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Circolare

Circolare INAIL n. 14 del 12 marzo 1998

Legge 27 dicembre 1997, n 449, recante "misure per la stabilizzazione della finanza pubblica" articolo 59, comma 22 legge 23 dicembre 1996, n 662, recante "misure di razionalizzazione della finanza pubblica" articolo 1, commi da 217 a 222, 224, 225 e 233

INAIL

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra in modo organico il nuovo sistema sanzionatorio INAIL applicabile dal 1° gennaio 1997, coordinando la legge n. 662/1996, come modificata dalla legge n. 449/1997, e il regime transitorio del D.L. n. 538/1996. Vengono distinte omissione ed evasione, definite le somme aggiuntive ordinarie e le sanzioni una tantum, e disciplinate le ipotesi di denuncia spontanea, oggettive incertezze, procedure concorsuali, enti non lucrativi, decreti interministeriali di riduzione, esoneri per amministrazioni pubbliche ed effetti sull’estinzione delle sanzioni amministrative. La circolare contiene inoltre regole per il passaggio dai precedenti regimi sanzionatori e fornisce esempi operativi di calcolo.

Nuovo sistema sanzionatorio per omissioni ed evasioni contributive (leggi 662/1996 e 449/1997; D.L. 538/1996)

Nuovo sistema sanzionatorio INAIL per omissioni ed evasioni contributive

La circolare fornisce istruzioni organiche sul sistema sanzionatorio applicabile ai premi INAIL, alla luce della legge n. 662/1996, come modificata dalla legge n. 449/1997, e del D.L. n. 538/1996. L’obiettivo è coordinare i diversi regimi succedutisi nel tempo, chiarire la distinzione tra omissione ed evasione e indicare modalità di calcolo, riduzioni, esoneri e disposizioni transitorie.

Quadro normativo e decorrenza

La circolare richiama innanzitutto i riferimenti normativi rilevanti:

  • legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, commi 217-222, 224 e 225, con entrata in vigore dal 1° gennaio 1997;
  • legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 59, comma 22, che modifica con effetto dal 1° gennaio 1997 il comma 217, lettera b), della legge n. 662/1996;
  • decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 538, art. 1, applicabile alle inadempienze dal 24 ottobre 1996.

La disciplina previgente della legge n. 48/1988 continua a rilevare per le inadempienze sorte fino al 23 ottobre 1996. La circolare sottolinea quindi che, per le posizioni anteriori al 1° gennaio 1997, il calcolo delle sanzioni va effettuato tenendo conto del susseguirsi dei diversi regimi nel tempo.

Omissione ed evasione: distinzione di base

La circolare chiarisce che:

  • omissione = mancato o ritardato pagamento di premi il cui ammontare è già rilevabile dalle denunce obbligatorie;
  • evasione = mancato versamento connesso a denunce omesse o non conformi al vero, che impediscono all’Istituto di determinare il dovuto.

Il discrimine è quindi la rilevabilità del premio: nell’omissione il debito è comunque determinabile dall’INAIL; nell’evasione ciò non è possibile per effetto della condotta omissiva o infedele del datore di lavoro. In entrambe le ipotesi l’inadempienza consiste nella mancata osservanza del termine legale di versamento.

Disciplina ordinaria della legge n. 662/1996

Per le inadempienze dal 1° gennaio 1997 opera la disciplina ordinaria prevista dai commi 217 e 218 dell’art. 1 della legge n. 662/1996.

La sanzione consiste in una somma aggiuntiva in ragione d’anno, commisurata in percentuale all’importo non versato entro la scadenza, calcolata fino al pagamento effettivo, con limite massimo pari al 100% dei premi non corrisposti. La circolare precisa inoltre che non sono più previsti gli interessi legali aggiuntivi del precedente sistema.

Mancato o ritardato pagamento di premi

Per il mero ritardo o omissione del pagamento, la sanzione è pari all’interesse di differimento e dilazione di cui all’art. 13 del D.L. n. 402/1981, maggiorato di tre punti. Ai fini del calcolo si applica il tasso vigente al momento del pagamento tardivo.

Incertezze oggettive sull’obbligo contributivo

Quando il mancato o ritardato pagamento dipende da oggettive incertezze dovute a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sull’esistenza dell’obbligo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, l’Istituto può fissare un nuovo termine per adempiere.

  • Se il pagamento avviene entro il termine prorogato, si applica solo la somma aggiuntiva pari all’interesse di differimento e dilazione, senza maggiorazione.
  • Se il pagamento avviene oltre il termine prorogato, si riapplica la sanzione ordinaria dell’omissione.

