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Circolare

Circolare INAIL n. 11 del 05 marzo 1998

Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 12 febbraio 1998 "riduzione del premio dellassicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali per borse di lavoro e piani per linserimento professionale dei giovani privi di occup

INAIL

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare INAIL illustra la disciplina delle borse di lavoro e dei piani per l'inserimento professionale (PIP) dei giovani privi di occupazione, richiamando i presupposti normativi, i requisiti dei destinatari, la durata e le modalità di svolgimento. La parte centrale riguarda la determinazione del premio assicurativo INAIL, per il quale il decreto ministeriale del 12 febbraio 1998 prevede, dal 1° gennaio 1998 e per un triennio sperimentale, una riduzione del 50% calcolata sul minimale di rendita e sul tasso di tariffa della lavorazione effettivamente svolta. La circolare fornisce inoltre indicazioni operative sulla gestione delle posizioni assicurative, sulla documentazione da allegare, sulle registrazioni delle presenze e sul monitoraggio dei dati.

Riduzione del 50% del premio INAIL per borse di lavoro e PIP dei giovani privi di occupazione

Riduzione del premio INAIL per borse di lavoro e PIP dei giovani privi di occupazione

La circolare INAIL n. 11 del 5 marzo 1998 disciplina, sul piano assicurativo, le borse di lavoro e i piani per l'inserimento professionale dei giovani privi di occupazione (PIP), alla luce della normativa di settore e del decreto ministeriale 12 febbraio 1998. Il documento chiarisce i requisiti soggettivi e oggettivi delle due misure, le modalità di svolgimento, gli obblighi assicurativi e la base di calcolo del premio, evidenziando la riduzione sperimentale del 50% del premio INAIL a decorrere dal 1° gennaio 1998 per la durata di un triennio.

Quadro normativo di riferimento

La circolare richiama, per le borse di lavoro, la legge n. 196/1997, art. 26, e il d.lgs. n. 280/1997; per i PIP richiama l'art. 15 del d.l. n. 299/1994, convertito nella legge n. 451/1994, come modificato dall'art. 9-octies del d.l. n. 510/1996, convertito nella legge n. 608/1996. Viene inoltre richiamato il decreto ministeriale 12 febbraio 1998, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 16 febbraio 1998, che introduce la riduzione contributiva in via sperimentale.

Borse di lavoro: destinatari, durata e condizioni

Le borse di lavoro sono previste nelle regioni Sardegna, Sicilia, Calabria, Campania, Basilicata, Puglia, Abruzzo e Molise, nonché in alcune province indicate dalla norma. Possono accedervi i giovani tra 21 e 32 anni iscritti da oltre trenta mesi alla prima classe delle liste di collocamento, con requisiti posseduti al 31 ottobre 1997. L'attività non costituisce rapporto di lavoro subordinato e non comporta cancellazione dalle liste.

L'orario è part-time, pari a 20 ore settimanali e comunque non oltre otto ore giornaliere. Le imprese possono attivare le borse solo per giovani iscritti nelle liste della provincia di ammissione. La durata massima è di dodici mesi, ma varia secondo la dimensione dell'impresa e il titolo di studio del giovane: nelle imprese fino a 15 dipendenti dura 11 mesi per i non diplomati e 10 mesi per diplomati o laureati; nelle imprese con più di 15 dipendenti dura 12 mesi per i non diplomati e 11 mesi per diplomati o laureati; per l'artigianato artistico la durata è sempre di 12 mesi.

La circolare precisa inoltre, sulla base dei chiarimenti INPS del 16 gennaio 1998, che le imprese ammesse con giovani diplomati non possono sostituirli con non diplomati, mentre è consentita la sostituzione inversa, con riduzione di un mese della durata. È esclusa l'attivazione con giovani in servizio militare di leva o servizio civile.

Settori ammessi, limiti di utilizzo e trattamento economico

Le borse di lavoro possono essere attivate nei settori manifatturiero, commercio, alberghi e ristoranti, trasporti e comunicazione, intermediazione monetaria e finanziaria, nonché nelle attività immobiliari, di noleggio, informatica, ricerca e altre attività professionali e imprenditoriali. Sono invece escluse le attività stagionali e quelle riferite a intensificazioni produttive o di servizio in periodi limitati dell'anno, se nei dodici mesi precedenti si è fatto ricorso ad assunzioni a tempo determinato.

Ai giovani è corrisposto dall'INPS un sussidio mensile di lire 800.000, subordinato all'attestazione mensile delle presenze. I soggetti proponenti o utilizzatori possono integrare tale importo per le giornate di effettiva prestazione. Le imprese ammesse devono assicurare i giovani contro infortuni e malattie professionali presso l'INAIL.

Piani per l'inserimento professionale dei giovani privi di occupazione

I PIP, introdotti dall'art. 15 della legge n. 451/1994, hanno finalità di inserimento professionale nelle aree a maggiore tensione occupazionale. I progetti di cui alla lettera b) del comma 1 sono redatti dalle associazioni dei datori di lavoro o da ordini e collegi professionali, sulla base di apposite convenzioni con le agenzie per l'impiego e previa approvazione delle Commissioni regionali per l'impiego.

