Circolare INAIL n. 10 del 04 marzo 1998
Decretolegge 25 marzo 1997, n 67, convertito in legge 23 maggio 1997, n 135, recante "disposizioni urgenti per favorire loccupazione" articolo 2, commi 1, 2, 5, 6 e 7 regime contributivo delle erogazioni previste dai contratti di secondo livello autoli
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare INAIL chiarisce il regime contributivo agevolato introdotto dall’art. 2 del D.L. 67/1997, convertito dalla legge 135/1997, per le erogazioni collegate a produttività, qualità e competitività previste da contratti collettivi aziendali o territoriali. Vengono indicati i presupposti per accedere alla decontribuzione, i limiti percentuali dell’esenzione per il 1997 e il richiamo alla disciplina del 1996, nonché le regole per l’autoliquidazione e per i controlli ispettivi. La circolare precisa inoltre i termini di deposito dei contratti, il concetto di retribuzione contrattuale, le conseguenze sanzionatorie in caso di beneficio indebito e fornisce esempi applicativi per distinguere i premi di risultato effettivamente esenti dalle altre erogazioni imponibili.
Decontribuzione dei premi di risultato nei contratti di secondo livello e istruzioni per l'autoliquidazione 1996/1997 e 1997/1998
Decontribuzione dei premi di risultato nei contratti di secondo livello
La circolare INAIL n. 10 del 4 marzo 1998 fornisce istruzioni operative sul regime contributivo agevolato introdotto dall’art. 2 del D.L. 67/1997, convertito dalla legge 135/1997, in materia di erogazioni collegate ai risultati aziendali. Il documento riguarda in particolare l’autoliquidazione 1996/1997 e 1997/1998 e contiene indicazioni rivolte anche ai funzionari di vigilanza per il controllo della corretta applicazione della disciplina.
Quadro normativo di riferimento
La circolare si colloca nel contesto della normativa che aveva già interessato la decontribuzione dei premi di risultato. Viene richiamata la legge 608/1996, che aveva salvato gli effetti della precedente disciplina, e il D.L. 67/1997, poi convertito nella legge 135/1997, che ha reintrodotto l’esclusione dalla retribuzione imponibile di determinate erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali o territoriali.
Decorrenza e limiti dell’esenzione
L’efficacia della disciplina decorre dal 27 marzo 1997, data di entrata in vigore del decreto-legge. Per l’anno 1997 l’esenzione si applica alle erogazioni di risultato corrisposte dal 27 marzo al 31 dicembre 1997, entro il limite massimo dell’1% delle retribuzioni complessivamente corrisposte nel 1997. La legge prevede poi un innalzamento del limite fino al 2% dal 1° gennaio 1998 e, a regime, fino al 3%, secondo incrementi disposti con decreto interministeriale.
Condizioni per beneficiare della decontribuzione
L’agevolazione è subordinata alla presenza congiunta di più requisiti:
- le erogazioni devono essere previste da contratti collettivi aziendali o territoriali, cioè da contratti di secondo livello;
- deve esservi incertezza sulla corresponsione o sull’ammontare del premio;
- la struttura dell’erogazione deve essere collegata alla misurazione di incrementi di produttività, qualità o altri elementi di competitività, assunti come indicatori dell’andamento economico dell’impresa o dei suoi risultati.
La circolare precisa che è sufficiente che la correlazione riguardi anche uno solo degli elementi indicati dalla legge. Inoltre, il regime non si applica se ai dipendenti sono stati attribuiti trattamenti economici e normativi inferiori a quelli previsti dal CCNL.
Deposito dei contratti di secondo livello
Per usufruire dell’esenzione i contratti contenenti clausole sui premi di risultato devono essere depositati presso l’Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione. Il deposito è effettuato a cura del datore di lavoro o dell’associazione cui aderisce.
Per i contratti stipulati entro il 26 marzo 1997, il deposito doveva avvenire entro il 28 aprile 1997. Per quelli stipulati dal 27 marzo 1997, il termine è di 30 giorni dalla stipulazione. Per i contratti relativi al 1996, invece, la circolare indica termini differenti: stipulazione entro il 30 settembre 1996 con deposito entro il 31 ottobre 1996, oppure deposito entro 30 giorni per i contratti stipulati dal 1° ottobre 1996. Le imprese devono conservare le ricevute di deposito.
Retribuzione contrattuale e base imponibile
La "retribuzione contrattuale" è identificata con la retribuzione di riferimento totale percepita nell’anno solare di riferimento. Essa comprende tutti gli emolumenti derivanti da legge, contratti collettivi, accordi collettivi e contratti individuali, quindi anche le eventuali erogazioni commisurate all’andamento economico dell’impresa.
