Cassazione Penale, Sentenza n. 41531/2025 del 29/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava il rigetto della richiesta di riconoscimento della continuazione tra due reati giudicati con sentenze definitive: una condanna per furto in abitazione e rapina in concorso (fatti commessi fino al 1 settembre 2021, sentenza del 27/01/2023 divenuta definitiva il 29/02/2024) e una condanna per estorsione in concorso (fatti commessi fino al 28 agosto 2022, sentenza del 02/05/2023 divenuta definitiva il 09/07/2024). Il ricorso è fondato su tre censure: 1) violazione di legge in tema di contiguità cronologica e argomento che il lasso temporale tra i fatti sarebbe inferiore a otto mesi; 2) violazione di legge e vizio di motivazione in tema di unicità del disegno criminoso, per identità di luogo, analogia delle modalità e finalità di lucro; 3) errore nel valutare lo stato di tossicodipendenza dell'imputato, che secondo il ricorrente avrebbe costituito elemento unificante e determinante della reiterazione delinquenziale.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso come infondato e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali, con oscuramento dei dati sensibili relativi allo stato di salute. Sul merito la Corte ha confermato la valutazione del Giudice dell'esecuzione secondo cui non sono presenti elementi indizianti sufficienti di un "medesimo disegno criminoso": la distanza cronologica fra i fatti (circa un anno), la mancanza di specifiche allegazioni sul programma unitario antecedente al primo fatto e le differenze nelle modalità e nella partecipazione (l'estorsione è stata contestata in concorso diversamente dal furto/rapina) giustificano la qualificazione come abitualità piuttosto che come continuazione. Quanto allo stato di tossicodipendenza, la Corte ha ritenuto corretto considerarlo mero movente non sufficiente di per sé a dimostrare la preventiva deliberazione comune dei reati; la tossicodipendenza può rilevare ai fini della continuazione solo se, congiuntamente ad essa, sussistono gli altri indici richiesti (contiguità, omogeneità del bene protetto, analogia del modus operandi, programmazione preventiva, ecc.).
Norme richiamate
art. 81, comma secondo, codice penale
La continuazione richiede che i reati siano frutto di un "medesimo disegno criminoso" preventivamente programmato; non è sufficiente la mera reiterazione o l'identità del titolo di reato: servono elementi indicativi di una deliberazione unitaria non generica
art. 671, comma 1, codice di procedura penale (modificato dalla L. n. 49/2006)
Nel giudizio di riconoscimento della continuazione il giudice deve considerare anche lo stato di tossicodipendenza dell'imputato, ma tale condizione è rilevante solo se accompagnata dagli altri indici che dimostrino la riconducibilità dei reati a un progetto unitario
Massime di principio
- Per ottenere il riconoscimento della continuazione il ricorrente deve allegare elementi specifici e concreti: omogeneità delle violazioni, identità del bene giuridico, contiguità spazio-temporale, analogia del modus operandi, costante compartecipazione dei medesimi soggetti e prova di una programmazione antecedente almeno nelle linee essenziali
- La mera vicinanza cronologica o l'identità del comune di commissione non sono di per sé sufficienti; la valutazione della contiguità temporale è cruciale e può escludere la continuazione se la distanza è considerevole
- Lo stato di tossicodipendenza può essere valutato come elemento che giustifica l'unicità del disegno criminoso solo se integrato da altri indici sintomatici della preventiva programmazione; la dipendenza come sola causa/movente non obbliga al riconoscimento della continuazione
- Spetta al ricorrente l'onere di prova/allegazione degli elementi che dimostrino la preventiva deliberazione unitaria dei reati; contestazioni meramente rivalutative dei fatti o generiche affermazioni di omogeneità sono spesso inammissibili o destinate a insuccesso
- In sede di cassazione il sindacato è di legittimità: non è consentita una rinnovata valutazione di merito dei fatti (es. rivalutare la rilevanza del fattore cronologico) se non emergono profili di illogicità o violazione di legge nella motivazione del giudice di merito
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