I giovani destinatari hanno in generale un'età compresa tra 21 e 32 anni, elevabile fino a 35 anni se iscritti da almeno 24 mesi nelle liste di collocamento. Anche in questo caso l'utilizzazione non instaura un rapporto di lavoro, non comporta cancellazione dalle liste e non preclude l'eventuale assunzione successiva con contratto di formazione e lavoro nella stessa area professionale.

Durata, orario e indennità dei PIP

I progetti possono durare al massimo 12 mesi e devono comunque concludersi entro il 31 dicembre 1998. L'impegno dei giovani è fissato entro il limite di 80 ore mensili. L'indennità è pari a lire 7.500 per ora ed è corrisposta mensilmente dalla Direzione provinciale del lavoro sulla base delle presenze comunicate dai soggetti proponenti.

L'obbligo di assicurazione INAIL contro infortuni e malattie professionali è posto a carico dei soggetti utilizzatori. Possono rivestire tale ruolo sia singole aziende iscritte all'associazione proponente sia singoli professionisti iscritti all'ordine o collegio proponente che abbiano dichiarato la loro disponibilità. L'intervento formativo o l'esperienza lavorativa si svolge presso i locali in cui ciascun utilizzatore esercita la propria attività.

Riduzione del premio INAIL e criteri di calcolo

La parte centrale della circolare riguarda il decreto ministeriale 12 febbraio 1998, che, a decorrere dal 1° gennaio 1998 e per un triennio sperimentale, riconosce una riduzione del 50% del premio INAIL sia ai datori di lavoro per le borse di lavoro sia ai soggetti utilizzatori per i PIP. Il premio va determinato sulla base della retribuzione minima annua fissata ai fini della rivalutazione delle rendite e del tasso di tariffa relativo alla lavorazione effettivamente svolta.

La circolare richiama anche la delibera del Consiglio di amministrazione INAIL n. 30 del 21 gennaio 1998, che ha preceduto il decreto ministeriale e ha condiviso l'opportunità di contenere i costi assicurativi per favorire l'attuazione delle misure di promozione dell'occupazione.

Gestione assicurativa, documentazione e registrazioni

Per ciascuna attività svolta da borsisti o partecipanti ai PIP deve essere aperta un'apposita posizione assicurativa, con specifico codice di agevolazione distinto per le due fattispecie. In attesa di ulteriori istruzioni tecniche, le sedi sono invitate a limitarsi alla protocollazione.

Alla denuncia di esercizio deve essere allegata la documentazione richiesta: per le borse di lavoro la comunicazione INPS, per i PIP il progetto, oltre all'elenco nominativo dei giovani e alla durata del rapporto. In assenza di rapporto di lavoro subordinato, i soggetti obbligati devono annotare le presenze con un registro presenze o con altro sistema equivalente.

Classificazione assicurativa, minimo di rendita e monitoraggio

Ai fini della classificazione, va applicato il tasso di tariffa relativo alla voce corrispondente alle lavorazioni effettivamente svolte dai giovani, indipendentemente dal tasso applicato all'azienda o al soggetto utilizzatore. Per la determinazione del premio si deve fare riferimento al minimale annuo di rendita, indicato in lire 19.401.000, da frazionare in dodicesimi in relazione alla durata della borsa di lavoro o del PIP.

La procedura informatica applicherà automaticamente lo sconto del 50% sul premio così calcolato. Le unità periferiche devono mantenere elenchi nominativi dei lavoratori collegati al numero della posizione assicurativa, così da consentire il monitoraggio dei dati gestionali, non ancora acquisibili in via procedurale.

Precisazioni finali e rinvio ad altre istruzioni

La circolare riporta infine le precisazioni INPS sulla sostituzione tra diplomati e non diplomati e sull'esclusione dei giovani in servizio militare o civile, nonché il vincolo territoriale della provincia di ammissione. Per i lavori socialmente utili e i lavori di pubblica utilità, l'INAIL si riserva di fornire successive istruzioni alla luce del d.lgs. n. 468/1997, con particolare riferimento alla determinazione del premio assicurativo.

Punti principali

Borse di lavoro: requisiti, durata e limiti operativi

Le borse di lavoro, previste dal d.lgs. n. 280/1997, riguardano giovani tra 21 e 32 anni iscritti da oltre trenta mesi alla prima classe delle liste di collocamento, con requisiti posseduti al 31 ottobre 1997. L'attività non instaura un rapporto di lavoro subordinato e non comporta cancellazione dalle liste di collocamento. L'orario è part-time: 20 ore settimanali e massimo otto ore giornaliere. Le imprese possono attivare le borse solo per giovani iscritti nelle liste della provincia di ammissione. La durata non può superare dodici mesi e varia in base alla dimensione aziendale e al titolo di studio; per l'artigianato artistico è sempre di dodici mesi. Sono esclusi i lavori stagionali e quelli legati a intensificazioni produttive o di servizio già fronteggiate con contratti a termine nei dodici mesi precedenti.

