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Regolamento

Regolamento (UE) 2021/1985

Regolamento (UE) 2021/1985 del Consiglio del 15 novembre 2021 che modifica il regolamento (CE) n. 765/2006 concernente misure restrittive nei confronti della Bielorussia

Normativa europea32021R1985

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento modifica il quadro sanzionatorio UE nei confronti della Bielorussia per recepire nel diritto dell’Unione un nuovo criterio di designazione introdotto dalla decisione (PESC) 2021/1990. L’estensione riguarda i soggetti che organizzano o contribuiscono ad attività del regime di Lukashenko funzionali all’attraversamento illegale delle frontiere esterne dell’Unione o al traffico di merci vietate o soggette a restrizioni. La misura mira a garantire un’applicazione uniforme e corretta del divieto in tutta l’Unione.

Modifica del regolamento (CE) n. 765/2006 per estendere le misure restrittive UE contro la Bielorussia a nuovi soggetti coinvolti nell’agevolazione dell’attraversamento illegale delle frontiere esterne dell’Unione e del trasferimento illecito di merci.

Ambito di applicazione

Si applica alle persone fisiche e giuridiche, alle entità e agli organismi che possono essere inseriti nell’allegato I del regolamento (CE) n. 765/2006 in quanto individuati dal Consiglio ai sensi della decisione 2012/642/PESC, come soggetti che organizzano o contribuiscono ad attività del regime di Lukashenko che agevolano l’attraversamento illegale delle frontiere esterne dell’Unione o il trasferimento di merci vietate e il trasferimento illegale di merci soggette a restrizioni, comprese merci pericolose, nel territorio dell’Unione. Si applica inoltre alle persone giuridiche, entità o organismi posseduti o controllati da tali soggetti. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale.

Modifica delle misure restrittive UE nei confronti della Bielorussia

Il regolamento interviene sul regolamento (CE) n. 765/2006, che attua la decisione 2012/642/PESC sulle misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia. La modifica recepisce nell’ordinamento dell’Unione un ulteriore criterio di designazione adottato dal Consiglio il 15 novembre 2021 con la decisione (PESC) 2021/1990, al fine di colpire anche chi contribuisce alle attività del regime di Lukashenko connesse all’attraversamento illegale delle frontiere esterne dell’Unione e al traffico illecito di merci.

Finalità della modifica

Il considerando evidenzia che il regolamento 765/2006 già prevede il congelamento dei fondi e delle risorse economiche di persone, entità e organismi responsabili di gravi violazioni dei diritti umani, della repressione della società civile e dell’opposizione democratica, nonché di soggetti che costituiscono una minaccia per la democrazia o lo Stato di diritto in Bielorussia o che traggono vantaggio dal regime di Lukashenko o lo sostengono. La nuova decisione PESC introduce un criterio aggiuntivo per consentire misure restrittive mirate contro soggetti coinvolti in attività che favoriscono l’ingresso illegale nell’Unione o il trasferimento di merci vietate o soggette a restrizioni, comprese merci pericolose.

Ambito soggettivo delle nuove designazioni

L’articolo 1 aggiunge all’articolo 2 del regolamento 765/2006 un nuovo paragrafo 6, che fa rientrare nell’allegato I:

  • le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi identificati dal Consiglio, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera c), della decisione 2012/642/PESC, come soggetti che organizzano o contribuiscono ad attività del regime di Lukashenko che agevolano l’attraversamento illegale delle frontiere esterne dell’Unione;
  • i soggetti che agevolano il trasferimento di merci vietate e il trasferimento illegale di merci soggette a restrizioni, comprese merci pericolose, nel territorio dell’Unione;
  • le persone giuridiche, le entità o gli organismi posseduti o controllati da tali soggetti, se identificati dal Consiglio ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera d), della decisione 2012/642/PESC.

Effetti pratici per gli operatori

La modifica amplia il perimetro dei destinatari delle misure restrittive applicabili in relazione alla Bielorussia, rafforzando il contrasto a reti o soggetti che supportano operazioni di pressione migratoria o traffici illeciti di beni. Per gli operatori economici e i professionisti che effettuano controlli sanzionatori, ciò comporta un ampliamento dei nominativi da verificare nell’allegato I del regolamento 765/2006, con conseguente impatto su screening, compliance, congelamento di fondi e risorse economiche e divieto di messa a disposizione di tali risorse.

Entrata in vigore

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo ribadisce la sua obbligatorietà in tutti i suoi elementi e la diretta applicabilità in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Integrazione dei criteri di inserimento nell’allegato I

All’articolo 2 del regolamento (CE) n. 765/2006 è aggiunto un nuovo paragrafo 6 che estende l’elenco dei destinatari delle misure restrittive. Vengono ricomprese le persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi identificati dal Consiglio ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera c), della decisione 2012/642/PESC, perché organizzano o contribuiscono ad attività del regime di Lukashenko che agevolano: i) l’attraversamento illegale delle frontiere esterne dell’Unione; o ii) il trasferimento di merci vietate e il trasferimento illegale di merci soggette a restrizioni, comprese merci pericolose, nel territorio dell’Unione.

Soggetti posseduti o controllati da soggetti designati

Sono altresì elencate nell’allegato I le persone giuridiche, le entità e gli organismi che il Consiglio identifica, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera d), della decisione 2012/642/PESC, come posseduti o controllati da persone, entità od organismi di cui alla lettera a).

Entrata in vigore e applicazione diretta

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesanzioni internazionalipolitica estera e di sicurezza comunecontrolli alle frontierecommercio di merci soggette a restrizioni

Testo integrale

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