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Ordinanza

Ordinanza n. 4093/2026 - Roma, Sezione 1T

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento del Prefetto di Roma prot. -OMISSIS- A.S.A/8 del 27 maggio 2026, poi notificato a mani il 3 giugno 2026, in parte qua, ove dispone la revisione della patente ex art. 128 del D.Lgs. n. 285/1992, con l’obbligo “che il Sig. -OMISSIS- si sottoponga alla visita medica prevista dall’art. 119/4 del C.d.S. presso la Commissione Me-dica Locale di Roma […] La patente di guida resterà, comunque, sospesa fino all’esibizione della certificazione medica richiesta, come disposto dall’art. 128/2° comma del C.d.S.”; - ove occorra, e per quanto di ragione, della nota di trasmissione di Roma Capitale prot. n. -OMISSIS- del 18 maggio 2026 e dei relativi allegati, comunicati da Roma Capitale il 23.6.2026, per effetto del riscontro della richiesta di accesso agli atti del sig. -OMISSIS- inviata il 10 giugno 2026; - di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, ancorché attualmente non conosciuti e per la condanna della Prefettura di Roma al risarcimento in forma specifica all’annullamento/ri-forma del provvedimento prot. -OMISSIS- A.S.A/8 del 27 maggio 2026, poi notificato a mani il 3 giugno 2026, nella parte in cui dispone la revisione della patente di guida ex art. 128 del Codice e l’accertamento dei requisiti psichici e fisici da parte delle Commissioni mediche locali dell’ASL di Roma, ai sensi dell’art. 119, co. 4 del Codice della strada, nei confronti del sig. -OMISSIS-

Giustizia amministrativa202607270

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I terOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento prefettizio che dispone la revisione della patente ai sensi dell'art. 128 del Codice della strada e l'obbligo di visita presso la Commissione medica locale ai sensi dell'art. 119, comma 4, del Codice della strada

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento del Prefetto di Roma con cui, a seguito dell'accertamento della violazione dell'art. 186, commi 1 e 2, lettera a), del Codice della strada, per guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 0,50 g/l e non superiore a 0,80 g/l, è stata disposta la revisione della patente e l'obbligo di sottoporsi a visita medica presso la Commissione medica locale. Sono stati inoltre contestati, ove occorrenti, la nota di trasmissione di Roma Capitale e gli atti presupposti, connessi e conseguenti. Dal testo dell'ordinanza non risultano dettagliati gli specifici motivi di illegittimità dedotti dal ricorrente.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare. In sede di sommaria delibazione, ha ritenuto che il provvedimento impugnato non presentasse profili inficianti, rilevando che la revisione della patente e l'obbligo di visita medica conseguivano all'accertamento della violazione dell'art. 186, commi 1 e 2, lettera a), del Codice della strada. Ha inoltre escluso la consistenza del pregiudizio cautelare, poiché il ricorrente non avrebbe comunque potuto guidare fino al 16 agosto 2026, essendo la patente ritirata per tre mesi. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 128 d.lgs. 285/1992

    revisione della patente di guida

    La revisione della patente costituisce la base del provvedimento prefettizio impugnato e, secondo il TAR, consegue all'accertamento della violazione contestata.

  • art. 119, comma 4, d.lgs. 285/1992

    visita medica prevista dall’art. 119/4 del C.d.S.

    Prevede l'accertamento dei requisiti psichici e fisici mediante visita presso la Commissione medica locale, imposto al ricorrente dal provvedimento.

  • art. 128, comma 2, d.lgs. 285/1992

    La patente di guida resterà, comunque, sospesa fino all’esibizione della certificazione medica richiesta

    È richiamato nel provvedimento quale fondamento della permanenza della sospensione della patente fino alla produzione della certificazione medica.

  • art. 186, commi 1 e 2, lettera a), d.lgs. 285/1992

    per aver circolato in stato di ebbrezza con tasso alcolico superiore a 0.50 g/l e non superiore a 0,80 g/l

    L'accertamento della violazione è indicato dal TAR come presupposto della revisione della patente e dell'obbligo di visita medica.

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare sulla quale il TAR si è pronunciato.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la revisione della patente e l'obbligo di sottoposizione a visita presso la Commissione medica locale possono essere ritenuti sorretti dall'accertamento della guida in stato di ebbrezza previsto dall'art. 186 del Codice della strada, quando il provvedimento li riconduca agli artt. 128 e 119 del medesimo Codice.
  • La tutela cautelare deve essere negata quando, nella sommaria delibazione, non emergano profili di illegittimità dell'atto impugnato e il pregiudizio lamentato non risulti concreto e attuale perché il ricorrente è comunque già impossibilitato a guidare in forza di un distinto ritiro temporaneo della patente.

Come è indicizzato

MateriePatenti e abilitazioni alla guida
RamiTrasporti e circolazione
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

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