Borse di lavoro: settori ammessi, sussidio e assicurazione

Le borse di lavoro possono svolgersi nei settori manifatturiero, commercio, alberghi e ristoranti, trasporti e comunicazioni, intermediazione monetaria e finanziaria, attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca e altre attività professionali e imprenditoriali. Ai giovani è riconosciuto dall'INPS un sussidio mensile di lire 800.000, subordinato all'attestazione mensile delle presenze, con possibile integrazione da parte dei soggetti proponenti o utilizzatori. Le imprese ammesse sono tenute ad assicurare i giovani contro infortuni e malattie professionali presso l'INAIL.

Piani per l'inserimento professionale (PIP): disciplina e soggetti coinvolti

I PIP derivano dall'art. 15 della legge n. 451/1994, come modificato dall'art. 9-octies della legge n. 608/1996. I progetti di cui alla lettera b) sono predisposti da associazioni dei datori di lavoro oppure da ordini e collegi professionali, sulla base di convenzioni con le agenzie per l'impiego e con approvazione delle Commissioni regionali per l'impiego. I giovani destinatari hanno in linea generale tra 21 e 32 anni, elevabili fino a 35 anni se iscritti da almeno 24 mesi nelle liste di collocamento. L'utilizzazione non crea rapporto di lavoro, non determina cancellazione dalle liste e non impedisce un'eventuale assunzione successiva con contratto di formazione e lavoro nella stessa area professionale.

PIP: durata, orario, indennità e obblighi assicurativi

I progetti hanno durata massima di 12 mesi e devono comunque concludersi entro il 31 dicembre 1998. L'impegno massimo dei giovani è di 80 ore mensili; l'indennità è pari a lire 7.500 orarie, corrisposte mensilmente dalla Direzione provinciale del lavoro sulla base delle presenze comunicate dai soggetti proponenti. L'assicurazione INAIL contro infortuni e malattie professionali è a carico dei soggetti utilizzatori. Possono essere utilizzatori sia singole aziende iscritte all'associazione proponente sia singoli professionisti iscritti all'ordine o collegio proponente che abbiano dichiarato la propria disponibilità. La prestazione si svolge presso i locali del singolo utilizzatore.

Riduzione del premio INAIL: contenuto del decreto ministeriale

Il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 12 febbraio 1998 stabilisce, a decorrere dal 1° gennaio 1998 e per un triennio sperimentale, una riduzione del 50% del premio INAIL per le borse di lavoro e per i PIP. Il premio va determinato sulla base della retribuzione minima annua fissata ai fini della rivalutazione delle rendite e del tasso di tariffa relativo alla voce corrispondente alle lavorazioni effettivamente svolte. La circolare richiama anche la delibera del Consiglio di amministrazione INAIL n. 30 del 21 gennaio 1998 che ha preceduto il decreto.

Gestione assicurativa e adempimenti operativi

Per ogni attività svolta da borsisti o giovani nei PIP deve essere aperta un'apposita posizione assicurativa, con specifico codice di agevolazione distinto per le due fattispecie. In attesa di istruzioni tecniche ulteriori, le sedi si limitano alla protocollazione. Alla denuncia di esercizio va allegata la documentazione prevista: copia della comunicazione INPS per le borse di lavoro, copia del progetto per i PIP e l'elenco nominativo dei giovani con la durata del rapporto. In mancanza di un rapporto di lavoro subordinato, i soggetti obbligati devono annotare le presenze su un registro presenze o sistema equivalente.

Classificazione, calcolo del premio e monitoraggio

La classificazione assicurativa deve seguire il tasso di tariffa della voce corrispondente alle lavorazioni effettivamente svolte, indipendentemente dal tasso applicato all'azienda o al soggetto utilizzatore. Per il calcolo del premio si usa il minimale annuo di rendita, indicato dalla circolare in lire 19.401.000, da frazionare in dodicesimi in relazione alla durata della borsa di lavoro o del PIP, trattandosi di fattispecie senza retribuzione effettiva e con durata predeterminata. Sul premio così calcolato la procedura informatica applicherà automaticamente lo sconto del 50%. Le unità periferiche devono conservare appositi elenchi nominativi collegati al numero della posizione assicurativa, per il monitoraggio dei dati gestionali.

Ulteriori precisazioni richiamate dalla circolare

L'INPS aveva precisato che le imprese ammesse con giovani diplomati non possono sostituirli con non diplomati; viceversa, per le borse destinate a non diplomati, ove non vi siano candidati, è ammessa la sostituzione con diplomati o laureati, con durata ridotta di un mese. Non è possibile attivare borse di lavoro con giovani in servizio militare di leva o in servizio civile. Il borsista deve operare solo nell'ambito della provincia di ammissione. Per i lavori socialmente utili e i lavori di pubblica utilità la circolare rinvia a successive istruzioni in relazione al d.lgs. n. 468/1997.

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