Ai fini della decontribuzione, nel 1997 occorre partire dall’importo lordo delle retribuzioni corrisposte e detrarre i premi di risultato effettivamente pagati nel periodo 27 marzo-31 dicembre 1997, nei limiti dell’1% del lordo stesso. Si ottiene così il nuovo imponibile netto su cui calcolare i premi dovuti all’Istituto.
Disciplina per il 1996 e autoliquidazione 1996/1997
La disciplina del 1996 è sostanzialmente analoga a quella del 1997. Le differenze principali riguardano il periodo di corresponsione dei premi di risultato, che deve collocarsi tra il 30 marzo e il 24 novembre 1996, e i termini di deposito dei contratti. La circolare richiama tale disciplina in relazione all’autoliquidazione 1996/1997.
Sanzioni in caso di indebito beneficio
Se il datore di lavoro ha fruito indebitamente dell’esenzione, è tenuto al pagamento delle sanzioni civili e amministrative previste dalla legge, oltre ai contributi evasi, ferma restando l’eventuale responsabilità penale. L’indebito si verifica quando mancano i presupposti richiesti dalla normativa, in particolare quando il premio non è realmente un premio di risultato oppure non sono rispettate le condizioni del contratto di secondo livello, del CCNL o del deposito.
Indicazioni per i controlli ispettivi
La circolare dedica ampio spazio alle istruzioni per i funzionari di vigilanza. Gli ispettori devono esaminare la contrattazione collettiva, anche nazionale, per verificare se vi siano erogazioni di risultato nel 1996 o nel 1997 e se tali somme siano effettivamente collegate all’andamento economico dell’intera impresa.
Non sono idonei, se considerati in via esclusiva, i parametri riferiti al singolo lavoratore o a singoli settori aziendali, come:
- fatturato pro capite;
- rendimento dei lavoratori;
- presenze o assenze;
- misure individuali di igiene e sicurezza.
Se il premio è collegato sia a parametri aziendali sia a parametri individuali o di settore, la decontribuzione spetta soltanto sulla parte riferita alla produttività complessiva dell’impresa. In presenza di clausole che non contengano veri premi di risultato ma altre erogazioni, anche se collegate al rendimento, la decontribuzione non è ammessa.
Erogazioni liberali e casi esemplificativi
La circolare distingue nettamente tra premi di risultato esenti ed erogazioni liberali imponibili. Le somme eccedenti quelle dovute per contratto, oppure corrisposte a titolo di liberalità, restano imponibili anche se collegate all’andamento aziendale.
L’allegato con gli esempi chiarisce diversi casi applicativi, utili per l’autoliquidazione 1997/1998 e sostanzialmente validi anche per il 1996/1997. In sintesi:
- quando il risultato aziendale è raggiunto e il premio è previsto dal contratto, la decontribuzione è legittima entro i limiti consentiti;
- quando il risultato non è raggiunto, la decontribuzione non è applicabile;
- quando sono corrisposte somme diverse o aggiuntive rispetto al premio contrattuale, solo la quota effettivamente riferibile al premio di risultato può beneficiare dell’esclusione, mentre le liberalità restano imponibili.
Autoliquidazione
La procedura di autoliquidazione non subisce modifiche. Nel modello 10-SM le imprese devono indicare le retribuzioni complessive 1997 al netto delle eventuali erogazioni di risultato escluse dalla base imponibile. La stessa logica è richiamata per la gestione dell’autoliquidazione relativa al 1996/1997.
Prospettiva futura
La circolare conclude riservandosi ulteriori istruzioni per l’autoliquidazione 1998/1999 qualora il previsto decreto interministeriale disponga un ulteriore incremento del limite di esenzione.
Punti principali
Quadro normativo e finalità
La circolare richiama la legge 608/1996, che aveva salvato gli effetti della precedente disciplina della decontribuzione, e il D.L. 67/1997, convertito dalla legge 135/1997, che reintroduce il regime agevolato. L’obiettivo è disciplinare l’esclusione dalla retribuzione imponibile delle erogazioni legate ai risultati aziendali, chiarendo applicazione, limiti e controlli per le autoliquidazioni 1996/1997 e 1997/1998.
Decorrenza dell’agevolazione
L’efficacia della normativa decorre dal 27 marzo 1997, data di entrata in vigore del D.L. 67/1997. Per il 1997 l’esenzione riguarda le erogazioni di risultato corrisposte dal 27 marzo al 31 dicembre 1997; la circolare collega poi la disciplina all’autoliquidazione 1997/1998, con riferimento alle retribuzioni dell’anno 1997 calcolate al netto dei premi esenti.