Evasione accertata d’ufficio

Per l’evasione accertata d’ufficio si applica:

  • la stessa somma aggiuntiva prevista per l’omissione, cioè l’interesse di differimento e dilazione maggiorato di tre punti;
  • una sanzione una tantum, graduata dal D.M. 18 marzo 1997 in relazione all’entità dell’evasione e al comportamento del contribuente.

Le misure indicate dal decreto del 18 marzo 1997 sono:

  • evasione totale: 100% in caso di accertamento d’ufficio;
  • evasione oltre la metà: 88%;
  • evasione pari o inferiore alla metà: 75%.

Evasione denunciata spontaneamente

La legge n. 449/1997 ha eliminato, dal 1° gennaio 1997, la sanzione fissa del 30% originariamente prevista dalla legge n. 662/1996 per l’evasione spontanea. Sono considerate spontanee le denunce effettuate prima di contestazioni formali, anche da altri enti previdenziali o dalla Direzione provinciale del lavoro.

La circolare distingue due ipotesi:

  • denuncia spontanea entro 6 mesi dal termine di pagamento;
  • denuncia spontanea oltre 6 mesi.

Per il regime della legge n. 662/1996:

  • se il premio evaso è pagato entro 30 giorni dalla denuncia spontanea, si applica solo la somma aggiuntiva ordinaria;
  • se il pagamento avviene oltre 30 giorni, si applica anche la sanzione una tantum, graduata dal D.M. 18 marzo 1997 nelle misure 50%, 62% o 75% a seconda del tipo di evasione.

Per il regime del D.L. n. 538/1996, invece, la sanzione una tantum è graduata dal D.M. 23 dicembre 1996 nelle misure 30%, 35% e 40%, con un periodo di denuncia spontanea esteso a 12 mesi dal termine di versamento.

La circolare raccomanda alle sedi la massima tempestività nella liquidazione dei premi evasi, così da consentire, nei casi di denuncia entro 6 mesi, la regolarizzazione entro 30 giorni.

Disciplina speciale: riduzione delle sanzioni civili

La circolare illustra tre ipotesi di riduzione della somma aggiuntiva, in deroga al regime ordinario.

Procedure concorsuali

Per le ipotesi di procedure concorsuali, il comma 220 conferma la possibilità di ridurre la somma aggiuntiva a un tasso non inferiore agli interessi legali, secondo criteri fissati dagli enti impositori. Il Consiglio di Amministrazione, con delibera n. 702 del 13 maggio 1997, ha approvato la tabella "W" con aliquote ridotte in base al tipo di inadempienza e al tipo di procedura.

La riduzione è subordinata a condizioni precise:

  • la procedura concorsuale non deve essere anteriore alla scadenza contributiva non rispettata;
  • i crediti per premi e spese devono essere pagati integralmente;
  • deve risultare impossibile il recupero integrale della somma aggiuntiva ordinaria.

Per le evasioni, l’applicazione della riduzione della somma aggiuntiva comporta automaticamente l’esonero dalla sanzione una tantum.

Enti non economici e non profit

Per enti non economici, fondazioni e associazioni non aventi fini di lucro, il comma 221 prevede la riduzione della somma aggiuntiva quando omissione o ritardo dipendono dalla documentata tardiva erogazione di contributi e finanziamenti pubblici previsti per legge o convenzione.

La circolare precisa che la riduzione riguarda solo omissioni o ritardi, non le evasioni. Il Consiglio di Amministrazione, con delibera n. 701 del 13 maggio 1997, distingue due fasce:

  • enti con entrate complessive costituite per almeno 2/3 da finanziamenti pubblici: si applicano gli interessi legali, indicati come 5%;
  • altri enti: si applicano gli interessi legali aumentati del 50%, indicati come 7,5%.

Anche qui la regolarizzazione deve avvenire entro il giorno 20 del mese successivo all’erogazione tardiva, opportunamente documentata; il mancato rispetto del termine comporta il trattamento come omissione ordinaria. Se il termine fissato dall’Istituto per il pagamento ridotto non è rispettato, si decade dall’agevolazione.

Decreti interministeriali per casi di particolare rilievo occupazionale

Il comma 224 consente, in situazioni particolari con possibili rilevanti riflessi occupazionali, la presentazione di una motivata e documentata istanza al Ministero del lavoro e della previdenza sociale e agli enti impositori, per ottenere la riduzione fino agli interessi legali.

Le ipotesi richiamate sono:

  • mancato o ritardato pagamento derivante da oggettive incertezze sull’obbligo contributivo successivamente riconosciuto, o da fatto doloso del terzo denunciato all’autorità giudiziaria, quando vi siano rilevanti riflessi occupazionali;
  • crisi, riconversione o ristrutturazione aziendale di particolare rilevanza sociale ed economica, in relazione alla situazione occupazionale locale e produttiva del settore.

Le unità territoriali devono informare i datori di lavoro della possibilità di inviare l’istanza direttamente al Ministero, trasmettendo comunque all’INAIL centrale le eventuali istanze ricevute.

