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Circolare

Circolare INAIL n. 19 del 30 marzo 1998

Interesse di rateazione e di dilazione decreti del Ministero del Tesoro 5 febbraio 1998, 23 febbraio 1998 e 5 marzo 1998.

INAIL

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare comunica i nuovi tassi di interesse per rateazioni e dilazioni dei premi e accessori INAIL, fissati dai decreti ministeriali del 5 febbraio 1998, 23 febbraio 1998 e 5 marzo 1998. I tassi sono pari, rispettivamente, al 14,875% dal 23 febbraio 1998, al 14,375% dal 27 febbraio 1998 e al 14,25% dall’11 marzo 1998. Le nuove misure si applicano alle istanze presentate da tali date e, in base alla prassi richiamata, anche ad alcune istanze anteriori per le quali il piano di rateazione sia stato comunicato dalla Sede nelle medesime date o successivamente. La circolare precisa inoltre che la variazione dei tassi rileva anche per la determinazione delle sanzioni civili.

Tassi di interesse per rateazioni e dilazioni di debiti contributivi

Tassi di interesse per rateazioni e dilazioni di debiti contributivi

La circolare INAIL n. 19 del 30 marzo 1998 aggiorna i tassi di interesse applicabili alle rateazioni e dilazioni dei debiti contributivi, in attuazione dei decreti del Ministero del Tesoro del 5 febbraio 1998, 23 febbraio 1998 e 5 marzo 1998. Viene inoltre richiamato il criterio applicativo già seguito dall’Istituto per i casi pendenti e si precisa la rilevanza della variazione dei tassi anche ai fini sanzionatori.

Nuove misure dei tassi e decorrenze

La circolare indica tre successive variazioni del tasso di interesse dovuto dai datori di lavoro per premi e accessori oggetto di rateazione o dilazione:

  • 14,875% dal 23 febbraio 1998, in base al decreto ministeriale 5 febbraio 1998 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 44 del 23 febbraio 1998;
  • 14,375% dal 27 febbraio 1998, in base al decreto ministeriale 23 febbraio 1998 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 1998;
  • 14,25% dall’11 marzo 1998, in base al decreto ministeriale 5 marzo 1998 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 58 dell’11 marzo 1998.

I decreti sono richiamati come adottati ai sensi dell’articolo 13 del decreto-legge n. 402/1981, convertito nella legge n. 537/1981, e dell’articolo 3, comma 4, del decreto-legge n. 318/1996, convertito nella legge n. 402/1996.

Ambito di applicazione

I nuovi tassi si applicano ai datori di lavoro che presentino istanza di rateazione o di dilazione:

  • dal 23 febbraio 1998 per il tasso del 14,875%;
  • dal 27 febbraio 1998 per il tasso del 14,375%;
  • dall’11 marzo 1998 per il tasso del 14,25%.

L’applicazione avviene secondo le consuete modalità previste per le richieste di rateizzazione e dilazione dei debiti contributivi.

Applicazione alle istanze presentate in data anteriore

La circolare richiama espressamente la circolare n. 51/1982 e precisa che i nuovi tassi si applicano anche alle istanze presentate prima delle date di decorrenza, purché la Sede abbia comunicato il piano di rateazione:

  • in data 23 febbraio 1998 o successiva, per il primo tasso;
  • in data 27 febbraio 1998 o successiva, per il secondo tasso;
  • in data 11 marzo 1998 o successiva, per il terzo tasso.

Il criterio riguarda quindi non solo la data di presentazione dell’istanza, ma anche la data di comunicazione del piano di rateazione da parte della Sede.

Riflessi sulle sanzioni civili

La circolare precisa che la decorrenza della variazione dei tassi di interesse di rateazione deve essere considerata anche ai fini della determinazione delle sanzioni civili, con rinvio alla circolare n. 14/1998. Il richiamo segnala un coordinamento tra il regime degli interessi di rateazione e il calcolo delle conseguenze sanzionatorie.

Prospetto storico dei tassi

È allegato un prospetto riepilogativo dei tassi di interesse in vigore dal 2 dicembre 1988. Il prospetto riporta, per ciascuna variazione:

  • la data del decreto;
  • la misura del tasso;
  • la data di decorrenza;
  • il riferimento alla circolare INAIL di applicazione.

L’allegato consente di ricostruire l’evoluzione storica dei tassi applicati alle rateazioni e dilazioni dei debiti contributivi fino ai valori introdotti nel 1998.

Punti principali

Nuovi tassi di interesse

Sono indicati tre nuovi tassi di interesse per rateazioni e dilazioni di pagamento dei premi e accessori: 14,875% dal 23 febbraio 1998, 14,375% dal 27 febbraio 1998 e 14,25% dall’11 marzo 1998.

Decorrenza e applicazione

I tassi si applicano ai datori di lavoro che abbiano presentato istanza di rateazione o di dilazione a partire dalle rispettive date di decorrenza, secondo le consuete modalità operative.

Applicazione alle istanze pregresse

In conformità alla circolare n. 51/1982, i nuovi tassi si applicano anche alle istanze presentate prima delle date indicate, se il piano di rateazione è stato comunicato dalla Sede il 23 febbraio 1998 o successivamente, il 27 febbraio 1998 o successivamente, oppure dall’11 marzo 1998 o successivamente.

Incidenza sulle sanzioni civili

La circolare chiarisce che la decorrenza della variazione dei tassi di interesse di rateazione deve essere considerata anche ai fini della determinazione delle sanzioni civili, con richiamo alla circolare n. 14/1998.

Prospetto riepilogativo dei tassi

È allegato un prospetto storico dei tassi di interesse in vigore dal 2 dicembre 1988, con l’indicazione delle relative date di decreto, decorrenza e riferimenti alle circolari applicative.

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