Requisiti delle erogazioni agevolabili
Le erogazioni devono essere previste da contratti collettivi aziendali o territoriali, oppure da contratti di secondo livello. Devono presentare incertezza nella corresponsione o nell’ammontare e risultare strutturalmente correlate alla misurazione di incrementi di produttività, qualità o altri elementi di competitività, quali indicatori dell’andamento economico dell’impresa o dei suoi risultati. La circolare evidenzia che basta la presenza anche di uno solo di tali elementi per soddisfare il requisito di correlazione.
Condizione del rispetto del CCNL
Il beneficio non spetta se ai lavoratori sono stati attribuiti trattamenti economici e normativi inferiori a quelli previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro. La circolare ribadisce quindi che la decontribuzione opera solo in presenza del rispetto complessivo dei livelli retributivi e normativi dovuti ai dipendenti.
Deposito dei contratti di secondo livello
Per usufruire dell’esenzione i contratti devono essere depositati presso l’Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione a cura del datore di lavoro o dell’associazione cui aderisce. I contratti stipulati entro il 26 marzo 1997 dovevano essere depositati entro il 28 aprile 1997; quelli stipulati dal 27 marzo 1997 devono essere depositati entro 30 giorni dalla stipulazione. La circolare raccomanda di conservare le ricevute di avvenuto deposito.
Nozione di retribuzione contrattuale
La retribuzione contrattuale coincide con la retribuzione di riferimento totale percepita nell’anno solare di riferimento e comprende tutti gli emolumenti derivanti da legge, contratti e accordi collettivi e contratti individuali. L’anno solare di riferimento è quello in cui avvengono le erogazioni di risultato; su tale base si determina il nuovo imponibile complessivo al netto dei premi esenti.
Limiti dell’esenzione per il 1997
Per il 1997 la decontribuzione consiste nell’esclusione dalla base imponibile delle erogazioni collegate all’andamento economico dell’impresa corrisposte nel periodo 27 marzo-31 dicembre 1997, entro il limite massimo dell’1% delle retribuzioni complessivamente corrisposte nel 1997. La circolare spiega che dal lordo delle retribuzioni va detratto l’importo dei premi di risultato effettivamente corrisposti entro tale limite, ottenendo così il netto imponibile su cui calcolare i premi dovuti all’INAIL.
Disciplina per l’anno 1996
La disciplina per il 1996 è indicata come sostanzialmente identica a quella del 1997, con le differenze dei termini: i premi di risultato devono essere stati corrisposti nel periodo 30 marzo-24 novembre 1996; i contratti stipulati entro il 30 settembre 1996 dovevano essere depositati entro il 31 ottobre 1996; quelli stipulati dal 1° ottobre 1996 entro 30 giorni dalla stipulazione.
Sanzioni per beneficio indebito
Il datore di lavoro che abbia indebitamente beneficiato dell’esenzione è tenuto al pagamento delle sanzioni civili e amministrative previste dalla legge, ferma restando l’eventuale responsabilità penale. L’indebito si verifica quando il premio viene applicato senza che sussistano tutte le condizioni richieste: requisiti dell’erogazione, rispetto del CCNL e corretto deposito del contratto.
Istruzioni per i controlli ispettivi
I funzionari di vigilanza devono verificare anzitutto la contrattazione collettiva applicabile e accertare se le erogazioni di risultato siano davvero collegate all’andamento economico dell’intera impresa e non a parametri individuali o di singoli settori. La circolare chiarisce che parametri come fatturato complessivo o produttività aziendale possono essere idonei, mentre fatturato pro capite, rendimento individuale, presenze/assenze o misure personali di igiene e sicurezza non consentono la decontribuzione se costituiscono l’unico criterio.
Erogazioni miste e liberalità
Se un premio è composto in parte da elementi riferiti all’intera azienda e in parte da elementi riferiti a lavoratori o settori, la decontribuzione spetta solo sulla quota legata alla produttività complessiva dell’impresa. La circolare precisa inoltre che erogazioni eccedenti quelle dovute o con natura liberale, anche se collegate all’andamento aziendale o al rendimento dei lavoratori, non sono premi di risultato esenti e restano imponibili.
Esempi applicativi e autoliquidazione
L’allegato con gli esempi mostra diversi casi di corretta o indebita decontribuzione, in relazione al raggiungimento o meno del risultato aziendale, all’effettiva corresponsione dei premi dovuti e alla presenza di erogazioni liberali imponibili. Per l’autoliquidazione 1997/1998 la procedura automatica non cambia: nel modulo 10-SM le imprese devono indicare le retribuzioni complessive 1997 al netto dei premi di risultato esenti; analoghe logiche valgono per l’autoliquidazione 1996/1997.
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