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Regolamento

Regolamento (UE) 2021/2002

Regolamento (UE) 2021/2002 del Consiglio del 15 novembre 2021 che modifica il regolamento (UE) 2021/90 che stabilisce, per il 2021, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero

Normativa europea32021R2002

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento adegua il regolamento (UE) 2021/90 per recepire nel diritto dell’Unione una decisione adottata dalla CGPM sulla sottoutilizzazione del contingente di rombo chiodato nel 2020, in un contesto eccezionale legato alla pandemia di COVID-19. La modifica incide sulla ripartizione delle possibilità di pesca nel Mar Nero, senza alterare il criterio generale di allocazione dei TAC previsto dal regolamento originario. Le nuove disposizioni si applicano retroattivamente dal 1° gennaio 2021 e sono immediatamente efficaci per ragioni di urgenza.

Modifica per il 2021 del regolamento (UE) 2021/90 sui contingenti di pesca del rombo chiodato nel Mar Nero, con aggiornamento della ripartizione dei TAC dell’Unione.

Ambito di applicazione

Si applica alle possibilità di pesca per il rombo chiodato (Scophthalmus maximus) nelle acque dell’Unione nel Mar Nero, zona geografica GSA 29, per l’anno 2021. Riguarda in particolare Bulgaria e Romania, quali Stati membri interessati dall’assegnazione del contingente, nonché le operazioni di pesca, trasbordo, conservazione a bordo, sbarco e prima vendita connesse a tale stock. L’efficacia è retroattiva dal 1° gennaio 2021; il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

Modifica del regolamento (UE) 2021/90 sulle possibilità di pesca nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero

Il regolamento (UE) 2021/2002 del Consiglio interviene in via puntuale sul regolamento (UE) 2021/90, che disciplina per il 2021 le possibilità di pesca per alcuni stock ittici nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero. La finalità è recepire nel diritto dell’Unione una decisione della CGPM relativa al rombo chiodato nel Mar Nero, adottata alla luce della sottoutilizzazione del contingente nel 2020 e della situazione eccezionale determinata dalla pandemia di COVID-19.

Contesto e ragioni dell’intervento

Secondo i considerando, il regolamento (UE) 2021/90 attua nel diritto dell’Unione il piano di gestione pluriennale per la pesca del rombo chiodato nel Mar Nero (sottozona geografica 29), adottato nell’ambito della CGPM. Nel 2021 la CGPM ha approvato il riporto del contingente inutilizzato dell’Unione, e il Consiglio ritiene necessario adeguare di conseguenza la disciplina unionale delle possibilità di pesca.

Ambito materiale della modifica

L’intervento riguarda esclusivamente la ripartizione delle possibilità di pesca per il rombo chiodato nelle acque dell’Unione nel Mar Nero, zona GSA 29. La modifica non altera il sistema generale di allocazione dei TAC previsto dal regolamento originario, ma adegua il contingente per riflettere il riporto derivante dalla sottoutilizzazione, distribuendolo tra gli Stati membri interessati in base al rispettivo contributo alla sottoutilizzazione stessa.

Contenuto della modifica all’allegato VII

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato VII del regolamento (UE) 2021/90, sostituito nella parte relativa al rombo chiodato nel Mar Nero. La nuova tabella indica:

  • specie: rombo chiodato (Scophthalmus maximus);
  • zona: acque dell’Unione nel Mar Nero – GSA 29;
  • assegnazione alla Bulgaria: 87,825;
  • assegnazione alla Romania: 80,116;
  • totale Unione: 167,941.

La tabella qualifica il contingente come TAC analitico e precisa che non si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Divieto stagionale di pesca

Nella nota a piè di tabella è previsto che, dal 15 aprile al 15 giugno 2021, è vietata qualsiasi attività di pesca del rombo chiodato, inclusi:

  • trasbordo;
  • conservazione a bordo;
  • sbarco;
  • prima vendita.

Entrata in vigore e applicazione nel tempo

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica a decorrere dal 1° gennaio 2021. Il testo sottolinea espressamente il carattere retroattivo dell’applicazione, giustificandolo con l’aumento delle possibilità di pesca e con il fatto che i contingenti interessati non erano ancora esauriti.

Effetti pratici per operatori e amministrazioni

Per gli operatori del settore ittico e per le autorità nazionali competenti, il regolamento comporta un aggiornamento dei limiti di cattura per il 2021 nel Mar Nero e richiede il rispetto del periodo di chiusura temporale previsto per la specie interessata. In termini pratici, la disciplina incide sulla gestione dei contingenti nazionali di Bulgaria e Romania e sulla verifica della conformità delle attività di pesca, sbarco e commercializzazione primaria del pescato.

Disposizioni principali

Recepimento della decisione CGPM sul riporto del contingente inutilizzato

Il regolamento modifica il regolamento (UE) 2021/90 per dare attuazione alla decisione adottata dalla CGPM nella 44a riunione annuale, con cui è stato approvato il riporto del contingente non pienamente sfruttato dall’Unione nel 2020 per il rombo chiodato, tenuto conto della situazione eccezionale causata dalla pandemia di COVID-19.

Modifica della ripartizione delle possibilità di pesca nel Mar Nero

L’allegato VII del regolamento (UE) 2021/90 è sostituito nella parte relativa al rombo chiodato nelle acque dell’Unione nel Mar Nero (GSA 29). La ripartizione aggiornata assegna 87,825 tonnellate alla Bulgaria e 80,116 tonnellate alla Romania, per un totale Unione pari a 167,941 tonnellate. Il regolamento precisa che la ripartizione del contingente derivante dalla sottoutilizzazione avviene in base al contributo di ciascuno Stato membro alla sottoutilizzazione, senza modificare il criterio generale di ripartizione dei TAC.

Regime TAC, limiti di cattura e divieti stagionali

La tabella dell’allegato qualificata come TAC analitico indica che non si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96. È inoltre previsto, per il rombo chiodato nel Mar Nero, un divieto di qualsiasi attività di pesca dal 15 aprile al 15 giugno 2021, comprensivo di trasbordo, conservazione a bordo, sbarco e prima vendita.

Entrata in vigore e applicazione retroattiva

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica a decorrere dal 1° gennaio 2021. Il considerando giustifica l’applicazione retroattiva affermando che essa non pregiudica certezza del diritto e legittimo affidamento, poiché le possibilità di pesca sono aumentate e non risultano esaurite.

Come è indicizzato

Materiepescagestione delle risorse ittichepolitica comune della pescamar nero

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