Regolamento (UE) 2021/2224
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2224 della Commissione del 16 novembre 2021 che stabilisce i dettagli delle procedure e dei meccanismi automatizzati di controllo della qualità dei dati, degli indicatori comuni della qualità dei dati e delle norme minime di qualità per conservare i dati, a norma dell'articolo 37, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce le regole tecniche e procedurali per controllare automaticamente la qualità dei dati trattati nei sistemi di informazione UE interoperabili. Definisce gli indicatori comuni di qualità, le regole di blocco e non vincolanti, la classificazione dei dati in buona qualità, bassa qualità o rifiutati, nonché i meccanismi di pulizia e individuazione dei problemi. Affida a eu-LISA l'attuazione, il monitoraggio e l'eventuale aggiornamento delle norme, con supporto consultivo della Commissione, degli Stati membri e delle agenzie dell'Unione. Sono inoltre previsti rapporti settimanali centralizzati sulla qualità dei dati, senza includere dati personali.
Dettagli operativi dei controlli automatizzati di qualità dei dati, degli indicatori comuni di qualità e delle norme minime per la conservazione dei dati nei sistemi di informazione UE interoperabili.
Ambito di applicazione
Si applica ai sistemi di informazione dell'UE e alle componenti dell'interoperabilità di cui all'articolo 37, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/818, compresi il servizio comune di confronto biometrico e l'archivio comune di dati di identità. Riguarda i dati inseriti e conservati in tali sistemi/componenti, in particolare i dati biometrici, e disciplina i controlli automatizzati di qualità, la classificazione dei dati e il monitoraggio periodico. Non incide sulle disposizioni specifiche sulla qualità dei dati già previste dal diritto dell'Unione per singoli sistemi. Si applica negli Stati membri vincolati dal regolamento, con le precisazioni derivanti dal regime Schengen: la Danimarca è vincolata, l'Irlanda non partecipa, e il testo costituisce sviluppo dell'acquis Schengen anche per Islanda, Norvegia, Svizzera, Liechtenstein, Cipro, Bulgaria, Romania e Croazia secondo i rispettivi atti di associazione o adesione.
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2224 della Commissione: qualità dei dati nei sistemi di informazione UE interoperabili
Il regolamento attua l'articolo 37, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/818 e completa il quadro di interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'Unione nel settore di frontiere, visti, cooperazione di polizia e giudiziaria, asilo e migrazione. La finalità è armonizzare i controlli di qualità dei dati, in particolare dei dati biometrici, e garantire che i dati inseriti e conservati nei sistemi e nelle componenti interoperabili siano coerenti, aggiornati e conformi a regole tecniche comuni.
Finalità e contesto normativo
Il testo si colloca nel più ampio quadro dell'interoperabilità istituito dai regolamenti (UE) 2019/817 e 2019/818. I considerando evidenziano che la qualità dei dati deve essere migliorata e resa omogenea attraverso procedure automatizzate, indicatori comuni e norme minime, con un ruolo centrale di eu-LISA per l'attuazione e la valutazione dei meccanismi. Viene inoltre sottolineata l'esigenza di strumenti di pulizia e di individuazione dei problemi, nonché di una capacità centrale di monitoraggio e reporting periodico.
Ambito di applicazione
L'articolo 1 circoscrive il regolamento ai sistemi di informazione dell'UE e alle componenti dell'interoperabilità di cui all'articolo 37, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/818, inclusi il servizio comune di confronto biometrico e l'archivio comune di dati di identità. La disciplina riguarda i dati da inserire e quelli già conservati, con particolare attenzione ai dati biometrici. Restano impregiudicate eventuali disposizioni specifiche sulla qualità dei dati già previste da altri atti dell'Unione per i singoli sistemi.
Definizioni rilevanti
L'articolo 2 chiarisce alcune nozioni fondamentali per l'applicazione operativa:
- i "dati di input" sono i dati sottoposti ai controlli di qualità ai fini della conservazione;
- i "meccanismi di pulizia dei dati" verificano la cancellazione programmata dei dati secondo la normativa applicabile;
- i "meccanismi di individuazione dei problemi" rilevano dati non conformi a regole o norme di qualità;
- le "regole di blocco" determinano l'obbligatorietà della conformità: i dati non conformi sono rifiutati;
- le "regole non vincolanti" incidono invece sull'ottimalità/pertinenza dei dati: la non conformità non impedisce l'inserimento, ma genera un avviso o una segnalazione.
