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Regolamento

Regolamento (UE) 2021/2035

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2035 della Commissione del 16 novembre 2021 recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Alho da Graciosa» (IGP)]

Normativa europea32021R2035

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento dispone la registrazione del nome "Alho da Graciosa" nel registro delle DOP e IGP dell’Unione come IGP. La Commissione prende atto che, dopo la pubblicazione della domanda di registrazione presentata dal Portogallo, non sono state notificate opposizioni ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012. Il testo contiene essenzialmente la decisione di iscrizione, la qualificazione merceologica del prodotto e la clausola standard su entrata in vigore e applicabilità diretta.

Iscrizione nel registro UE della denominazione geografica protetta "Alho da Graciosa" (IGP).

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alla registrazione, a livello dell’Unione europea, della denominazione "Alho da Graciosa" come indicazione geografica protetta ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012. Riguarda il prodotto agricolo/alimentare ricompreso nella classe 1.6 "Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati" dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014. Opera in tutti gli Stati membri ed è direttamente applicabile; non disciplina una procedura generale di opposizione, ma dà atto dell’assenza di opposizioni nella specifica procedura di registrazione.

Iscrizione di "Alho da Graciosa" nel registro delle IGP

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2035 della Commissione dispone la registrazione del nome "Alho da Graciosa" come indicazione geografica protetta, nell’ambito del sistema di tutela dei regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari previsto dal regolamento (UE) n. 1151/2012. La decisione consegue alla procedura di domanda avviata dal Portogallo e alla successiva assenza di opposizioni.

Quadro procedurale

La Commissione richiama, nei considerando, che la domanda di registrazione è stata pubblicata ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012. Poiché non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 dello stesso regolamento, la Commissione conclude per la registrazione del nome.

Oggetto della registrazione e classificazione del prodotto

L’articolo 1 dispone che il nome "Alho da Graciosa" sia registrato come IGP. La denominazione identifica un prodotto incluso nella classe 1.6 "Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati" dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014, che contiene le modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012.

Entrata in vigore ed efficacia nell’Unione

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo ribadisce inoltre la sua natura obbligatoria in tutti i suoi elementi e la sua diretta applicabilità in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Registrazione della IGP

L’articolo 1 stabilisce che il nome "Alho da Graciosa" è registrato come indicazione geografica protetta (IGP).

Classificazione del prodotto

Il nome registrato identifica un prodotto della classe 1.6 "Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati" dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014.

Base procedurale e assenza di opposizioni

Nei considerando si richiama la pubblicazione della domanda di registrazione presentata dal Portogallo ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 e si evidenzia che non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51, motivo per cui il nome deve essere registrato.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore del regolamento il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e conferma che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materieagricolturaprodotti agroalimentari di qualitàindicazioni geograficheregistri ue

Testo integrale

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