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Regolamento

Regolamento (UE) 2021/1986

Regolamento (UE) 2021/1986 del Consiglio del 15 novembre 2021 che modifica il regolamento (CE) n. 765/2006 concernente misure restrittive nei confronti della Bielorussia

Normativa europea32021R1986

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento interviene sul regime sanzionatorio UE contro la Bielorussia, modificando il regolamento (CE) n. 765/2006. La novità principale consiste nella riscrittura dell’articolo 1 terdecies, con il divieto di fornire servizi di assicurazione e riassicurazione a soggetti pubblici bielorussi e a soggetti che agiscono per loro conto. Il testo introduce però eccezioni mirate per evitare effetti indesiderati, in particolare per alcune coperture assicurative obbligatorie, per le missioni diplomatiche e consolari e per l’esecuzione di contratti preesistenti al 25 giugno 2021. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale.

Modifica le misure restrittive UE nei confronti della Bielorussia introducendo eccezioni al divieto di fornire servizi di assicurazione e riassicurazione.

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori economici, in tutti gli Stati membri, che forniscono servizi di assicurazione o riassicurazione. Riguarda in particolare il governo della Bielorussia, i suoi enti pubblici, imprese e agenzie, nonché le persone fisiche o giuridiche, entità o organismi che agiscono per conto o sotto la direzione di tali soggetti. Sono previste esclusioni per talune assicurazioni obbligatorie e per la responsabilità civile verso terzi con rischio situato nell’Unione, nonché per le assicurazioni delle missioni diplomatiche o consolari bielorusse nell’Unione. È inoltre fatta salva l’esecuzione di contratti conclusi prima del 25 giugno 2021 e dei relativi contratti accessori necessari.

Modifica delle misure restrittive nei confronti della Bielorussia

Il regolamento (UE) 2021/1986 del Consiglio modifica il regolamento (CE) n. 765/2006, che attua il quadro sanzionatorio dell’Unione contro la Bielorussia. L’intervento si inserisce nel contesto delle misure restrittive adottate in risposta alla situazione in Bielorussia e mira a precisare, con efficacia uniforme in tutti gli Stati membri, il regime applicabile ai servizi di assicurazione e riassicurazione.

Contesto normativo

I considerando richiamano che il regolamento (CE) n. 765/2006 prevede il congelamento di fondi e risorse economiche di soggetti responsabili di gravi violazioni dei diritti umani, della repressione della società civile e dell’opposizione democratica, o che sostengano il regime di Lukashenko. Il regolamento (UE) 2021/1030 aveva già introdotto ulteriori sanzioni economiche mirate, incluso il divieto di fornire servizi di assicurazione e riassicurazione al governo, agli enti pubblici e alle agenzie bielorusse. La decisione (PESC) 2021/1989, adottata il 15 novembre 2021, ha poi introdotto eccezioni per evitare conseguenze indesiderate, rendendo necessario l’adeguamento del regolamento UE per assicurare un’applicazione uniforme agli operatori economici.

Divieto principale

Il nuovo articolo 1 terdecies, sostituito integralmente, vieta la fornitura di servizi di assicurazione o riassicurazione:

  • al governo della Bielorussia, ai suoi enti pubblici, imprese o agenzie;
  • a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo che agisca per conto o sotto la direzione dei soggetti sopra indicati.

La formulazione amplia la tutela sanzionatoria includendo anche soggetti interposti o comunque controllati, così da evitare aggiramenti del divieto tramite strutture indirette.

Eccezioni specifiche

Il regolamento introduce eccezioni circoscritte al divieto principale. In particolare, la disciplina non si applica:

  • alle assicurazioni obbligatorie;
  • alle assicurazioni per la responsabilità civile verso terzi, purché il rischio assicurato sia situato nell’Unione;
  • alle assicurazioni per le missioni diplomatiche o consolari bielorusse nell’Unione.

Tali deroghe sono finalizzate a limitare gli effetti collaterali delle misure restrittive, preservando coperture considerate necessarie o funzionali a obblighi giuridici e a rapporti diplomatici.

Contratti anteriori al 25 giugno 2021

Il regolamento tutela anche l’esecuzione dei contratti conclusi prima del 25 giugno 2021, nonché dei contratti accessori necessari alla loro esecuzione. La previsione opera come clausola di salvaguardia per le situazioni contrattuali già in essere, evitando che il divieto incida retroattivamente su rapporti perfezionati prima di tale data.

Entrata in vigore e effetti

Il regolamento è entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre espressamente qualificato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con conseguente necessità per gli operatori di adeguare immediatamente le proprie procedure di compliance e verifica delle controparti.

Disposizioni principali

Divieto di assicurazione e riassicurazione

È vietato fornire servizi di assicurazione o riassicurazione al governo della Bielorussia, ai suoi enti pubblici, imprese o agenzie, nonché a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo che agisca per conto o sotto la direzione di tali soggetti.

Eccezioni al divieto

Il divieto non si applica alla fornitura di assicurazioni obbligatorie o di assicurazioni per la responsabilità civile verso terzi a persone, entità od organismi bielorussi quando il rischio assicurato è situato nell’Unione, né alle assicurazioni per le missioni diplomatiche o consolari bielorusse nell’Unione.

Salvaguardia dei contratti preesistenti

I divieti non pregiudicano l’esecuzione di contratti conclusi prima del 25 giugno 2021, né dei contratti accessori necessari per dare esecuzione a tali contratti.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesanzionipolitica estera e di sicurezza comuneassicurazionirelazioni esterne

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