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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 32059/2022 del 28/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Richiesta di revocazione dell'ordinanza n.23313/2013 perché la Corte aveva dichiarato estinto l'intero giudizio per adesione alla definizione agevolata ex art.39, c.12, d.l. n.98/2011 ritenendo che la direzione provinciale avesse comunicato la regolare definizione per tutti gli avvisi impugnati, mentre la comunicazione riguardava solo l'avviso n. R0AC000025 (anno 1997). Per le posizioni non comunicate (avvisi nn. R0A30000193 e R0A3000194, anni 1996 e 1997) l'Agenzia chiedeva la revoca parziale e l'accoglimento del ricorso in cassazione. In sede rescissoria l'Agenzia ha inoltre dedotto questioni di merito fiscale: la deducibilità dei costi fatturati relativi ad operazioni soggettivamente inesistenti (richiamando la novella normativa e i principi di effettività, inerenza e determinabilità) e l'insufficiente motivazione del giudice d'appello per aver recepito acriticamente una sentenza penale di assoluzione senza autonoma valutazione degli elementi probatori.

La decisione

La Corte ha accolto il motivo di revocazione (vizio ex art.395, n.4 c.p.c.) e ha revocato parzialmente l'ordinanza n.23313/2013 limitatamente agli avvisi di accertamento nn. R0A30000193 e R0A3000194. In sede rescissoria ha accolto il ricorso in cassazione dell'Agenzia relativamente a tali avvisi (violazione art.75/109 TUIR e carenza di motivazione sull'effetto della sentenza penale), ha cassato la sentenza d'appello per quei profili e ha rinviato alla Corte d'appello di Brescia, sezione staccata, in diversa composizione, per nuovo esame anche sulle spese. Per gli avvisi per i quali era stata effettivamente comunicata la definizione agevolata (ad es. R0AC000025) l'estinzione del giudizio è rimasta operante.

Norme richiamate

  • art. 395, n.4 cod. proc. civ.

    Fondamento della revocazione per errore di fatto o svista della Corte: la rilevata inesattezza sulla portata della comunicazione di definizione ha legittimato la revoca parziale dell'ordinanza.

  • art. 16, c.8, l. n.289/2002

    Norma richiamata in tema di estinzione del giudizio per definizione delle controversie; la Corte aveva originariamente pronunciato l'estinzione sulla base (errata) della comunicazione di definizione.

  • art. 39, c.12, d.l. n.98/2011

    Disciplina della definizione agevolata della lite tributaria: la sussistenza e la portata della comunicazione di aderire a tale definizione è decisiva per l'eventuale estinzione del giudizio.

  • art. 75 (ora art. 109) d.P.R. 22 dicembre 1986, n.917 (TUIR)

    Principio secondo cui i componenti negativi (costi) del reddito di impresa sono deducibili solo se sussistono requisiti sostanziali quali effettività, inerenza e esatta determinabilità; la Corte ha rilevato che la deducibilità non può basarsi unicamente sulla mera registrazione contabile.

  • art. 14, c.4-bis, l. n.537/1993 (modificato dall'art.8, d.l. n.16/2012 conv. l.44/2012)

    La novella consente, nei termini indicati, la deducibilità dei costi relativi ad operazioni soggettivamente inesistenti anche se l'acquirente era consapevole della frode, ferma restando l'applicazione dei limiti derivanti dai principi del TUIR (effettività, inerenza, determinabilità); la norma ha efficacia favorevole e trova applicazione salvo che i provvedimenti precedenti siano divenuti definitivi.

  • art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ.

    Norme che individuano i motivi di cassazione dedotti (violazione di norme di diritto e insufficiente motivazione) e che sono stati ritenuti fondati dalla Corte per cassare la decisione di appello sui profili indicati.

  • art. 7, c.4, d.lgs. n.546/1992

    Limiti probatori nel processo tributario: la sentenza penale, anche se definitiva, non produce automaticamente autorità di cosa giudicata nel giudizio tributario; il giudice tributario deve valutare autonomamente le prove e non recepire acriticamente l'assoluzione penale.

  • art. 116 c.p.c.

    Attribuisce al giudice il potere di valutare il materiale probatorio acquisito; la Corte ha richiamato questo potere per affermare l'obbligo del giudice tributario di compiere un'analisi autonoma della sentenza penale rispetto agli elementi probatori del processo tributario.

Massime di principio

  • La dichiarazione di estinzione del giudizio per adesione a definizione agevolata opera solo per le posizioni effettivamente comunicate come regolarmente definite: verificare sempre il contenuto e l'ambito della comunicazione amministrativa prima di estinguere l'intero procedimento.
  • L'errore formale o la svista della Corte possono giustificare la revocazione ex art.395 c.p.c. quando emerge che la decisione di estinzione si è basata su una premessa fattuale inesatta.
  • Sui costi fatturati relativi a operazioni soggettivamente inesistenti, dopo la novella normativa, la deducibilità è possibile se il contribuente prova effettività, inerenza e determinabilità: la mera registrazione contabile non è sufficiente.
  • Una sentenza penale di assoluzione non vincola automaticamente il giudice tributario: il giudice tributario deve effettuare una valutazione autonoma del contenuto della decisione penale confrontandola con gli elementi probatori del processo tributario.
  • Se la Corte di legittimità accoglie parzialmente il ricorso per vizi di diritto o carenze motivazionali, la soluzione pratica è la cassazione con rinvio alla Corte d'appello per un nuovo esame, che dovrà valutare sia le questioni di diritto sia di fatto secondo i criteri indicati dalla Cassazione.
  • In contenzioso tributario è fondamentale documentare e provare i requisiti sostanziali dei componenti negativi (pagamenti, effettività delle operazioni, documentazione di supporto) perché l'onere della prova grava sul contribuente.

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