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Sentenza

Sentenza n. 307/2026 - Ancona, Sezione 2

Per l'ottemperanza della sentenza n. 315/2024, emessa nel giudizio R.G. n.594/2024 del Tribunale di Ancona Sezione Lavoro, pubblicata in data 15.07.2024;

Giustizia amministrativa202500912

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Ancona, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Ancona, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto al beneficio della carta del docente e condannato il Ministero al pagamento delle somme dovute

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditrice da giudicato)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito in ottemperanza della sentenza del Tribunale di Ancona, Sezione Lavoro, n. 315/2024, passata in giudicato, con la quale era stato riconosciuto il suo diritto al beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015 e il Ministero era stato condannato all'assegnazione delle somme spettanti per gli anni scolastici accertati, nonché al pagamento di parte delle spese di lite. La ricorrente ha dedotto che l'Amministrazione non aveva dato esecuzione al titolo giudiziale e ha chiesto il pagamento delle somme liquidate. Il ricorso è stato proposto dopo la notificazione della sentenza e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. n. 669 del 1996. Il Ministero si è costituito con memoria meramente formale, senza contestare la spettanza o l'azionabilità della pretesa.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso procedibile, poiché erano decorsi 120 giorni dalla notificazione della sentenza all'Amministrazione prima della proposizione del giudizio. Nel merito, ha accertato l'inottemperanza al giudicato, rilevando che il titolo giudiziale non era stato eseguito e che il Ministero, pur costituito, non aveva opposto ragioni contrarie alla pretesa. Ha quindi accolto il ricorso e dichiarato l'obbligo dell'Amministrazione di dare integrale esecuzione alla sentenza, salvo quanto eventualmente già corrisposto, entro 30 giorni dalla notificazione a istanza di parte o dalla comunicazione amministrativa della decisione. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, prevedendo che il commissario operi su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato e concluda l'incarico entro i successivi 120 giorni. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 800,00 oltre accessori e spese generali, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    La sentenza del giudice del lavoro, oggetto di ottemperanza, aveva riconosciuto sulla base di tale disposizione il diritto della ricorrente al beneficio della carta del docente e alle somme corrispondenti.

  • art. 14 d.l. 669/1996

    Il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all'Amministrazione costituisce presupposto di procedibilità dell'azione di ottemperanza diretta all'esecuzione di una condanna pecuniaria nei confronti della pubblica amministrazione.

  • art. 93 c.p.c.

    Richiamato quale fondamento della distrazione delle spese processuali in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

  • art. 39 c.p.a.

    Rende applicabili nel processo amministrativo le disposizioni del codice di procedura civile richiamate, tra cui quella sulla distrazione delle spese a favore del difensore antistatario.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza per l'esecuzione di una condanna pecuniaria pronunciata nei confronti di una pubblica amministrazione è procedibile quando siano decorsi 120 giorni dalla notificazione del titolo all'Amministrazione, ai sensi dell'art. 14 d.l. n. 669/1996.
  • Quando il giudicato non sia stato eseguito e l'Amministrazione non abbia dedotto specifiche ragioni ostative alla spettanza o all'azionabilità del credito, il giudice dell'ottemperanza deve dichiarare l'inottemperanza e ordinare l'esecuzione integrale del titolo, salvo le somme già corrisposte.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può assegnare all'Amministrazione un termine per adempiere e nominare contestualmente un commissario ad acta destinato a subentrare, su istanza del creditore, in caso di ulteriore inerzia.
  • La condanna alle spese del giudizio di ottemperanza grava sull'Amministrazione il cui inadempimento persista al momento della proposizione del ricorso, anche se essa si costituisce formalmente senza contestare la pretesa.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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