Controlli automatizzati della qualità dei dati
L'articolo 3 disciplina i controlli automatizzati sui dati inseriti e conservati nei sistemi interessati. I controlli devono verificare la conformità ai sistemi di regole applicabili e attribuire ai dati una classificazione qualitativa secondo l'allegato. Gli indicatori comuni di qualità sono cinque:
- completezza;
- esattezza;
- tempestività;
- unicità;
- coerenza.
I controlli si applicano tanto ai dati alfanumerici quanto ai dati biometrici, secondo le regole specifiche di ciascun sistema e componente. I meccanismi di controllo devono inoltre attivare periodicamente i meccanismi di pulizia e di individuazione dei problemi per verificare la validità dei dati già conservati.
Norme minime, classificazione e gestione degli esiti
L'allegato specifica che i dati vengono valutati rispetto ai requisiti di qualità definiti per ciascun sistema. Se i dati non sono impediti da una regola di blocco, il sistema ne misura la qualità tramite gli indicatori pertinenti, con eventuale ponderazione relativa. Il risultato è un profilo di qualità del dato.
La classificazione finale può essere:
- "buona qualità", quando è raggiunta la conformità richiesta;
- "bassa qualità", quando i dati non soddisfano una regola non vincolante;
- "rifiutati", quando i dati non superano una regola di blocco.
In caso di buona qualità, i dati sono conservati senza avvisi. In caso di bassa qualità, i dati restano conservati ma con un avviso che indica il problema e, ove possibile, i campi interessati e le correzioni suggerite. In caso di rifiuto, i dati non possono essere inseriti o conservati.
Meccanismi di pulizia e individuazione dei problemi
La sezione 4 dell'allegato distingue due strumenti di monitoraggio:
- i meccanismi di pulizia dei dati segnalano i dati il cui periodo residuo di conservazione è inferiore al termine previsto dalla normativa del sistema o della componente; essi informano lo Stato membro della cancellazione programmata, così da consentire eventuali misure appropriate;
- i meccanismi di individuazione dei problemi segnalano dati che non soddisfano più regole o norme di qualità.
Tali meccanismi non determinano in alcun caso la cancellazione automatica dei dati già conservati. Possono invece essere attivati meccanismi ad hoc dopo la revisione delle regole o norme di qualità, anche previa consultazione del gruppo consultivo competente.
Ruolo di eu-LISA e aggiornamento delle regole
L'articolo 5 attribuisce a eu-LISA un ruolo centrale. L'Agenzia deve assicurare che le regole di qualità siano adeguate agli obiettivi dei sistemi e delle componenti interoperabili e deve attuare le norme minime di qualità per i dati biometrici. Nel farlo, deve tenere conto delle esigenze specifiche dei singoli sistemi e avvalersi della consulenza di Commissione, Stati membri e agenzie dell'Unione utilizzatrici.
eu-LISA deve inoltre:
- attuare le norme di qualità per ciascun indicatore;
- assegnare valori distinti alle norme, anche per categorie di dati diverse;
- riesaminare valori, norme e meccanismi dopo la pubblicazione delle relazioni periodiche, se necessario;
- consultare i gruppi consultivi dei singoli sistemi e componenti prima di modifiche rilevanti.
Relazioni periodiche e monitoraggio centrale
L'articolo 6 prevede relazioni periodiche sulla qualità dei dati, elaborate dall'archivio centrale di relazioni e statistiche secondo il regolamento (UE) 2019/818 e il regolamento delegato 2021/2222. Le relazioni non devono contenere dati personali e devono includere almeno:
- percentuali di completezza, esattezza, unicità, tempestività e coerenza;
- completezza dei fascicoli di domanda;
- percentuale di dati classificati come "buona qualità" o "bassa qualità";
- risultati dei meccanismi di pulizia e di individuazione dei problemi;
- campi di dati che generano problemi frequenti;
- elenco dei 10 principali problemi per categoria;
- Stati membri interessati dai 10 principali problemi di qualità.
eu-LISA deve sviluppare una capacità centrale di monitoraggio e di redazione delle relazioni con cadenza settimanale.
