Cassazione Penale, Sentenza n. 15889/2024 del 16/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di Genova che aveva rigettato l'istanza ex art. 671 c.p.p. volta al riconoscimento del vincolo della continuazione tra sei condanne per reati contro il patrimonio (insolvenza fraudolenta, truffa, falsa attestazione o dichiarazione a pubblico ufficiale e appropriazione indebita). Borroni sosteneva che gli elementi sintomatici dimostravano un disegno criminoso unitario: omogeneità dell'indole dei reati, contiguità territoriale (con unica eccezione), circoscrizione temporale delle condotte e, in alcuni casi, coincidenza della vittima. Il Tribunale aveva invece ritenuto che mancasse la preordinazione unitaria perché rilevanti erano lo iato temporale (oltre quattro anni), la diversità del modus operandi e la dislocazione territoriale, e aveva escluso anche un riconoscimento limitato della continuazione per tre reati (indicati nell'istanza) per non essere stata chiesta espressamente l'applicazione dell'art. 81, secondo comma, c.p. in via subordinata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha richiamato i principi consolidati sul requisito della preordinazione di un programma criminoso unitario (necessità che i reati siano stati concepiti almeno nelle loro linee essenziali) e ha confermato che il Tribunale di Genova ha valutato adeguatamente gli indici rilevanti (omogeneità delle violazioni, contiguità spazio-temporale, modalità della condotta, ecc.), fondando il rigetto su motivazione logica e congrua. Ha inoltre ritenuto legittima la decisione di non riconoscere la continuazione limitatamente ai tre reati posti in pregiudizio di Dario Milossa, atteso che l'istante non aveva espressamente chiesto in via subordinata l'applicazione dell'art. 81, secondo comma, c.p. La Corte ha condannato Borroni al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, primo periodo, c.p.p. Resta salva la possibilità di proporre nuova istanza esecutiva limitata ai reati a danno della stessa persona offesa.
Norme richiamate
art. 671 cod. proc. pen.
Norma procedurale che disciplina la possibilità di richiedere in sede esecutiva il riconoscimento del vincolo della continuazione fra più condanne; la sua applicazione richiede la prova di un programma criminoso unitario concepito almeno nelle sue linee essenziali.
art. 81, secondo comma, cod. pen.
Prevede l'applicazione della pena prevista per il reato più grave in caso di concorso materiale fra detti reati; nel contesto della continuazione il suo richiamo può essere invocato in via subordinata per ottenere il calcolo della pena secondo quella disciplina, ma occorre che sia espressamente prospettato dall'istante.
art. 616, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen.
Norma che disciplina l'aggravio per le spese processuali in caso di rigetto del ricorso in Cassazione, applicata qui per la condanna di Borroni al pagamento delle spese.
Massime di principio
- Il riconoscimento della continuazione richiede la dimostrazione di un progetto criminoso unitario concepito almeno nelle linee essenziali; non basta la sola omogeneità materiale dei reati.
- Gli indici rilevanti sono: omogeneità delle violazioni e del bene giuridico protetto, contiguità spazio-temporale, coincidenza delle vittime, analogia del modus operandi, sistematicità e pianificazione. La presenza di più indici significativi può essere sufficiente, ma la decisione resta rimessa al giudice di merito.
- La valutazione del giudice di merito circa l'esistenza o meno della continuazione è sostanzialmente insindacabile in Cassazione se sorretta da motivazione adeguata e priva di vizi logici.
- Se si vuole ottenere un riconoscimento parziale della continuazione limitato ad alcune fattispecie o vittime, è opportuno chiederlo espressamente in sede esecutiva (anche indicando l'applicazione dell'art. 81, secondo comma, c.p., in via subordinata), altrimenti il mancato specifico motivato rilievo può impedire il riconoscimento parziale.
- In situazioni analoghe conviene documentare e mettere in evidenza elementi concreti e specifici di pianificazione (scopi comuni, accorgimenti ripetuti, ruoli fissi, immediate successioni temporali) e valorizzare le prove che attestino la programmabilità delle azioni al momento del primo reato.
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