Cassazione Civile, Ordinanza n. 15249/2025 del 07/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia origina dall'impugnazione di un avviso di intimazione e della cartella di pagamento presupposta, relativi a IRPEF per l'anno d'imposta 2004. Il giudice di primo grado aveva dichiarato inammissibile il ricorso; la CTR aveva poi rigettato l'appello, ritenendo regolarmente notificata la cartella il 15/09/2010 mediante raccomandata, senza necessità di produrre in giudizio la copia integrale della cartella, e infondata l'eccezione di prescrizione, poiché la notifica dell'intimazione del 24/10/2015 aveva interrotto il decorso del termine. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: (1) violazione di legge e carenza di motivazione sulla notifica della cartella, con doglianze formulate in modo promiscuo e senza specifica descrizione del fatto; (2) falsa applicazione dell'art. 26 d.P.R. 602/1973 e di altre norme sulla notificazione, sostenendo che fosse necessaria raccomandata informativa, produzione della cartella e prova della correlazione tra cartella e relata; (3) ulteriore censura sulla mancata prova della notifica e dell'originale dell'iscrizione a ruolo; (4) vizio motivazionale e falsa applicazione di legge, richiamando anche una sentenza di altra CTR e contestando la nullità dell'intimazione per omessa notifica della cartella; (5) censura sulla prescrizione/decadenza, sostenendo che, mancando la notifica della cartella, fosse decorso il termine di decadenza e che la prescrizione dovesse essere quinquennale e non decennale.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha dichiarato inammissibili i primi quattro motivi per formulazione promiscua tra violazione di legge e vizio motivazionale, per difetto di specificità e autosufficienza, e perché non si confrontavano con l'accertamento della CTR sulla notificazione diretta della cartella a mezzo raccomandata. Ha inoltre ribadito che, in tema di riscossione, la notifica diretta della cartella ex art. 26 d.P.R. 602/1973 è valida senza relata di notifica, essendo sufficiente l'avviso di ricevimento. Quanto al quinto motivo, ha respinto la censura sulla decadenza perché presupponeva la mancata notifica della cartella, fatto escluso dal giudice di merito, e ha confermato che per i tributi erariali il credito si prescrive ordinariamente in dieci anni, non essendo applicabile automaticamente il termine quinquennale dell'art. 2953 c.c.; la prescrizione decorre secondo la natura del tributo e, nel caso dell'IRPEF, vale il termine decennale in difetto di una diversa previsione normativa. Nessuna statuizione sulle spese per mancata attività difensiva delle intimate.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
La Corte ne richiama l'uso per la deduzione di violazione di legge, ma ribadisce che il motivo deve essere specifico e non promiscuamente sovrapposto a censure di motivazione.
art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.
È richiamato come parametro formale, ma non consente di veicolare censure generiche o mescolate con doglianze di merito.
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
Il vizio motivazionale è ammissibile solo nei limiti dell'omesso esame di un fatto storico decisivo; non può essere usato per contestare valutazioni del giudice di merito già espresse.
art. 366, primo comma, n. 6 c.p.c.
Il ricorso deve indicare specificamente gli atti e documenti rilevanti, senza un formalismo eccessivo ma con una localizzazione e descrizione idonee a consentire la comprensione della censura.
art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973
La notifica della cartella può avvenire anche direttamente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento; in tale ipotesi non occorre una relata di notifica e la prova del perfezionamento deriva dall'avviso di ricevimento.
art. 2700 c.c.
L'attestazione dell'agente postale sulla consegna e sull'identità del consegnatario fa piena prova fino a querela di falso.
art. 6 e art. 10 L. n. 212 del 2000
Sono evocati dal ricorrente per sostenere un preteso contrasto con l'interpretazione dell'art. 26 d.P.R. 602/1973, ma la Corte non accoglie tale lettura.
art. 140 c.p.c.
È richiamato dal ricorrente per sostenere la necessità di raccomandata informativa in specifiche ipotesi di notifica, ma la Corte rileva che il caso concreto riguarda una notificazione diretta a mezzo posta, diversa dalle notifiche ex art. 140 c.p.c.
art. 8, comma 4, L. n. 890 del 1982
È citato dal ricorrente, ma la Corte precisa che, per la notifica diretta ex art. 26 d.P.R. 602/1973, trovano applicazione le norme del regolamento postale e non quelle della l. n. 890/1982.
art. 7, comma 6, L. n. 890 del 1982
Richiamato dal ricorrente tra le norme sulle notificazioni, ma ritenuto non pertinente al modello di notifica diretta della cartella.
art. 60, comma 1, lett. b-bis, d.P.R. n. 600 del 1973
Citato dal ricorrente per argomentare sulla raccomandata informativa, ma non ritenuto decisivo nel caso di notifica diretta della cartella.
art. 25 d.P.R. n. 602 del 1973
Il richiamo alla decadenza è respinto perché, accertata la notifica della cartella, una eventuale decadenza avrebbe dovuto essere dedotta contro la cartella stessa e non contro l'intimazione successiva.
art. 2953 c.c.
La Corte ribadisce che la conversione del termine di prescrizione in decennale non opera automaticamente per tutte le cartelle definitive; occorre verificare la natura del credito e l'eventuale previsione legislativa speciale.
art. 2946 c.c.
È la regola generale della prescrizione ordinaria decennale, applicabile salvo diverse disposizioni di legge.
art. 3, comma 9, L. n. 335 del 1995
È richiamato solo come esempio del caso dei contributi previdenziali soggetti a prescrizione quinquennale, per differenziarlo dai tributi erariali.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È menzionato nel dispositivo per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
Norma richiamata quale fonte dell'inserimento del comma 1-quater nell'art. 13 d.P.R. 115/2002.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione non è ammissibile la mescolanza indistinta di censure ex art. 360, n. 3 e n. 5 c.p.c.; il motivo deve distinguere chiaramente la violazione di legge dal vizio motivazionale e deve esporre in modo specifico il fatto e le norme asseritamente violate.
- Il requisito di autosufficienza ex art. 366, n. 6 c.p.c. non impone una trascrizione integrale degli atti, ma richiede che il ricorrente indichi con precisione il contenuto rilevante dei documenti e la loro localizzazione processuale, così da rendere comprensibile la censura.
- In tema di riscossione, la notificazione diretta della cartella di pagamento a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, prevista dall'art. 26 d.P.R. 602/1973, è valida e si perfeziona con la sottoscrizione dell'avviso di ricevimento; non è necessaria un'apposita relata di notifica.
- Per la notifica diretta della cartella ex art. 26 d.P.R. 602/1973 non si applica il modello delle notifiche postali disciplinate dalla l. n. 890/1982, ma quello degli invii raccomandati regolati dalle norme postali; l'attestazione dell'agente postale è assistita da fede privilegiata ex art. 2700 c.c.
- Ai fini della prova della notifica della cartella non è necessaria la produzione dell'originale o della copia autentica della cartella, essendo sufficiente la matrice o la copia della cartella con la relata, ovvero comunque la documentazione idonea a dimostrare il perfezionamento della notificazione.
- L'eccezione di decadenza o di prescrizione deve essere coerente con l'accertamento di fatto sulla notifica della cartella: se la cartella risulta validamente notificata, tali doglianze non possono essere veicolate come se la notifica fosse mancata.
- Per i tributi erariali il credito non si prescrive automaticamente in cinque anni né per effetto della mera definitività della cartella si converte sempre in un termine decennale ex art. 2953 c.c.; occorre guardare alla natura del credito e alla disciplina sostanziale applicabile, che per IRPEF e tributi analoghi è, in mancanza di diversa previsione, decennale.
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