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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06823/2025 del 14/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (consumatore)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un operatore commerciale per il pagamento di canoni asseritamente scaduti e non pagati relativi a un abbonamento pay tv sottoscritto nel 2005, oltre a IVA, penale per mancata restituzione della smartcard e spese postali. Il consumatore ha proposto opposizione e il giudice di pace ha revocato il decreto, ritenendo nullo il contratto per mancanza dell’indicazione del prezzo, e comunque vessatorie alcune clausole. L’appello dell’operatore è stato respinto dal Tribunale. In cassazione il ricorrente ha dedotto, con quattro motivi, omesso esame di fatti decisivi e omesso esame di motivi di appello: in sintesi ha sostenuto che i giudici di merito avessero trascurato le concrete modalità di conclusione del contratto tramite offerta al pubblico pubblicata su una rivista specializzata; che il Tribunale avesse omesso di pronunciarsi sulle censure relative alla clausola di tacito rinnovo, alla penale per mancata restituzione della smartcard e agli interessi moratori convenzionali; e che la sentenza d’appello fosse viziata da nullità/motivazione apparente. La parte resistente ha depositato controricorso chiedendo il rigetto.

La decisione

La Corte ha ritenuto tutti i motivi inammissibili. Ha osservato che, in presenza di "doppia conforme", il ricorrente che invochi il vizio di cui all’art. 360, n. 5 c.p.c. deve indicare e confrontare specificamente le ragioni di fatto delle due decisioni di merito, mostrando che siano diverse; nel caso concreto, invece, il ricorso mirava sostanzialmente a sollecitare un nuovo apprezzamento del merito e della prova, attività riservata al giudice di merito. Ha inoltre affermato che l’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico sia comunque stato considerato. Quanto alla dedotta nullità della sentenza d’appello, la Corte ha escluso che la motivazione fosse apparente o contraddittoria: il Tribunale aveva condiviso l’iter logico del primo giudice e, una volta accertata l’inesistenza del prezzo nel contratto e quindi l’inesistenza del vincolo negoziale, non era tenuto a soffermarsi sulle ulteriori clausole. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese e all’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non può essere usato per ottenere una nuova valutazione del merito; la nullità della sentenza richiede una motivazione effettivamente mancante, apparente o irrazionale, non una mera critica alla motivazione condivisa dal giudice d’appello.

  • art. 348-ter c.p.c.

    In caso di doppia conforme, per denunciare utilmente il vizio motivazionale il ricorrente deve indicare le differenti ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.

  • art. 132 c.p.c.

    La sentenza è nulla solo se la motivazione manca in modo reale o è meramente apparente/irrazionale; non ricorre nullità quando il giudice d’appello ripercorra e condivida la decisione di primo grado.

  • art. 1336 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere che il contratto derivasse da un’offerta al pubblico pubblicata su rivista, ma la doglianza è stata ritenuta in sostanza fattuale e inidonea a scardinare l’accertamento di merito.

  • art. 1418 c.c.

    Richiamato nei gradi di merito per la nullità del contratto per mancanza del prezzo; la Cassazione non ha rimesso in discussione tale accertamento, che ha reso irrilevanti le ulteriori clausole contestate.

  • art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002

    È stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non consente di riproporre una lettura alternativa delle prove o dei fatti accertati dai giudici di merito.
  • In presenza di doppia conforme, il ricorrente deve specificamente confrontare le rationes decidendi di primo e secondo grado per superare la preclusione al controllo sul fatto.
  • L’omesso esame di singoli elementi istruttori non equivale automaticamente all’omesso esame di un fatto storico decisivo, se il fatto rilevante è stato comunque considerato dal giudice.
  • La nullità della sentenza per vizio di motivazione sussiste solo in caso di motivazione mancante, apparente o intrinsecamente incomprensibile; non basta contestare la condivisa valutazione del merito.
  • Quando il giudice di appello conferma la nullità del contratto o l’inesistenza del vincolo negoziale, può ritenere assorbite le doglianze sulle singole clausole contrattuali.
  • Una volta accertata l’inesistenza del contratto o del suo elemento essenziale, le questioni relative a clausole accessorie, penali o interessi possono diventare irrilevanti ai fini del decidere.

Come è indicizzato

MaterieTransazioneClausole vessatorieImpugnazioni
RamiContrattiConsumatoriProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiNullitàOnere della provaGiudicato

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