Esonero per amministrazioni pubbliche ed enti locali

Il comma 219 prevede che, dal 1° gennaio 1997, le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e gli enti locali siano esonerati dal pagamento di qualsiasi somma a titolo risarcitorio che ecceda i contributi o premi omessi o evasi.

La circolare precisa che, salvo diversa interpretazione ministeriale, l’esonero riguarda gli enti territoriali, come Regioni, Province, Comuni, Comunità montane e consorzi tra tali enti. L’esonero vale per le sanzioni civili non corrisposte alla data del 1° gennaio 1997, anche se riferite a premi scaduti in precedenza.

Le somme eventualmente versate dal 1997 in poi a titolo di sanzioni civili non sono rimborsabili. Resta fermo l’obbligo di pagamento dei premi alle scadenze di legge e le sedi devono attivare le procedure ingiuntive e coattive per il recupero dei crediti per premi.

Per il D.L. n. 538/1996, l’esonero riguardava invece solo le amministrazioni statali e non gli enti locali; tale aspetto, peraltro, non rileva per i rapporti assicurativi INAIL con le amministrazioni statali.

Estinzione delle sanzioni amministrative

Il comma 222 stabilisce che il versamento integrale di premi, interessi, somme aggiuntive e sanzioni civili estingue le obbligazioni per sanzioni amministrative di cui all’art. 35 della legge n. 689/1981.

La circolare interpreta la norma in senso ampio, ritenendo che il pagamento integrale estingua automaticamente le sanzioni amministrative relative a violazioni sostanziali, dirette o indirette, nonché quelle formali, salvo quelle connesse all’eventuale erogazione delle prestazioni. Sono riservate successive comunicazioni sugli ulteriori riflessi della legge n. 689/1981.

Interessi legali

Viene richiamato l’art. 2, comma 185, della legge n. 662/1996, che ha modificato l’art. 1284 c.c., fissando il saggio degli interessi legali nel 5% annuo dal 1° gennaio 1997, con possibilità di modifica annuale tramite decreto del Ministro del tesoro entro il 15 dicembre dell’anno precedente.

La variazione dal 10% al 5% si applica a tutte le ipotesi in cui rilevino gli interessi legali.

Regime del D.L. n. 538/1996

La circolare chiarisce che, nonostante la mancata conversione del decreto-legge n. 538/1996, gli effetti prodotti nel periodo di vigenza sono stati salvati dalla legge n. 662/1996, art. 1, comma 233. Le sue disposizioni si applicano quindi alle inadempienze dal 24 ottobre 1996.

Le differenze principali rispetto al regime della legge n. 662/1996 sono due:

  • la sanzione una tantum per evasione è meno severa;
  • l’esonero per amministrazioni pubbliche riguarda solo lo Stato, non gli enti locali.

Per l’evasione accertata d’ufficio, la sanzione una tantum è graduata con il D.M. 23 dicembre 1996 nelle misure del 40%, 45% e 50%.

Per la denuncia spontanea:

  • entro 12 mesi dal termine di pagamento, se il versamento avviene entro 30 giorni si applica solo la somma aggiuntiva; se avviene dopo, si applica anche la sanzione una tantum;
  • oltre 12 mesi, si applicano somma aggiuntiva e sanzione una tantum nelle misure 30%, 35% o 40%.

Disciplina previgente e regole di transizione

Per le inadempienze fino al 23 ottobre 1996 continua ad applicarsi la disciplina dell’art. 4 del D.L. n. 536/1987 convertito in legge n. 48/1988, secondo le istruzioni della circolare n. 55/1988 per quanto compatibili.

La circolare dedica poi ampio spazio alle regole transitorie di calcolo nei casi in cui l’inadempienza inizi sotto il vecchio regime e si regolarizzi sotto il nuovo. In sintesi:

  • fino al 23 ottobre 1996 opera il tetto e la misura sanzionatoria della legge n. 48/1988;
  • dal 24 ottobre 1996 si applicano il D.L. n. 538/1996 e la legge n. 662/1996;
  • per le evasioni, se la somma aggiuntiva maturata entro il 23 ottobre 1996 è inferiore al 100% del premio, può continuare a maturare fino a tale limite e si aggiunge, se dovuta, la sanzione una tantum;
  • se è già pari al 100%, resta cristallizzata e si aggiunge comunque la sanzione una tantum;
  • se è superiore al 100% ma inferiore al massimo complessivo del nuovo sistema, si applica il massimo previsto dal nuovo sistema;
  • se è già superiore anche a tale massimo, si richiede l’importo maturato secondo il vecchio regime, senza ulteriore una tantum.

Modalità operative transitorie e allegati

In attesa della nuova procedura informatica, le sedi devono apporre su tutte le richieste di sanzioni civili un timbro recante la formula: "Si fa riserva di rideterminare l’esatto importo delle sanzioni civili complessivamente dovute, ai sensi della legge n. 662/96 e della legge n. 449/97".

Gli allegati alla circolare forniscono ulteriori supporti applicativi:

  • Allegato n. 1: individuazione del "termine stabilito" per il versamento dei premi, con riferimento al T.U. n. 1124/1965;
  • Allegato n. 2: esempi di applicazione dei diversi regimi nel passaggio dalla legge n. 48/1988 ai nuovi sistemi;
  • Allegati n. 3 e n. 4: tabelle di graduazione della sanzione una tantum per il D.M. 18 marzo 1997 e il D.M. 23 dicembre 1996;
  • Allegato n. 5: tabella delle aliquote ridotte per le procedure concorsuali.

La circolare chiude con esempi numerici di omissioni ed evasioni, utili per la corretta quantificazione delle somme aggiuntive e della sanzione una tantum nei casi di passaggio tra regimi normativi diversi.

Punti principali

Decorrenza e coordinamento normativo

La circolare ricostruisce i regimi sanzionatori succedutisi nel tempo: disciplina previgente ex legge n. 48/1988 fino al 23 ottobre 1996; disciplina del D.L. n. 538/1996 dal 24 ottobre 1996; nuovo sistema della legge n. 662/1996, come modificata dalla legge n. 449/1997, dal 1° gennaio 1997. Viene chiarito che per le inadempienze anteriori al 1° gennaio 1997 continuano ad applicarsi, fino al pagamento, i diversi regimi in base alla loro vigenza temporale.

Differenza tra omissione ed evasione

L’omissione riguarda il mancato o ritardato pagamento di premi comunque rilevabili dalle denunce obbligatorie; l’evasione ricorre quando il mancato versamento è collegato a denunce omesse o non veritiere, rendendo impossibile la rilevazione del dovuto da parte dell’Istituto. La distinzione è centrale perché incide sulla misura della sanzione e sull’applicazione della sanzione una tantum.

Disciplina ordinaria: somme aggiuntive

Per omissioni e per talune evasioni si applica una somma aggiuntiva in ragione d’anno, calcolata fino al pagamento effettivo del premio, commisurata all’importo non versato entro la scadenza di legge e soggetta a un massimale pari al 100% dei premi non corrisposti. Per omissioni il tasso è l’interesse di differimento e dilazione maggiorato di tre punti; per le evasioni accertate d’ufficio si applica la medesima misura, oltre alla sanzione una tantum.

Evasione spontanea e graduazione della sanzione una tantum

La legge n. 449/1997 ha eliminato, dal 1° gennaio 1997, la sanzione fissa del 30% prevista originariamente per l’evasione spontaneamente denunciata. La circolare distingue le denunce spontanee entro o oltre 6 mesi dal termine di pagamento: se la regolarizzazione avviene entro 30 giorni dalla denuncia, resta dovuta solo la somma aggiuntiva; oltre i 30 giorni si applica anche la sanzione una tantum secondo le percentuali del D.M. 18 marzo 1997 (50%, 62%, 75%) o, per il regime del D.L. n. 538/1996, del D.M. 23 dicembre 1996 (30%, 35%, 40%).

Ipotesi speciali di riduzione o esonero

Sono previste riduzioni della somma aggiuntiva per procedure concorsuali, per enti non economici e non profit con finanziamenti pubblici ritardati e per casi particolari con possibili riflessi occupazionali rilevanti, mediante decreto ministeriale. Per le amministrazioni dello Stato e gli enti locali, dal 1° gennaio 1997 opera un esonero dal pagamento di sanzioni civili e interessi eccedenti i contributi o premi dovuti; per il D.L. n. 538/1996 l’esonero riguarda solo le amministrazioni statali.

Sanzioni amministrative e interessi legali

Il pagamento integrale di premi, interessi, somme aggiuntive e sanzioni civili estingue anche le sanzioni amministrative ex art. 35 della legge n. 689/1981, con alcune esclusioni per le violazioni connesse all’erogazione delle prestazioni. La circolare ricorda inoltre che, dal 1° gennaio 1997, il tasso di interesse legale è pari al 5% annuo.

Regole transitorie e esempi applicativi

In attesa della nuova procedura informatica, viene imposto un timbro sulle richieste di sanzioni civili con riserva di rideterminazione degli importi ai sensi delle leggi n. 662/1996 e n. 449/1997. Gli allegati forniscono il significato di "termine stabilito", criteri di calcolo nel passaggio tra vecchi e nuovi regimi, tabelle per la sanzione una tantum e per le riduzioni nelle procedure concorsuali, oltre a esempi numerici di omissioni ed evasioni.

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