevolezza dell'imputato nel disporre delle somme per fini estranei all'oggetto sociale
art. 81, comma 2, cod. pen.
Regola sulla continuazione tra reati: la Corte ha richiamato che la sopravvenuta estinzione per prescrizione del reato più grave modifica la struttura del reato continuato e impone nuova valutazione sulla determinazione delle pene
art. 578 cod. proc. pen.
Norma che dispone la declaratoria di estinzione del reato d'ufficio: la Corte l'ha applicata per rilevare l'estinzione di vari episodi per prescrizione
Massime di principio
- Per censurare l'omesso esame di documenti in Cassazione è necessario identificare gli atti, spiegare il contenuto decisivo e dimostrare come incidano in modo determinante sulla motivazione impugnata; altrimenti il motivo è generico e inammissibile
- Quando un imputato amministrava entrambe le società coinvolte, il transito di somme su conti personali o su società prive di struttura operativa può essere valutato dal giudice come strumento per appropriarsi del patrimonio societario, salvo prova documentale chiara e liberatoria dell'effettiva prestazione
- La semplice dichiarazione di un compenso da parte della società non esclude automaticamente l'appropriazione indebita: occorre prova dell'autorizzazione, della fonte contabile legittima e della effettiva prestazione corrispondente
- La declaratoria di prescrizione di uno degli episodi in un reato continuato modifica la struttura del reato continuato: il giudice deve individuare ex novo quale sia il reato più grave residuo e motivare la rideterminazione degli aumenti per i reati satelliti
- L'estinzione del reato per prescrizione in sede penale non determina di per sé l'estinzione delle pretese civili; le azioni civili possono rimanere confermate anche se il profilo penale è estinto
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