Regolamento (UE) 2021/2028
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2028 della Commissione del 15 novembre 2021 recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di un nome iscritto nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Cerezas de la Montaña de Alicante» (IGP)]
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento approva una modifica non minore del disciplinare dell’IGP "Cerezas de la Montaña de Alicante", presentata dalla Spagna ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012. La modifica è stata previamente pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e non ha ricevuto opposizioni entro il termine previsto. L’atto si limita quindi ad approvare la modifica e a disciplinarne l’entrata in vigore.
Approvazione di una modifica non minore del disciplinare dell’indicazione geografica protetta "Cerezas de la Montaña de Alicante".
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alla sola IGP "Cerezas de la Montaña de Alicante", registrata nell’ambito del regolamento (CE) n. 1107/96 e oggetto di successive modifiche. Riguarda l’approvazione, da parte della Commissione, di una modifica del disciplinare proposta dalla Spagna, compresa la modifica della denominazione in forma bilingue "Cerezas de la Montaña de Alicante"/"Cireres de la Muntanya d’Alacant". È applicabile in tutti gli Stati membri, essendo direttamente applicabile ai sensi dell’articolo 2.
Modifica del disciplinare della IGP "Cerezas de la Montaña de Alicante"
Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2028 della Commissione approva una modifica non minore del disciplinare della denominazione "Cerezas de la Montaña de Alicante", iscritta nel registro delle DOP e IGP ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012. La modifica è stata presentata dalla Spagna e riguarda anche l’introduzione della forma bilingue della denominazione, "Cerezas de la Montaña de Alicante"/"Cireres de la Muntanya d’Alacant".
Quadro normativo e procedura
La Commissione richiama il regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, in particolare l’articolo 52, paragrafo 2, quale base giuridica dell’atto. La domanda di modifica è stata esaminata ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del medesimo regolamento.
Poiché la modifica è qualificata come non minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, la Commissione ha proceduto alla pubblicazione della domanda di modifica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea in applicazione dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a). Il considerando rileva che non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51, con la conseguenza che l’approvazione può essere disposta.
Effetti dell’atto
L’articolo 1 approva formalmente la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea per la IGP "Cerezas de la Montaña de Alicante". L’atto non introduce ulteriori condizioni sostanziali, limitandosi a confermare l’esito positivo della procedura di modifica.
Entrata in vigore e efficacia
Ai sensi dell’articolo 2, il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con effetto uniforme nell’ordinamento dell’Unione.
Disposizioni principali
Approvazione della modifica del disciplinare
La Commissione approva la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea relativa al nome "Cerezas de la Montaña de Alicante" (IGP), includendo la variazione del nome in "Cerezas de la Montaña de Alicante"/"Cireres de la Muntanya d’Alacant".
Qualificazione della modifica come non minore e procedura seguita
La modifica è qualificata come non minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012. Per questo motivo la domanda è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del medesimo regolamento.
Assenza di opposizioni
Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la modifica del disciplinare è approvata.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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