Ordinanza n. 3811/2026 - Napoli, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza n. 4634 del 10.7.23 del Tribunale di Napoli, Sezione lavoro, notificata il 28.7.2023 e passata in giudicato. Istanza di correzione di errore materiale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR resa in sede di ottemperanza, recante l'ordine al Ministero di pagare le somme dovute senza esplicitare anche l'obbligo di ricostruzione della carriera
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto la correzione di un errore materiale contenuto nella sentenza del TAR n. 54 del 5 gennaio 2026, che aveva integralmente accolto il ricorso per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione lavoro, n. 4634 del 10 luglio 2023, passata in giudicato. La sentenza del TAR aveva ordinato al Ministero il pagamento delle somme dovute, corrispondenti alle differenze retributive riconosciute dal giudice del lavoro, ma aveva omesso di menzionare espressamente la ricostruzione della carriera, anch'essa prevista dalla sentenza da eseguire.
La decisione
Il TAR ha accolto l'istanza di correzione, ritenendo che l'omissione costituisse un mero errore materiale. L'ordine di pagamento delle differenze retributive presuppone necessariamente la ricostruzione della carriera del lavoratore secondo quanto stabilito dal giudice del lavoro; pertanto, l'omessa indicazione di tale adempimento nella sentenza n. 54/2026 non implicava una nuova valutazione del merito né un ampliamento del giudicato, ma soltanto la mancata esplicitazione di una statuizione già logicamente e necessariamente ricompresa nell'ordine di ottemperanza. La Segreteria è stata incaricata di inserire, nel dispositivo della precedente sentenza, dopo le parole «ordina al Ministero dell'Istruzione e del Merito (MIM)», l'inciso «di operare la ricostruzione della carriera e».
Massime di principio
- In sede di ottemperanza, l'ordine di pagamento delle differenze retributive derivanti da una ricostruzione della carriera implica necessariamente anche l'obbligo dell'amministrazione di procedere alla sottostante ricostruzione della carriera, quando tale adempimento è previsto dal giudicato da eseguire.
- L'omessa esplicitazione, nel dispositivo di una sentenza di ottemperanza, di un adempimento necessariamente presupposto dall'obbligo già ordinato può essere qualificata come mero errore materiale e corretta senza modificare il contenuto sostanziale della decisione.
- La correzione di errore materiale è ammissibile quando serve a rendere espresso un contenuto già ricavabile dalla motivazione e dalla necessaria connessione logica tra gli obblighi sanciti dal giudicato da eseguire e quelli indicati nel dispositivo.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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