Sentenza del 18/11/2021 n. 3067 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
La prescrizione deve essere eccepita dalla parte che vi abbia interesse - La prescrizione non invocata non è elemento della causa
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente aveva impugnato quattro cartelle di pagamento sostenendo che non ne fosse mai avvenuta la notifica e chiedendo la nullità delle stesse. L'Agenzia non si era costituita in primo grado; in appello l'Agenzia ha dedotto la regolarità delle notifiche producendo gli avvisi di ricevimento delle raccomandate (cartoline di ritorno). Nel merito è stato richiamato anche il tema della prescrizione dei carichi, che però il contribuente non aveva eccepito nelle sue difese.
La decisione
Il Collegio ha accolto l'appello dell'Agenzia ritenendo provata la regolare notifica delle cartelle tramite raccomandata con avviso di ricevimento. Ha richiamato il principio per cui la prescrizione non opera d'ufficio e deve essere eccepita dalla parte interessata (art. 2938 c.c. e art. 112 c.p.c.), osservando che il contribuente non aveva invocato la prescrizione. Di conseguenza la sentenza di primo grado, che aveva accolto il ricorso per mancanza di prova di notifica, è stata riformata e le notifiche sono state ritenute valide. Le spese sono state compensate, posto che l'Agenzia non si era costituita in primo grado e il contribuente non si è costituito in appello.
Norme richiamate
art. 26 D.P.R. 602/1973
Consente la notificazione delle cartelle di pagamento da parte del concessionario mediante raccomandata; la produzione degli avvisi di ricevimento è idonea a dimostrare la regolare notifica
art. 2938 c.c.
Stabilisce che la prescrizione non può essere rilevata d'ufficio dal giudice se non è stata opposta dalla parte interessata
art. 112 c.p.c.
Il giudice deve pronunciarsi entro i limiti della domanda e non può rilevare d'ufficio eccezioni proponibili solo dalle parti (riafferma il divieto di rilevare la prescrizione d'ufficio)
Plenum Corte di Cassazione, SS.UU. n. 16412/2007
Sancisce il ruolo primario delle notificazioni nella sequenza degli atti formativi della pretesa tributaria: le cartelle sono valido titolo esecutivo solo se ritualmente notificate
art. 7 legge n. 890/1982 e modifiche (richiamata)
Richiamata rispetto alle modalità postali di notificazione, con riferimento a questioni sollevate sulla conformità della notifica tramite servizio postale
Massime di principio
- La prescrizione dei debiti non opera automaticamente in giudizio: deve essere espressamente eccepita dalla parte interessata; il giudice non può rilevarla d'ufficio.
- La cartella di pagamento è un mezzo che veicola il ruolo e ha funzione di titolo esecutivo solo se la notifica è stata eseguita regolarmente; la prova della notifica può essere data mediante avviso di ricevimento delle raccomandate.
- Se il contribuente contesta la notifica, l'onere probatorio circa l'effettiva consegna grava sull'Amministrazione/concessionario che produce gli avvisi di ricevimento o altra prova idonea.
- La decadenza dell'azione di notifica (termine di decadenza) è distinta dalla prescrizione: la decadenza inficia l'azione di notifica ma non estingue automaticamente il credito, che può essere ancora azionato giudizialmente fino alla prescrizione.
- La mancata costituzione di una parte in un grado di giudizio può influire sulla decisione sulle spese (es. compensazione) ma non sul merito quando la parte resistente produce documentazione probatoria decisiva.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 18 nov 2021Sentenza del 18/11/2021 n. 264 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata
- Sentenza · 18 nov 2021Sentenza del 18/11/2021 n. 265 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata
- Sentenza · 18 nov 2021Sentenza del 18/11/2021 n. 367 - Comm. Trib. Prov. Treviso
- Sentenza · 18 nov 2021Sentenza del 18/11/2021 n. 489 - Comm. Trib. Prov. Modena
- Sentenza · 18 nov 2021Sentenza del 18/11/2021 n. 788 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
- Sentenza · 18 nov 2021Sentenza del 18/11/2021 n. 790 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →