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Circolare

Circolare INAIL n. 20 del 30 marzo 1998

Istruttori di discipline sportive svolgenti lattività in forma associativa.

INAIL

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce che gli istruttori di discipline sportive che operano in scuole o associazioni sportive, quando sussiste un rapporto di dipendenza funzionale, sono soggetti all’obbligo assicurativo INAIL. Precisa inoltre che la corretta classificazione tariffaria dell’attività va ricondotta alla voce 0720, e non alla 0551, perché l’attività svolta è didattica e non di gestione o manutenzione degli impianti sportivi. In caso di dubbi sul requisito assicurativo o di contestazioni, le Unità operative devono coinvolgere le Avvocature locali; se il conflitto permane, vanno attivati i rapporti assicurativi solo per interrompere la prescrizione, senza procedere alla riscossione coattiva, trasmettendo poi gli atti alla Direzione Centrale Rischi.

Assicurazione INAIL e classificazione tariffaria degli istruttori di discipline sportive operanti in forma associativa

Istruttori di discipline sportive svolgenti l'attività in forma associativa

La circolare fornisce un indirizzo uniforme sull’assicurazione INAIL degli istruttori di discipline sportive operanti in forma associativa e sulla relativa classificazione tariffaria. L’obiettivo è superare le difformità applicative riscontrate presso le Unità operative, chiarendo quando sussista l’obbligo assicurativo e quale voce di tariffa debba essere applicata.

Requisiti dell’obbligo assicurativo

La trattazione si sviluppa attraverso la verifica dei requisiti oggettivo e soggettivo previsti dagli articoli 1 e 4 del DPR n. 1124 del 1965. Sul piano oggettivo, la circolare esclude dubbi: le discipline sportive presentano una gestualità che, secondo la sentenza della Corte costituzionale n. 137 del 1989, è assimilabile alla manualità delle prestazioni lavorative. Il movimento del corpo e i gesti di mani e piedi costituiscono quindi l’attività lavorativa stessa.

Sul piano soggettivo, il presupposto assicurativo ricorre quando la persona esposta al rischio presta la propria opera alle dipendenze o sotto la direzione altrui, anche se manca un formale contratto di lavoro subordinato. Viene richiamato l’orientamento giurisprudenziale che ammette la tutela anche in presenza di una posizione di dipendenza funzionale.

Istruttori associati e dipendenza funzionale

Il problema specifico degli istruttori che operano in forma associativa è stabilire se essi agiscano come liberi professionisti oppure sotto una forma di dipendenza funzionale. La circolare afferma che il contratto di associazione deve essere considerato come contratto di società e non come associazione in partecipazione; per tale ragione trova applicazione l’articolo 4, comma 7, del DPR n. 1124 del 1965, che include tra gli assicurati i soci delle cooperative e di ogni altro tipo di società, anche di fatto o comunque denominata, quando prestino opera manuale.

La dipendenza funzionale si ritiene presente quando dallo statuto dell’associazione emerge che i soci:

  • devono seguire le direttive della scuola sportiva;
  • sono tenuti a rispettare i programmi di lavoro;
  • non possono intraprendere iniziative proprie in concorrenza con la scuola.

A ciò si aggiunge un ulteriore indice significativo: i soci non hanno una posizione fiscale autonoma, le prestazioni individuali vengono fatturate dalla scuola e inserite nel bilancio della stessa. In tali condizioni, i maestri di discipline sportive associati non operano come liberi professionisti, ma sotto la direzione altrui, con un rapporto di dipendenza tecnico-organizzativa dagli organi direttivi della società di appartenenza.

Classificazione tariffaria dell’attività

Esaurito il profilo assicurativo, la circolare affronta la corretta classificazione tariffaria. Viene segnalato che le Unità operative applicavano criteri difformi, talvolta ricorrendo alla voce 0720, talvolta alla voce 0551. L’INAIL chiarisce che la voce 0551 riguarda la manutenzione e la gestione degli impianti sportivi, non l’attività degli istruttori che operano presso tali impianti.

Poiché, nella realtà organizzativa del settore, le scuole di discipline sportive sono normalmente utilizzatrici terze di impianti gestiti da altre società, la funzione svolta dagli istruttori deve essere ricondotta alla voce di tariffa 0720, specifica delle scuole di ogni ordine e grado, in ragione della natura didattica dell’attività.

Gestione delle contestazioni e degli atti dubbi

La circolare dedica infine attenzione alla gestione dei casi controversi. Se dall’esame dello statuto associativo emergono dubbi sulla sussistenza del requisito di dipendenza funzionale, oppure se l’obbligo assicurativo viene contestato, le Unità operative devono rimettere gli atti alle Avvocature locali per acquisirne il parere.

Qualora il dissidio permanga, si dispone di:

  • attivare i rapporti assicurativi soltanto ai fini interruttivi della prescrizione;
  • evitare, per il momento, il ricorso alle ordinarie forme di esazione coattiva per l’eventuale mancato pagamento del premio;
  • trasmettere alla Direzione Centrale Rischi gli incartamenti relativi ai casi non risolti a livello locale, per l’ulteriore esame.

In tal modo la circolare mira a garantire un comportamento uniforme sul territorio sia nella valutazione dell’obbligo assicurativo sia nella classificazione tariffaria degli istruttori di discipline sportive che operano in forma associativa.

Punti principali

Oggetto dell’intervento e finalità

La circolare nasce dall’esigenza di fornire un indirizzo uniforme alle Unità operative INAIL, poiché l’obbligo assicurativo e la classificazione dell’attività degli istruttori di discipline sportive in forma associativa erano spesso oggetto di contestazione da parte delle associazioni di categoria.

Requisito oggettivo dell’assicurazione

Viene affermata la sussistenza del requisito oggettivo. Le discipline sportive comportano una gestualità che, secondo l’impostazione richiamata dalla Corte costituzionale (sentenza n. 137 del 1989), è assimilabile alla manualità delle prestazioni lavorative. Il movimento del corpo e i gesti di mani e piedi costituiscono l’attività lavorativa stessa, non un semplice mezzo per eseguirla.

Requisito soggettivo e dipendenza funzionale

Ai fini dell’obbligo assicurativo, il requisito soggettivo ricorre quando la prestazione è resa alle dipendenze o sotto la direzione altrui, anche in assenza di un contratto di lavoro subordinato. La circolare richiama il consolidato orientamento giurisprudenziale che riconosce la tutela anche in presenza di una posizione di dipendenza funzionale.

Inquadramento degli istruttori associati

Per gli istruttori che operano in forma associativa, il nodo è verificare se sussista un rapporto di dipendenza funzionale incompatibile con la loro qualità di liberi professionisti. La circolare ritiene che, quando lo statuto impone ai soci di seguire le direttive della scuola sportiva, rispettare i programmi di lavoro e non svolgere iniziative concorrenziali, e quando le prestazioni sono fatturate dalla scuola e inserite nel suo bilancio senza autonoma posizione fiscale del socio, gli istruttori operino sotto direzione altrui e non come liberi professionisti.

Fondamento normativo richiamato

La circolare osserva che il contratto di associazione va considerato come contratto di società e non di associazione in partecipazione; per questo richiama l’articolo 4, comma 7, del DPR n. 1124 del 1965, che include tra i soggetti assicurati i soci delle cooperative e di ogni altro tipo di società, anche di fatto o comunque denominata, quando prestino opera manuale.

Classificazione tariffaria corretta

Viene rilevata la difformità di comportamento delle Unità operative, che in alcuni casi applicavano la voce 0720 e in altri la 0551. La circolare precisa che la voce 0551 riguarda la manutenzione e gestione degli impianti sportivi, mentre l’attività degli istruttori è di natura didattica. Pertanto, la classificazione corretta è la voce di tariffa 0720, propria delle scuole di ogni ordine e grado.

Gestione dei casi dubbi e contenziosi

Se dallo statuto emergono dubbi sulla presenza del requisito di dipendenza funzionale, o se l’obbligo assicurativo è contestato, le Unità operative devono trasmettere gli atti alle Avvocature locali per il parere. Se il dissidio persiste, devono attivare i rapporti assicurativi solo per interrompere la prescrizione, evitando la riscossione coattiva del premio e inviando la documentazione alla Direzione Centrale Rischi per l’ulteriore esame.

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