Entrata in vigore e profili territoriali
L'articolo 7 dispone che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il testo è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri. I considerando chiariscono il regime Schengen applicabile: la Danimarca è vincolata, l'Irlanda non partecipa, e il regolamento costituisce sviluppo dell'acquis Schengen anche per Islanda, Norvegia, Svizzera, Liechtenstein, Cipro, Bulgaria, Romania e Croazia secondo i rispettivi strumenti di associazione o adesione.
Disposizioni principali
Oggetto e ambito di applicazione
L'articolo 1 delimita il regolamento ai dettagli delle procedure e dei meccanismi automatizzati di controllo della qualità dei dati, agli indicatori comuni di qualità e alle norme minime per conservare i dati nei sistemi di informazione dell'UE e nelle componenti dell'interoperabilità di cui all'articolo 37, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/818. La disciplina si applica anche, in particolare, ai dati biometrici.
Definizioni operative
L'articolo 2 definisce nozioni chiave come dati di input, meccanismo di pulizia dei dati, meccanismo di individuazione dei problemi, regole di blocco e regole non vincolanti. Le regole di blocco comportano il rifiuto dei dati non conformi; le regole non vincolanti consentono invece l'inserimento con segnalazione o avviso di qualità.
Controlli automatizzati e indicatori comuni
L'articolo 3 impone controlli automatizzati sui dati inseriti e conservati nel servizio comune di confronto biometrico, nell'archivio comune di dati di identità e nei sistemi di informazione UE interessati. Gli indicatori comuni di qualità sono completezza, esattezza, tempestività, unicità e coerenza; i controlli devono attribuire ai dati una classificazione qualitativa secondo le procedure dell'allegato.
Meccanismi di inserimento e conservazione dei dati
L'articolo 4 prevede meccanismi automatizzati per favorire l'inserimento e la conservazione di dati conformi ai requisiti di qualità. Tali meccanismi verificano gli indicatori comuni di qualità e consentono l'applicazione delle regole di blocco e non vincolanti previste dai sistemi interessati.
Ruolo di eu-LISA e aggiornamento delle norme
L'articolo 5 attribuisce a eu-LISA la responsabilità di assicurare l'adeguatezza delle regole di qualità rispetto agli obiettivi dei sistemi e di attuare le norme minime di qualità per i dati biometrici. eu-LISA deve tenere conto delle esigenze dei singoli sistemi, consultare Commissione, Stati membri e agenzie, e riesaminare/modificare valori, norme e meccanismi dopo le relazioni periodiche, sentiti i gruppi consultivi competenti.
Relazioni periodiche sulla qualità dei dati
L'articolo 6 stabilisce che le relazioni previste dall'articolo 37, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/818 sono elaborate dall'archivio centrale di relazioni e statistiche, secondo l'articolo 39, paragrafo 1, dello stesso regolamento e il regolamento delegato 2021/2222. Le relazioni non contengono dati personali e includono indicatori percentuali, risultati dei meccanismi di pulizia e individuazione dei problemi, campi critici, principali problemi e Stati membri interessati; eu-LISA sviluppa una capacità centrale di monitoraggio e redazione su base settimanale.
Meccanismi di monitoraggio e problemi di qualità
L'allegato, sezione 4, distingue tra meccanismi di pulizia dei dati, che segnalano la prossima cancellazione di dati con periodo residuo di conservazione inferiore al termine stabilito, e meccanismi di individuazione dei problemi, che segnalano dati non più conformi alle regole o norme di qualità. Tali meccanismi non comportano cancellazione automatica dei dati; possono essere attivati anche in modo ad hoc dopo la revisione delle regole di qualità.
Classificazione della qualità dei dati
L'allegato prevede tre esiti: buona qualità, bassa qualità e rifiutati. I dati in buona qualità sono conservati senza avvisi; quelli in bassa qualità sono conservati con avviso e indicazione della necessità di rettifica; quelli rifiutati non possono essere inseriti o conservati quando si applica una regola di blocco.
Entrata in vigore
L'articolo 7 prevede l'entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e conferma la diretta applicabilità in tutti gli Stati membri.
Come è indicizzato
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